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giovedì, dicembre 15, 2016

Trasfertismo e trasferta: interpretazione autentica sulla determinazione del reddito di lavoratori

La legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legge 193/2016, è intervenuta a fornire una interpretazione autentica in tema di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e dei trasfertisti.

La disposizione oggetto dell’interpretazione è il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) in materia di indennità e maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori “trasfertisti”, ovvero a coloro che sono tenuti per contratto ad espletare attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità. Tali indennità e maggiorazioni di retribuzione, come stabilito dalla stessa disposizione, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Il Legislatore ha stabilito che il comma 6 dell’art. 51 del T.U.I.R., si interpreta nel senso che i lavoratori a cui si fa riferimento, i trasfertisti, sono quelli per cui coesistano contestualmente le seguenti caratteristiche:

  • la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro (c.d. elemento formale);
  • lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (c.d. elemento sostanziale)
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (c.d. elemento retributivo). 
Ai  lavoratori il cui rapporto non possa vantare la contestuale presenza delle condizioni formali, sostanziali e retributive espressamente indicate dalla disposizione interpretativa, non sarà applicabile il comma 6 dell’art. 51 del T.U.I.R., ma sarà riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 dell’ articolo 51 del T.U.I.R..

L’applicazione del comma 6 dell’art. 51 fa sì che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori trasfertisti concorrano a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, diversamente, la fattispecie rientrerà nel comma 5, in campo di trasferta con l’ applicazione dei relativi limiti territoriali e reddituali.


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venerdì, dicembre 02, 2016

Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione da gennaio l’“Incentivo occupazione SUD”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito, nell’ambito dei Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO) e con un Decreto attualmente al vaglio della Corte dei conti,  la misura "Incentivo occupazione SUD", che prevede un incentivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e con contratto di apprendistato professionalizzante in alcune regioni italiane.

Le Regioni che usufruiranno dell’incentivo saranno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (regioni c.d. “meno sviluppate”), Abruzzo, Molise e Sardegna (regioni c.d. “in transizione”). Il decreto, con riferimento all’ambito territoriale di ammissibilità, chiarisce che questo sia riferito alla sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, a prescindere dalla residenza del lavoratore: l’incentivo non spetterà più, dal mese successivo a quello di trasferimento, nel caso in cui venga modificato il luogo di lavoro (fuori dalle Regioni coperte dall’incentivo) del lavoratore con assunzione agevolata.

L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. Sono oggetto di agevolazione anche le assunzioni a tempo parziale, in questi casi il massimale sarà proporzionalmente ridotto.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano disoccupati, in particolare giovani di età compresa tra i 15 ed i 24 anni oppure persone con oltre 25 anni, purché siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Fatto salvo il caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato, per ottenere l’agevolazione, il lavoratore da assumere non dovrà aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Le assunzioni agevolate saranno quelle avvenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate, con contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’ incentivo è escluso invece in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico ed accessorio. 


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