Riportiamo in modo schematico quanto previsto dal decreto.
Determinazione della base di computo
Sono esclusi dalla base di computo dell’organico aziendale su cui va calcolata la quota di assunzioni obbligatorie (c.d. quota di riserva):
- i lavoratori somministrati;
- i lavoratori ammessi al telelavoro;
- gli apprendisti.
Computabilità nella quota di riserva
Sono computabili nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro e pertanto non assunti tramite il collocamento obbligatorio. Tale computo sarà possibile qualora sia debitamente dimostrata la condizione di disabilità (esistente prima della costituzione del rapporto di lavoro) e previo consenso del lavoratore.
Sono computabili nella quota di riserva dell’azienda utilizzatrice i lavoratori disabili assunti con contratto di somministrazione di lavoro, Vedi precedente post e con missione di durata di almeno 12 mesi (si intende una missione continuativa presso lo stesso utilizzatore).
Sospensione obblighi
Gli obblighi occupazionali sono sospesi nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto accordi o abbia attivato procedure di incentivo all’esodo (previste dall’art. 4 commi da 1 a 7 ter della legge 92/2012 c.d. “Fornero”).
Esonero parziale autocertificato
Il Jobs Act ha previsto per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni particolarmente pericolose, che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, la possibilità di autocertificare l’esonero dall’obbligo occupazionale per quanto concerne i medesimi addetti, versando un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Un decreto interministeriale definirà le modalità di versamento del contributo esonerativo. Nell’attesa di tale decreto esplicativo, i datori di lavoro interessati all’esonero dovranno darne comunicazione ai servizi competenti entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo occupazionale.
Richiesta di avviamento e prospetto
Il legislatore del Jobs Act ha previsto come regola la richiesta nominativa di avviamento agli uffici territoriali competenti. Il decreto ministeriale in commento ricorda la possibilità di richiedere comunque l’avviamento numerico, che diventerà obbligatorio qualora il datore di lavoro non abbia fatto ricorso all’assunzione nominativa entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo occupazionale.
Il prospetto informativo, se presentato entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo occupazionale potrà contenere la richiesta di avviamento nominativa o numerica. Se invece presentato oltre i 60 giorni varrà unicamente come richiesta numerica.
Il Ministero ricorda che in considerazione delle modifiche normative sovraesposte, i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016 e, come già detto, la scadenza del prospetto informativo è prorogata al 15 maggio 2016.