Il disegno di
legge di Bilancio 2018, pubblicato il 31 ottobre 2017, prevede, a decorrere
dal 1° gennaio 2018, alcune forme di
incentivo all’occupazione di tipo strutturale, finalizzate a favorire le assunzioni a tempo
indeterminato tramite forme di decontribuzione.
Si segnalano in
particolare gli articoli 16 e 74 del Disegno di legge, che riguardano
rispettivamente un Incentivo strutturale all’occupazione giovanile
stabile ed Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel
Mezzogiorno.
Tutte le tipologie di incentivo presentate dal disegno di legge fanno
riferimento ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, non sono al momento previste agevolazioni per assunzioni con contratti a
tempo determinato.
In attesa della conversione
in legge del DDL, e salvo ulteriori
modifiche, si segnalano di seguito le principali misure incentivanti.
Incentivo
strutturale all’occupazione giovanile stabile (Art. 16 del DDL)
1) Esonero
contributivo del 50% (esclusi premi e
contributi INAIL) per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo
di importo pari a 3000 euro su base annua per le assunzioni con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1°
gennaio 2018.
L’assunzione
deve riguardare giovani che:
- alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 30 anni di età;
- limitatamente alle assunzioni dal 01/01/2018 al 31/12/2018 l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiamo compiuto 35 anni di età
- non siano stati occupati con il medesimo o con altro datore di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione dei periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro che richiede l’incentivo
- Nei 6 mesi precedenti all’assunzione incentivata non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex l. 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva in cui avverrebbe l’assunzione incentivata.
- L’esonero spetta anche in caso di conversione (successiva all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018), di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.
2) Esonero
contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi nel
limite massimo di importo pari a 3000 euro su base annua nei casi di
prosecuzione successiva al 31/12/2017 di un contratto di
apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il
lavoratore non abbia compiuto 30 anni di età alla data di prosecuzione. L’esonero
è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del
beneficio di cui all’art. 47 comma 7 D.lgs. 81/2015.
3) Esonero
contributivo del 100% (esclusi premi e contributi
INAIL) per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di
importo pari a 3000 euro su base annua per i datori di lavoro privati che
assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele
crescenti , entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti
che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro:
- attività di alternanza scuola – lavoro (pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dal monte ore formativo);
- periodi di apprendistato “duale”:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore
- apprendistato di alta formazione
Agevolazioni per
le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (Art. 74 del DDL)
4) Misura da confermare tramite i programmi
operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, che prevede, alle
medesime condizioni di cui all’articolo
16, l’esonero contributivo del 100% (esclusi
premi e contributi INAIL), per le assunzioni a tempo indeterminato per
le regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria
e Sardegna. Le assunzioni
incentivate potranno riguardare:
- Persone che non abbiano compiuto 35 anni di età.
- Persone di età superiore ai 35 anni purché prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.