Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, ha disposto la realizzazione di un nuovo incentivo, denominato “Incentivo occupazione Sud”, per le assunzioni
a tempo indeterminato effettuate tra
il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, di soggetti disoccupati, la cui prestazione lavorativa si svolga nelle regioni cosiddette “meno sviluppate” (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in
transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla
residenza del soggetto da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
La gestione dell’incentivo è stata completamente demandata all’INPS
che, con la circolare n. 41 del 01 marzo 2017, ha provveduto ad indicare le modalità
operative di fruizione dell’incentivo, oltre che a chiarire alcuni degli
aspetti principali della misura e con il messaggio n. 1171 del 15 marzo 2017 ha
rilasciato i moduli di comunicazione on-line per la fruizione dell’incentivo.
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai
sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, e l’INPS, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, mediante i
propri sistemi informativi centrali:
·
consulta
gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), al fine di conoscere se il
soggetto per cui si chiede l’incentivo sia disoccupato;
·
calcola
l’importo dell’incentivo spettante;
·
verifica
la disponibilità residua della risorsa;
·
informa, in
modalità telematica, mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di
istanza, della prenotazione in
favore del datore di lavoro dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del
lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
A seguito dell’elaborazione delle
istanze di prenotazione dell’incentivo sono state riscontrate situazioni di ritardo di aggiornamento degli archivi ANPAL in
merito allo stato di disoccupazione dei
lavoratori, che hanno determinato
il rigetto di istanze che in realtà rispettavano
i requisiti richiesti per usufruire dell’incentivo. L’INPS, in questi casi ed in accordo con l’ANPAL,
ha interrotto il processo di elaborazione delle richieste di agevolazione.
Con il messaggio n. 2152 del 25 maggio 2017 l’INPS ha comunicato che, sulla
base delle informazioni fornite dall’ANPAL, sono state riesaminate le istanze
per le quali è stato precedentemente attribuito un esito negativo per mancato
riscontro di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da
associare al lavoratore: le richieste per le quali, a seguito
dell’implementazione della banca dati gestita dall’ANPAL, risulta validamente
resa una DID, sono state rielaborate e risultano, ad oggi, accolte.
Come già chiarito dall’INPS, Il
datore di lavoro dovrà, entro sette
giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta, se ancora
non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.
Parimenti il datore di lavoro
dovrà, entro dieci giorni di
calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’INPS, comunicare,
a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della
prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza
del termine di dieci giorni determina l’inefficacia della precedente
prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità di presentare in un
momento successivo un’altra domanda.
Il messaggio n. 2152 chiarisce altresì che, nelle ipotesi in cui, dall’ulteriore consultazione della banca
dati gestita dall’ANPAL, per il
lavoratore non risulti una DID validamente rilasciata, l’INPS provvederà ad accantonare preventivamente le risorse finalizzate al
finanziamento del singolo rapporto di lavoro e a sospendere la
definizione della singola richiesta, consultando quotidianamente la banca
dati gestita dall’ANPAL in attesa del relativo aggiornamento.
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