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martedì, giugno 27, 2017

In vigore la disciplina delle nuove prestazioni occasionali: Libretto di Famiglia & Contratto di prestazione occasionale


Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 96/2017 che dà vita alle nuove prestazioni occasionali di lavoro, disciplinate dall’Art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Le nuove prestazioni occasionali sostituiscono le abrogate prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher lavoro) e si manifestano in due modalità: il Libretto Famiglia ed il Contratto di prestazione occasionale.

In via generale i soggetti interessati dalla nuova disciplina sono i prestatori e gli utilizzatori delle prestazioni occasionali, che, per essere tali, devono soggiacere a determinati limiti di importo nel corso di un anno civile:

per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e viceversa, quindi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi devono essere di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Una disciplina particolare è dedicata alle prestazioni svolte da alcune categorie di soggetti, ed infatti, sono computate in capo all'utilizzatore soltanto in misura pari al 75% del loro importo le prestazioni occasionali svolte da: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I compensi percepiti dai prestatori sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

In via di principio una prestazione di lavoro occasionale non può essere eseguita da prestatori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Coloro che possono fare ricorso alle prestazioni occasionali, i c.d. “utilizzatori”, sono:

le persone fisiche, non nell'esercizio dell’attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
gli altri utilizzatori (anche nell'esercizio dell’attività professionale o d'impresa), per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale
Le amministrazioni pubbliche esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative).

Per l'accesso alle prestazioni occasionali gli utilizzatori ed i prestatori sono tenuti a registrarsi ed a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un consulente del lavoro all'interno di una piattaforma informatica gestita dall'INPS, che supporta l’erogazione e l’accreditamento dei compensi e prevede un sistema di pagamento elettronico. La legge precisa che i pagamenti possono essere effettuati anche utilizzando il modello di versamento F24. 

Il Libretto Famiglia

Il libretto di famiglia è rivolto agli utilizzatori-persone fisiche (non nell'esercizio dell’attività professionale o d'impresa), che possono acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a proprio favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare.

Mediante il Libretto Famiglia, è erogato anche il contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting, o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, previsto dalla Legge Fornero (art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento del valore di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. 

L'utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, è tenuto a comunicare attraverso la piattaforma informatica o tramite i servizi di contact center INPS,  i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestualmente la notifica della dichiarazione dell’utilizzatore attraverso SMS o messaggio di posta elettronica. Ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato.

Contratto di prestazione occasionale

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore (anche nell'esercizio dell’attività professionale o d'impresa e le amministrazioni pubbliche, ove espressamente previsto) acquisisce, con modalità semplificate ed entro i limiti di importo sopra descritti, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato :

da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
da parte delle imprese del settore agricolo. In via d’eccezione possono svolgere prestazioni di lavoro occasionali presso le imprese del settore agricolo i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; i giovani con meno di 25 anni (se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università); le persone disoccupate; i percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito, purché non siano  iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, mentre nel settore agricolo, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'utilizzatore che acquisisce prestazioni di lavoro tramite il contratto di prestazione occasionale è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o tramite i servizi di contaci center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
il luogo di svolgimento della prestazione;
l'oggetto della prestazione;
la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione oppure, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata (fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo).

Il prestatore riceve contestualmente la notifica della dichiarazione dell’utilizzatore attraverso SMS o messaggio di posta elettronica.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS oppure tramite i servizi di contact center INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. 

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore oppure mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste italiane Spa (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore).

La legge ha previsto anche un apparato sanzionatorio in caso di violazioni. Ed infatti, in caso di superamento da parte di un utilizzatore, diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di 2.500 euro e la retribuzione oraria.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione o di uno dei divieti di attuazione di contratti di prestazione occasionale, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

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venerdì, giugno 23, 2017

Jobs Act dei lavoratori autonomi & disposizioni sul Lavoro Agile: in vigore dal 14 giugno

Il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81 che si compone da una parte del c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi e dall’altra contiene le tanto attese disposizioni relative al c.d. “lavoro agile” previste per i lavoratori subordinati.
Tutela del Lavoro Autonomo

La prima parte della legge 81/2017 è dedicata alla tutela dei lavoratori autonomi: il legislatore estende ai lavoratori autonomi alcune delle tutele tipiche del lavoro subordinato:
·         definisce prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;
·         considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
Nelle ipotesi di violazione il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.
Disposizioni di maggior tutela sono state previste dal legislatore anche nei casi di gravidanza, malattia ed infortunio.

Il legislatore ha disposto altresì che siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.
Si rileva un particolare coinvolgimento delle agenzie per il lavoro nelle nuove disposizioni relative al lavoro autonomo. L’articolo 10 della legge 81/2017 prevede infatti che gli organismi autorizzati all’intermediazione si dotino  in ogni sede aperta al pubblico di uno sportello dedicato all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro autonomo in grado di fornire informazioni utili ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta.

Lavoro Agile
Una delle novità più attese e contenute nella legge 81/2017 è la disciplina di quelle misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato: il c.d. lavoro agile finalizzato ad incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il lavoro agile non configura una nuova tipologia contrattuale: è una nuova modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato stabilita mediante accordo scritto tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La prestazione lavorativa viene dunque eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In caso di lavoro agile il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.


