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mercoledì, aprile 13, 2016

La detassazione dei premi di risultato: firmato il decreto interministeriale attuativo


La legge di stabilità 2016 ha previsto nel settore privato e con riferimento ai titolari, per il 2015, di un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali, pari al 10% entro il limite di 2.000 euro lordi, aumentati a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Il decreto 25 Marzo 2016, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo della Legge di stabilità per il 2016, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito le modalità attuative dell’intero processo di detassazione.
  • I contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 D.lgs. 81/2015 dovranno stabilire  i criteri di misurazione e di  verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali incrementi  potranno consistere: nell’aumento della produzione;  in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
  • Per “somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa” si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile.
  • L’ incremento del limite a 2.500 euro lordi, previsto per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori, finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono strumenti e modalità utili a tal fine, i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
  • L’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016 è subordinata al deposito entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto redatta alla stregua dello specifico modello reso disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro.
  • Per i premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi dall’entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto in Gazzetta Ufficiale.
 
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lunedì, aprile 04, 2016

Infortuni sul lavoro e malattie professionali: le semplificazioni del Jobs Act


Il Decreto “semplificazioni” del Jobs Act, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, punta a telematizzare un gran numero di dichiarazioni formali, tra queste le comunicazioni e gli adempimenti relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’obiettivo del legislatore è quello di distribuire le comunicazioni obbligatorie tra i soggetti coinvolti nell’ottica di una maggiore velocità ed efficienza del servizio.

 Anche l’ INAIL con la circolare n. 10 del 21 Marzo 2016 ribadisce come sono ripartiti gli obblighi in merito alle comunicazioni di infortuni e malattie professionali tra i vari soggetti coinvolti, che schematicamente sono i seguenti:

IL LAVORATORE

·         Deve dare immediata notizia al datore di lavoro,  di qualsiasi infortunio che gli accada, nonché denunciare allo stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione;

·         Deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione ed i giorni di prognosi relativi all’evento;

IL MEDICO CERTIFICATORE

·         Il medico certificatore che presta la prima assistenza provvede a trasmettere il certificato medico all’INAIL, esonerando il datore di lavoro dall’obbligo della trasmissione. La certificazione medica, è acquisita dall’INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici”.

IL DATORE DI LAVORO

·         È obbligato a trasmettere la denuncia di infortunio all’Istituto entro 2 giorni, o 5 in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia; nella denuncia telematica, dovrà indicare  i riferimenti del certificato medico, resi disponibili dall’Istituto assicuratore;

·         Dal 22 marzo 2016, il datore di lavoro potrà consultare, con le credenziali di accesso al sito INAIL, i certificati trasmessi per via telematica all’interno del “Cruscotto certificati medici”;

·         Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale;

·         È abolito a carico del datore di lavoro dell’obbligo della tenuta del Registro Infortuni.

L’INAIL

·         Ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni, esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.


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martedì, marzo 29, 2016

Somministrazione transnazionale di lavoro: il Prospetto Assolavoro


La fattispecie di Agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione Europea che propongono il ricorso a manodopera a basso costo stride nettamente con la  disciplina sia comunitaria che nazionale  in materia di distacco transnazionale .
La somministrazione transazionale di lavoro rientra infatti nell’ambito della disciplina di matrice europea dettata dal  Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
In cosa consiste la somministrazione transnazionale?
Agenzie per il lavoro stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, possono distaccare lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sede o unità produttive in Italia.
Per operare legittimamente nel nostro Paese, tali Agenzie devono operare in forza di un provvedimento amministrativo rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di provenienza: non è necessaria l’autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 4 del D.lgs. 276/2003, ma un atto equivalente a quest’ultima.
La lex loci laboris è il principio guida su cui calibrare il rispetto della normativa vigente: vanno assicurate le tutele lavoristiche ed i livelli minimi di condizioni di lavoro previsti dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione di lavoro.
Garantire la parità di trattamento economico e normativo dei lavoratori provenienti da altri Stati membri rispetto ai dipendenti “diretti” dell’azienda italiana è quindi il primo passo per essere in regola con la normativa vigente.
La nostra associazione di categoria Assolavoro ha predisposto a vantaggio di una corretta gestione della fattispecie della somministrazione transnazionale di lavoro un Prospetto Informativo utile sia alle Agenzie per il lavoro che alle Aziende utilizzatrici che si trovino a collaborare con altre realtà.

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giovedì, marzo 10, 2016

Dal 12 Marzo via alla nuova procedura “semplificata” per dimettersi.


Il decreto semplificazioni del Jobs Act, il D.lgs. 151/2015, a partire dal 12 Marzo 2016 e con la finalità dichiarata dal Ministero del Lavoro di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” rende totalmente telematica per i lavoratori dipendenti del settore privato, la procedura per rassegnare le proprie le dimissioni.

