Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 96/2017 che dà vita alle nuove prestazioni occasionali di lavoro, disciplinate dall’Art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Le nuove prestazioni occasionali sostituiscono le abrogate prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher lavoro) e si manifestano in due modalità: il Libretto Famiglia ed il Contratto di prestazione occasionale.
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e viceversa, quindi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi devono essere di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Una disciplina particolare è dedicata alle prestazioni svolte da alcune categorie di soggetti, ed infatti, sono computate in capo all'utilizzatore soltanto in misura pari al 75% del loro importo le prestazioni occasionali svolte da: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito.
I compensi percepiti dai prestatori sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
In via di principio una prestazione di lavoro occasionale non può essere eseguita da prestatori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Coloro che possono fare ricorso alle prestazioni occasionali, i c.d. “utilizzatori”, sono:
• le persone fisiche, non nell'esercizio dell’attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
• gli altri utilizzatori (anche nell'esercizio dell’attività professionale o d'impresa), per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale
• Le amministrazioni pubbliche esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative).
Per l'accesso alle prestazioni occasionali gli utilizzatori ed i prestatori sono tenuti a registrarsi ed a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un consulente del lavoro all'interno di una piattaforma informatica gestita dall'INPS, che supporta l’erogazione e l’accreditamento dei compensi e prevede un sistema di pagamento elettronico. La legge precisa che i pagamenti possono essere effettuati anche utilizzando il modello di versamento F24.
Il Libretto Famiglia
Il libretto di famiglia è rivolto agli utilizzatori-persone fisiche (non nell'esercizio dell’attività professionale o d'impresa), che possono acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a proprio favore da uno o più prestatori nell'ambito di:
• piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
• assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
• insegnamento privato supplementare.
Mediante il Libretto Famiglia, è erogato anche il contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting, o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, previsto dalla Legge Fornero (art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92).
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento del valore di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora.
L'utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, è tenuto a comunicare attraverso la piattaforma informatica o tramite i servizi di contact center INPS, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestualmente la notifica della dichiarazione dell’utilizzatore attraverso SMS o messaggio di posta elettronica. Ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato.
Contratto di prestazione occasionale
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore (anche nell'esercizio dell’attività professionale o d'impresa e le amministrazioni pubbliche, ove espressamente previsto) acquisisce, con modalità semplificate ed entro i limiti di importo sopra descritti, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato :
• da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
• da parte delle imprese del settore agricolo. In via d’eccezione possono svolgere prestazioni di lavoro occasionali presso le imprese del settore agricolo i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; i giovani con meno di 25 anni (se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università); le persone disoccupate; i percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito, purché non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
• da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
• nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, mentre nel settore agricolo, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'utilizzatore che acquisisce prestazioni di lavoro tramite il contratto di prestazione occasionale è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o tramite i servizi di contaci center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
• i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• l'oggetto della prestazione;
• la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione oppure, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
• il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata (fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo).
Il prestatore riceve contestualmente la notifica della dichiarazione dell’utilizzatore attraverso SMS o messaggio di posta elettronica.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS oppure tramite i servizi di contact center INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore oppure mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste italiane Spa (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore).
La legge ha previsto anche un apparato sanzionatorio in caso di violazioni. Ed infatti, in caso di superamento da parte di un utilizzatore, diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di 2.500 euro e la retribuzione oraria.
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione o di uno dei divieti di attuazione di contratti di prestazione occasionale, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
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