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martedì, giugno 13, 2017

Tirocini formativi e di orientamento: la Conferenza Stato - Regioni definisce le Nuove Linee Guida

L’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 ha definito le nuove Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento con cui le parti hanno voluto “rivedere, aggiornare ed integrare” il contenuto delle Linee Guida approvate nel gennaio del 2013.

L’Accordo apporta alcune modifiche a quanto concordato nel 2013, in ragione delle criticità emerse dal recepimento delle precedenti Linee Guida da parte di Regioni e Province Autonome, inserendo altresì disposizioni sanzionatorie, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato. Regioni e Province Autonome potranno recepire le nuove Linee Guida entro 6 mesi dalla data dell’accordo.

Le nuove Linee Guida definiscono gli standard minimi di disciplina in materia di tirocini extracurriculari ma resta inteso che Regioni e Province autonome potranno fissare disposizioni di maggior tutela. Riportiamo di seguito le principali novità.

1)      Durata del tirocinio. La durata massima comprensiva di proroghe e rinnovi, non può essere superiore a 12 mesi per i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
·         Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
·         Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
·         Lavoratori a rischio di disoccupazione;
·         Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
·         Per i soggetti svantaggiati
Diversamente, per le persone disabili la durata del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.
La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi, mentre per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, la durata minima è ridotta ad un mese.

2)      Soggetti promotori. Le linee guida del 2017 ampliano l’elenco dei soggetti abilitati a promuovere i tirocini extracurriculari con:
·         Gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio dei titoli dell’AFAM;
·         Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
·         Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 150/2015.
·         Agenzia Nazionale per le politiche attive del Lavoro (ANPAL)

3)      L’indennità di partecipazione è stabilita nella misura minima di 300 euro lordi mensili ed è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

4)      Per i tirocini in mobilità interregionale la disciplina di riferimento (compresa la definizione della indennità di partecipazione), è quella della Regione o Provincia Autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

5)      Limiti numerici e premialità. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è stabilito in relazione all’organico del soggetto ospitante, secondo le seguenti proporzioni:
·      1 tirocinio per le unità operative da zero a 5 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio,
·        2 tirocini per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio,
·      Un numero di tirocini pari al 10% dell’organico, per le unità operative più di 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. In tale caso, è stato anche introdotto un meccanismo di premialità, in base al quale i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti potranno superare la quota di contingentamento del 10% a condizione che abbiano stipulato un contratto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi con i tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti. In particolare, i soggetti ospitanti “virtuosi” potranno attivare:

o   1 tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
o   2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
o   3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
o   4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

6)      Disciplina sanzionatoria. Le Linee guida demandano a Regioni e Province Autonome l’inserimento di norme sanzionatorie in caso di violazioni non sanabili e di violazioni sanabili. Nel primo caso sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o al soggetto ospitante, dell’attivazione di nuovi tirocini. Le medesime sanzioni dovranno essere disposte per le violazioni sanabili ove l’invito alla regolarizzazione dei vizi non venga adempiuto.



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lunedì, giugno 05, 2017

Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione: i chiarimenti dell’INPS

In continuità con la previgente normativa, il codice dei contratti del Jobs Act, il D.lgs. 81/2015, ha previsto la possibilità di derogare, in alcuni casi,  ai limiti di età stabiliti dalla legge per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'apprendistato, per definizione, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il legislatore ha stabilito di derogare alla platea di riferimento dei “giovani” di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per favorire la qualificazione o la riqualificazione professionale di due particolari categorie di lavoratori: i beneficiari di indennità di mobilità ed i beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2243 del 31-05-2017 con cui ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare contratti di apprendistato, senza limiti di età, con lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione, alla luce dell’abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L’INPS ha chiarito che le disposizioni del codice dei contratti del Jobs Act si pongono in una prospettiva di continuità rispetto al previgente quadro normativo e che il regime contributivo applicabile in questi casi è il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

1)    Apprendistato professionalizzante senza limiti di età per i beneficiari di indennità di mobilità.

Con particolare riferimento ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, l’INPS ha chiarito che, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare è pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine del periodo agevolato, cioè dal 19° mese, mentre la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato. Infine, al termine del periodo di apprendistato ed a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore sarà dovuta in misura piena.

L’INPS ha specificato che l’abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei relativi benefici di natura economica e contributiva, non determina il venir meno del regime previsto dall’art. 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità.
Ed infatti, nell’introdurre queste particolari tipologie di apprendistato, la legge rinvia ad alcune  disposizioni abrogate al solo fine di individuare, in deroga alla disciplina generale del contratto di apprendistato, il regime contributivo agevolato e la misura degli incentivi economici ad esso applicabili.
Pertanto l’INPS ha dichiarato che le agevolazioni di natura contributiva ed economica previste per le assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità “continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016. In altri termini, le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità”.

2)     Apprendistato professionalizzante per i beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

Il messaggio n. 2243/2017 ha precisato che i lavoratori interessati dalla possibile assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). In particolare la possibile assunzione si riferisce a lavoratori “destinatari” del trattamento di disoccupazione, e dunque anche ai soggetti che, avendo inoltrato la relativa istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo alla prestazione ancorché non percepita.
Anche in questo caso, al termine del periodo di apprendistato, ed a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

L’INPS precisa infine che, diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità, l’art. 47, comma 4, D.lgs. n. 81/2015 non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.



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