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giovedì, gennaio 28, 2016

DETASSAZIONE (Art. 1, commi 182-191 L. 280/2015)

La legge di stabilità 2016 ha previsto nel settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro (percepito nell’anno precedente a quello di percezione delle somme “detassate”) una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali, pari al 10% entro il limite di 2.000 euro lordi, aumentati a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, a cui sono assoggettati:

·         i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (ai fini della determinazione dei premi di produttività è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità);

·         le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Condizione per la detassazione: le somme e i valori sopracitati devono essere erogati in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali.

Nel caso in cui il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016), stabilirà le modalità attuative dell’intero processo di detassazione, in particolare:

·         i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

·         gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro;

·         le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

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Synergie Legal Dept.
#Goodjob

 

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