L’INPS con la circolare 109 del 10 luglio 2017 ha fornito
i primi chiarimenti operativi sull’incentivo
all’occupazione introdotto dalla Legge
di Bilancio 2017 e previsto per
le assunzioni a tempo indeterminato,
anche in apprendistato, effettuate
a seguito di periodi di alternanza
scuola lavoro o di apprendistato
duale svolti presso il medesimo datore di lavoro.
Il beneficio, riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate dalla
Legge di Bilancio 2017, riguarda le
assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018
e la sua durata è pari a 36 mesi a
partire dalla data di assunzione o trasformazione.
La misura dell’incentivo è pari ai
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
L’esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro
privati, inclusi gli enti pubblici economici (non si applica invece nei confronti della pubblica
amministrazione):
·
che assumono a tempo indeterminato o in apprendistato,
entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, giovani che siano
stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un
periodo pari almeno al 30% del monte ore
previsto;
·
che assumono a tempo indeterminato, entro
sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, chi abbia svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi
di apprendistato duale (apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o
periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca). Con riferimento all’ apprendistato di alta formazione e ricerca,
l’INPS ha precisato che l’assunzione a
tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire,
presso il medesimo datore di lavoro, entro
sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia
previsto il conseguimento di un titolo di studio.
L’esonero contributivo riguarda
tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione,
compresi i rapporti di apprendistato
ed i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in
attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’esonero contributivo non può
essere invece applicato con riferimento ai contratti:
·
riguardanti gli operai agricoli;
·
di lavoro domestico;
·
di lavoro intermittente o a chiamata (articoli
13-18 del d.lgs. n. 81/2015).
Come anticipato, l’incentivo
all’occupazione di cui si parla, spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Con particolare riferimento ai lavoratori assunti con contratti di apprendistato duale in
somministrazione, la circolare dell’INPS precisa che l’esonero spetta sia nell’ipotesi in cui, al termine del periodo
di apprendistato duale ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo, il rapporto a tempo indeterminato venga
instaurato con la medesima agenzia per il lavoro, sia nel caso in cui “l’ex utilizzatore” decida di assumere in
via diretta ed a tempo indeterminato il lavoratore.
L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di
tipo contributivo; è invece cumulabile
con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori
disabili e l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
I datori di lavoro che intendono usufruire dell’esonero
contributivo triennale dovranno inoltrare una apposita richiesta tramite la procedura telematica messa a
disposizione dall’ INPS. Il controllo di
tutti i requisiti richiesti ai fini del diritto alla fruizione dell’incentivo
sarà svolto, in via ispettiva, con il supporto delle informazioni in possesso
del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.
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Synergie Legal Dept.
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