Come disaminato nei nostri
precedenti post, il jobs act ha
apportato novità sostanziali circa le assunzioni di lavoratori disabili. Fra le
più importanti: assolvere alle quote di riserva ricorrendo al contratto di
somministrazione.
In considerazione dell’ultima
nota dell’Ispettorato Nazione del Lavoro,
le Agenzie si propongono alle aziende come partner nella predisposizione di convenzioni nel momento in cui decorre
l’obbligo assuntivo previsto dalla legge e nella pianificazione di
somministrazioni di 12 mesi al fine
di non incorrere in sanzioni.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2283 del 23 marzo 2017, ha risposto ad un quesito della DTL
di Milano-Lodi con riferimento alle modalità
delle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili di cui alla legge n.
68/1999, chiedendo, in particolare, di
conoscere se il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento alla diffida, prevista in caso di mancata
ottemperanza degli obblighi assuntivi,
possa ricorrere anche alla stipula di una convenzione ex art. 11 legge n.
68/1999.
La risposta dell’Ispettorato è
negativa e deriva dalla considerazione che il legislatore ha fornito al datore di lavoro un ampio ventaglio di
possibilità per l’inserimento lavorativo di persone disabili da porre in
essere nel termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo: richiesta nominativa; richiesta numerica;
convenzioni. Decorso il termine di
60 giorni, il legislatore ha disposto
la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale
unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo il ricorso a
forme assunzionali diverse da quella numerica.
Con la diffida ad adempiere l’amministrazione
intima al datore di lavoro la regolarizzazione delle inosservanze “comunque
sanabili”, fissando un termine
perentorio entro cui adempiere alle prescrizioni impartite. L’adempimento
comporta l’ammissione al pagamento della
sanzione in misura pari al minimo edittale ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione
stabilita in misura fissa, nonché l’estinzione del procedimento all’esito del
pagamento della sanzione.
La tempestività dell’assunzione entro la data fissata con la diffida verrebbe meno nel caso di stipulazione
delle convenzioni che si concretizzano in un progetto di assunzione articolato in varie fasi.
L’Ispettorato ha chiarito dunque che ai fini dell’adempimento alla diffida, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle indicate
dall’art. 15, comma 4 bis, della L. n.
68/1999, ovvero “la presentazione agli uffici competenti
della richiesta di assunzione”, o “la stipulazione del contratto di lavoro con
la persona con disabilità avviata dagli uffici” e pertanto il datore di lavoro non può
ricorrere alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della Legge n.
68 del 1999.