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giovedì, aprile 20, 2017

Legge 68/1999: profili sanzionatori chiariti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

Come disaminato nei nostri precedenti post, il jobs act ha apportato novità sostanziali circa le assunzioni di lavoratori disabili. Fra le più importanti: assolvere alle quote di riserva ricorrendo al contratto di somministrazione.
In considerazione dell’ultima nota dell’Ispettorato Nazione del Lavoro, le Agenzie si propongono alle aziende come partner nella predisposizione di convenzioni nel momento in cui decorre l’obbligo assuntivo previsto dalla legge e nella pianificazione di somministrazioni di 12 mesi al fine di non incorrere in sanzioni.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2283 del 23 marzo 2017, ha risposto ad un quesito della DTL di Milano-Lodi con riferimento alle modalità delle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999, chiedendo, in particolare, di conoscere se il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento alla diffida, prevista in caso di mancata ottemperanza degli obblighi assuntivi, possa ricorrere anche alla stipula di una convenzione ex art. 11 legge n. 68/1999.

La risposta dell’Ispettorato è negativa e deriva dalla considerazione che il legislatore ha fornito al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo di persone disabili da porre in essere nel termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo: richiesta nominativa; richiesta numerica; convenzioni. Decorso il termine di 60 giorni, il legislatore ha disposto la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica.

Con la diffida ad adempiere l’amministrazione intima al datore di lavoro la regolarizzazione delle inosservanze “comunque sanabili”, fissando un termine perentorio entro cui adempiere alle prescrizioni impartite. L’adempimento comporta l’ammissione al pagamento della sanzione in misura pari al minimo edittale ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, nonché l’estinzione del procedimento all’esito del pagamento della sanzione.
La tempestività dell’assunzione entro la data fissata con la diffida verrebbe meno nel caso di stipulazione delle convenzioni che si concretizzano in un progetto di assunzione articolato in varie fasi.

L’Ispettorato ha chiarito dunque che ai fini dell’adempimento alla diffida, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle indicate dall’art. 15, comma 4 bis, della L.  n.  68/1999, ovvero “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione”,  o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”  e pertanto il datore di lavoro non può ricorrere alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della Legge n. 68 del 1999.






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martedì, aprile 11, 2017

Ebitemp: aggiornamenti sulle nuove prestazioni di welfare bilaterale

L’Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo Ebitemp ha comunicato alcuni aggiornamenti in merito  alle nuove prestazioni di welfare bilaterale rivolte ai lavoratori assunti con contratti di somministrazione.
In particolare è stata apportata una modifica al requisito di accesso della prestazione “Contributo per la Retta Universitaria per studenti lavoratori”. Al  fine di venire incontro alle esigenze dei lavoratori, l’Ebitemp ha concesso, in fase di avvio della prestazione, una deroga per l’invio della domanda: per richiedere il rimborso della prima rata delle tasse universitarie i lavoratori avranno tempo fino al  1 giugno 2017.
La deroga sarà valida soltanto per l’anno accademico 2016/17; pertanto a partire dall’a.a. 2017/18 le domande dovranno essere inviate entro 30 giorni dal pagamento della prima rata delle tasse universitarie.
·         Per accedere alla prestazione la prima volta è necessario un contratto di lavoro almeno di un mese comprensivo di eventuali proroghe, mentre negli eventuali mesi successivi sarà sufficiente un contratto di almeno 7 giorni nel mese;
·         Le richieste di rimborso in entrambi i casi devono rispettare il vincolo per cui la somma degli importi dei titoli di viaggio deve essere uguale o superiore a 100 euro per il periodo oggetto di rimborso, ed essere presentate entro 30 giorni dalla scadenza dell’ultimo titolo di viaggio utile alla richiesta di rimborso. Resta fermo che il rimborso su base mensile sarà comunque al massimo di 150 euro lordi.
·         Il rimborso sarà riproporzionato sui giorni di abbonamento effettivamente coperti da giorni di missione lavorati.
·         Il termine ultimo di presentazione delle domande di rimborso dell’anno di riferimento è il mese di gennaio dell’anno successivo.

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di richiesta e di fruizione delle nuove prestazioni, e per le specificazioni delle altre prestazioni di welfare bilaterale rivolte ai lavoratori assunti con contratti di somministrazione invitiamo a consultare il sito internet dell’Ente.


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mercoledì, aprile 05, 2017

MIUR: pubblicati chiarimenti interpretativi sull’alternanza scuola lavoro

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato la nota del 28 marzo 2017 che reca alcuni chiarimenti interpretativi  in merito alle attività di alternanza scuola lavoro al fine di fornire una risposta ai quesiti più ricorrenti delle scuole, delle famiglie e dei soggetti che ospitano gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza.
Il MIUR ha richiamato alcuni principi di riferimento utili a consolidare la corretta gestione dei percorsi di alternanza scuola lavoro:
a) i percorsi di alternanza scuola lavoro godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti;
b) la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione;
c) l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi;
d) per il personale docente sono retribuitili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
e) rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro i percorsi definiti e programmati all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente;

f) gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).


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