L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’Interpello di una Società
esercente attività di progettazione e sviluppo interessata perciò ad usufruire
dell’agevolazione fiscale di cui
all’articolo 3 del D.L. 145/2013 “Credito
d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”.
Il quesito della Società riguarda
la possibilità di usufruire
dell’agevolazione anche per il personale inserito in azienda mediante contratto di somministrazione tramite Agenzie per il lavoro autorizzate.
L’Agenzia delle Entrate ha
risposto all’ impresa richiedente con la risoluzione/E
del 19/07/2016 fornendo un parere di cui riportiamo brevemente il
contenuto.
L’articolo 3 del D.L. 145/2013 riconosce alle imprese che
effettuano investimenti in attività
di ricerca e
sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito di imposta per investimenti in
ricerca e sviluppo in misura pari al 25%
o alternativamente al 50% delle
spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti
realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2015.
Tra le categorie di costi
ammissibili indicate dalla norma vi sono anche quelle per “personale altamente qualificato” impiegato nell'attività di ricerca e
sviluppo.
Il decreto attuativo del 27 maggio 2015
del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto
con il Ministro
dello sviluppo economico, ha specificato che nella categoria
di spese per personale altamente qualificato
impiegato nelle attività di ricerca e
sviluppo ammissibili all’agevolazione sono
ricompresi:
1) i
costi per il personale dipendente
dell’impresa, con esclusione del
personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
2) i costi
per il personale in
rapporto di collaborazione con l’impresa, a
condizione che
svolga la propria
attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria;
Per quanto
riguarda la prima
categoria di costi,
una precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E
del 16 marzo 2016) ha chiarito che il primo requisito consiste nella presenza di un rapporto di lavoro
da cui
derivi reddito di
lavoro dipendente.
Per quanto riguarda, invece, il personale altamente qualificato in rapporto
di collaborazione con l’impresa, il decreto attuativo ha sottoposto l’agevolazione
alla condizione che il collaboratore
“svolga la propria attività presso le strutture
della medesima impresa”.
L’Agenzia delle Entrate ha a tal
proposito specificato la volontà di
estendere il beneficio a
tutte le forme
di lavoro mediante
le quali il
personale qualificato possa svolgere attività di ricerca alle dipendenze
dell’impresa, ed in particolare che presti
la propria attività presso le strutture dell’impresa.
L’Agenzia delle Entrate, per
rispondere al quesito dell’azienda interpellante, ha sottolineato che se da un punto di vista formale il contratto di
lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore ed Agenzia per il Lavoro,
da un punto di vista sostanziale il lavoratore
presta la propria attività presso l’azienda utilizzatrice.
Ed inoltre dal punto di
vista contabile, l’impresa utilizzatrice, secondo
la nuova versione
del principio
contabile che valorizza il
principio della prevalenza della sostanza sulla forma, iscrive i costi derivanti dalla somministrazione di lavoro nella voce B.9 del conto economico “costi per il personale” che comprende tutti
i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha
sottolineato pertanto il profilo dell’utilizzatore quale datore di lavoro “reale” del lavoratore somministrato,
inserito fattivamente nell’organizzazione aziendale nell’attività di ricerca.
Pertanto i costi sostenuti
dall’Azienda nella veste
di utilizzatore possono
considerarsi rientranti tra quelli
per personale altamente qualificato, eleggibili al credito
di imposta, a condizione che sussistano i presupposti per accedere al beneficio
e che detti lavoratori partecipino
effettivamente all’attività di
ricerca e sviluppo sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.
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