I lavoratori coinvolti potranno rassegnare le proprie dimissioni, pena l’inefficacia delle stesse, esclusivamente tramite la procedura online descritta dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015.
La nuova procedura pertanto comporta l’inefficacia di qualunque tipo di comunicazione di dimissioni proveniente dal lavoratore diversa da quella telematica.
Il procedimento telematico di dimissioni potrà essere posto in essere direttamente dal lavoratore oppure tramite i soggetti abilitati per legge a supportare il lavoratore.
Il lavoratore dovrà compilare sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it  il modulo appositamente predisposto per le dimissioni, contenente i campi per inserire i dati: del lavoratore stesso, del datore di lavoro, nonché l’indicazione del rapporto di lavoro e del tipo di recesso dallo stesso: dimissioni, risoluzione consensuale o revoca delle dimissioni.
Il lavoratore potrà compilare il modulo solo se in possesso delle credenziali di accesso che sono:

             PIN I.N.P.S.: se il lavoratore non è in possesso di tale pin, potrà richiederlo  accedendo al portale www.inps.it seguendo l’apposita procedura di richiesta.
             UTENZA ClicLavoro: se il lavoratore non è in possesso di tale utenza potrà crearla accedendo al portale www.cliclavoro.gov.it.
Una volta completata la procedura telematica, il datore di lavoro riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica certificata la comunicazione delle dimissioni.
I soggetti abilitati a supportare il lavoratore nella procedura di dimissioni sono espressamente previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015, in particolare sono: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione.
Il lavoratore potrà rivolgersi a tali soggetti che, con la propria utenza ClicLavoro, una volta accertata l’identità del lavoratore, accederanno alle funzionalità del sito.
Il lavoratore in questo caso non dovrà fornirsi del PIN I.N.P.S. e dell’ UTENZA ClicLavoro; il soggetto abilitato provvederà alla trasmissione del modulo cui seguirà la notifica in DTL e invio della pec al datore di lavoro.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni, il lavoratore può direttamente o tramite i soggetti abilitati, revocare le dimissioni mediante la medesima procedura telematica utilizzata per comunicare le dimissioni, compilando gli appositi campi riguardanti la revoca.
Restano esclusi dalla nuova procedura telematica: le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza, ed i lavoratori genitori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, che continueranno a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale presso la Direzione del lavoro competente per territorio; i lavoratori domestici (es.: baby sitter, colf e badanti); i lavoratori che presentano le dimissioni o la risoluzione  consensuale all’interno di un verbale conciliativo predisposto nelle sedi c.d. protette: Direzione territoriale del lavoro, Sindacato o Commissione di certificazione.
Aspre sanzioni amministrative sono previste  per i datori di lavoro che alterino i moduli di dimissioni: dai 5.000 a 30.000 euro, l'accertamento e l'irrogazione di tali sanzioni competono alle Direzioni territoriali del lavoro.

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martedì, marzo 08, 2016

Le ultime dal Programma Garanzia Giovani: il Super bonus occupazionale

Il Programma Garanzia Giovani è la risposta italiana alla Youth Guarantee, il piano varato dal Consiglio dell’Unione Europea, che prevede finanziamenti in favore dei Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, da investire in politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro.

Il programma europeo sull’istituzione di una garanzia per i giovani, è rivolto in particolare ai “NEET” un acronimo per Not in Education, Employment or Training, vale a dire i giovani che non lavorano, né seguono un percorso scolastico o formativo.
La Youth Guarantee concorre a raggiungere alcuni degli obiettivi della strategia Europa per il 2020: garantire per quell’anno l’occupazione del 75% delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni; ridurre il fenomeno degli abbandoni scolastici; sottrarre 20 milioni di persone alla povertà e all’esclusione sociale.
L’obiettivo del programma è investire sul capitale umano garantendo ai NEET, tramite un sistema di politiche attive, un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione.
L’attuazione del Programma Garanzia Giovani è stata inaugurata in Italia dal d.l. n. 76/2013, convertito con modifiche nella l. n. 99/2013, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Struttura di Missione volta alla realizzazione dei primi interventi.
Il target dei destinatari del Programma è quindi quella dei NEET, ed in particolare dei giovani nella fascia di età compresa tra i  15 e i 29 anni per i quali sono previsti specifici incentivi per:

·         Assunzioni a tempo indeterminato;

·         Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione;

·         Contratti di apprendistato;

·         Tirocini;

·         Autoimprenditorialità o Autoimpiego.
 
Di recente il Ministero del Lavoro ha istituito il “Super bonus Occupazione – trasformazione tirocini” . L’ammontare totale delle risorse stanziate per questo incentivo, ammontano, per tutto il territorio nazionale, a 50.000.000 euro
Il Super Bonus è gestito dall’INPS e riconosciuto ai datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in somministrazione, tra il 1° marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016, giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio curricolare o extracurriculare, attivato con il programma Garanzia Giovani entro il 31 Gennaio 2016.
L’importo dell’incentivo, fruibile in 12 quote mensili,  viene determinato in base ai criteri stabiliti dal Decreto direttoriale n. 16/2016 ed alla classe di profilazione assegnata al giovane.
Synergie sostiene il Programma Garanzia Giovani mediante l’attivazione dei rapporti incentivati ed il continuo aggiornamento su quanto previsto in materia dalle singole disposizioni regionali.
http://www.synergie-italia.it/candidati/garanzia-giovani


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mercoledì, marzo 02, 2016

Giovani, formazione e ingresso nel mondo del lavoro: alternanza scuola lavoro



La “Buona Scuola” (legge 107/2015) al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, ha introdotto nel sistema di istruzione secondario, l’obbligo di aderire a percorsi di alternanza scuola lavoro dall’anno scolastico 2015/2016.

