La legge di Bilancio per il 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, è intervenuta in materia di welfare aziendale e detassazione dei premi
di risultato, potenziando le misure incentivanti già previste lo scorso
anno all’interno della legge di stabilità per il 2016.
Il reddito di lavoro dipendente da tenere in considerazione per usufruire
delle agevolazioni è quello percepito nell’anno precedente a quello di erogazione del premio: il tetto massimo del reddito è
stato innalzato da 50.000 a 80.000 euro. Da ciò deriva la
possibilità di ampliare la platea dei beneficiari della tassazione agevolata ai
quadri ed alcune qualifiche dirigenziali non apicali.
La legge di
Bilancio ha innalzato anche il limite di
importo dei premi erogabili soggetti all’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali pari
al 10 %: il limite di importo è stato infatti innalzato da 2.000 a 3.000 euro nella generalità dei casi,
e da 2.500 a 4.000 per le aziende che
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Al fine di incentivare la predisposizione di piani di
welfare aziendale il legislatore ha integrato ulteriormente l’art 51, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) con l’introduzione
della lettera f-quater, con la quale
si stabilisce che non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore
della generalità dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni,
anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana.
La legge di bilancio per il 2017 ha previsto altresì che che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva: i contributi alle forme pensionistiche
complementari; i contributi di
assistenza sanitaria; il valore di
azioni offerte alla generalità dei dipendenti qualora percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione,
totale o parziale, delle somme oggetto del regime tributario agevolato.
Il
legislatore ha fornito infine l’interpretazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui
redditi. Tale disposizione, in base alla quale non
concorrono a formare reddito l'utilizzazione
delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro
volontariamente o in conformità a disposizioni
di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti
alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai
familiari si interpreta nel senso che si ritiene applicabile anche alle
opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o
pubblico, in conformità a disposizioni
di contratto collettivo nazionale di
lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.
Synergie Legal Dept.
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