L’obiettivo del legislatore è quello facilitare il primo approccio degli studenti con il mondo del lavoro, che sia funzionale alle tappe di vita successive, sia formative che professionali, grazie alla consapevolezza acquisita con l’esperienza dell’alternanza.

La Buona Scuola prevede che nell’ultimo triennio i percorsi di alternanza scuola lavoro siano attivati per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali, mentre nei licei per una durata complessiva di almeno 200 ore.

L’alternanza scuola lavoro non è costitutiva di rapporti di lavoro: i percorsi sono progettati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti.

I progetti di alternanza sono articolati mediante attività formativa in aula e periodi di apprendimento in situazione lavorativa: l’istituzione scolastica collaborando attivamente con il tutor referente della struttura ospitante valuterà, al termine del percorso, i risultati raggiunti e le competenze acquisite. Verranno pertanto assegnati agli studenti coinvolti attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti formativi.

Synergie crede nel valore dei percorsi di alternanza scuola lavoro, sono in fase di attivazione progetti con Istituti Scolastici di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Abruzzo e Marche.

Per quanto riguarda in particolare il Piemonte Synergie ha aderito al progetto di implementazione dei percorsi di alternanza promosso nel protocollo di intesa sottoscritto il 22 febbraio 2016 tra Unione Industriali Torino ed Ufficio Scolastico Regionale.

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martedì, febbraio 23, 2016

Giovani, formazione e ingresso nel mondo del lavoro: i tirocini

In un periodo particolare per il mercato del lavoro, tra alti tassi di disoccupazione e primi effetti delle nuove riforme, Synergie ha deciso di puntare sulle modalità di inserimento e reinserimento che l’ordinamento dedica a chi è in cerca di nuova occupazione.

Da oggi e nelle prossime settimane approfondiremo alcuni istituti dedicati ai giovani, alla formazione e a come facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Partiamo con i Tirocini!
La Commissione Europea, nell’ambito della strategia Europa 2020, ha posto l’accento sulla qualificazione del tirocinio quale canale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
L’ Italia ha recepito gli input europei con l’ Accordo Stato-Regioni del Gennaio 2013 (in attuazione della legge 92/2012, c.d. “L. Fornero”). Le Linee guida approvate  in sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno fornito un quadro di riferimento comune ed alcuni principi guida per la regolamentazione dei tirocini, declinati successivamente in modo peculiare dalle singole Regioni e Province Autonome.

Cosa sono i tirocini?
Forse è più semplice partire da cosa non sono: i tirocini non sono rapporti di lavoro.
Il tirocinio è infatti una misura formativa di politica attiva la cui funzione è quella di fornire conoscenze e competenze funzionali all’inserimento nel mondo del lavoro.
Regioni e Province autonome nelle Linee Guida del 2013 hanno concordato su due principi guida:
·         il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

·         i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
In via generale non sono attivabili tirocini presso chi non sia in regola con le norme in tema di sicurezza sul lavoro oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, o presso le quali, negli ultimi sei mesi, vi siano stati licenziamenti collettivi.

Chi sono i soggetti del rapporto di tirocinio?
Soggetto Promotore: i soggetti abilitati a promuovere i tirocini sono stati individuati prima nell’accordo del 2013 e poi dalle singole Regioni e Province Autonome.
Soggetto Ospitante: l’ente pubblico o privato presso il quale viene inserito il tirocinante, le Regioni e le Province autonome indicano specificamente le caratteristiche che tali enti devono possedere.
Tirocinante: il destinatario del tirocinio in base alla particolare tipologia dello stesso.
Soggetto promotore e Soggetto ospitante individuano rispettivamente due tutor referenti per la propria specifica funzione con l’obiettivo di monitorare l’effettività dell’esperienza formativa.

Il rapporto tra i soggetti del tirocinio è regolato da due documenti:
·         la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante che formalizza l’accordo per l’attivazione del tirocinio.

·         il progetto formativo che individua gli obiettivi formativi del tirocinio, viene elaborato dal soggetto ospitante in collaborazione con l’ente promotore e viene sottoscritto anche dal tirocinante.

Quali tipologie di tirocinio possiamo attivare?
Tirocini formativi e di orientamento: finalizzati a favorire l’occupabilità nel percorso di transazione tra la scuola ed il lavoro.
Tirocini di inserimento e reinserimento: rivolti principalmente ad inoccupati e disoccupati al fine di un inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro
Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1,comma 1, L.68/1999, persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Le singole tipologie di tirocinio vengono regolate in modo particolare dalle Regioni e Province Autonome
Synergie opera in qualità di ente Promotore in virtù dell’autorizzazione Ministeriale di cui al D.lgs. 276/2003, nonché in qualità di ente Accreditato in base alle singole disposizioni regionali, costantemente monitorate dai nostri uffici.
 
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