STAMPA L'ARTICOLO

mercoledì, febbraio 10, 2016

Assumere un disabile? Per la legge è un obbligo, per te sarà un'opportunità. Nasce #Synergie68.


Il Jobs Act ha in vario modo interessato la disciplina del diritto al lavoro delle categorie protette di lavoratori, affidando alle Agenzie per il lavoro un compito molto importante: la possibilità di supportare i Clienti nell’adempimento degli obblighi occupazionali tramite la somministrazione di lavoro.

La naturale funzione dell’Agenzia per il lavoro di fautore dell’ incontro tra domanda e offerta del lavoro farà in modo di coadiuvare il cliente nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge 68/1999 e allo stesso tempo favorirà le fasce più deboli di lavoratori nella ricerca di occupazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D.lgs. 81/2015, “in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Tale disposizione permette all’azienda Cliente di assolvere l’obbligo di assunzione della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 68/1999 anche mediante la somministrazione di lavoro.

Le aziende con più di 15 dipendenti sono tenute infatti ad assumere una determinata quota di lavoratori appartenenti alle categorie protette, la c.d. quota di riserva, in particolare:

- 1 lavoratore per le aziende che occupano dai 15 ai 35 dipendenti;

- 2 lavoratori per le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti;

- 7% dei lavoratori occupati per le aziende con più di 50 dipendenti.

Oltre all’obbligo occupazionale la legge 68/1999 prevede anche un incentivo che le aziende potranno ottenere dal 1° gennaio 2016 per un periodo di 36 mesi, che di seguito vi riportiamo:

- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;

- nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;

- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

Synergie ha creato #Synergie68, un servizio specializzato e dedicato esclusivamente alla gestione di tutti i processi legati alla Legge 68/1999 sull’inserimento mirato delle categorie protette di lavoratori, proponendosi come anello di giunzione tra le aziende e i candidati, con l’obiettivo primario di trasformare un obbligo di legge in un valore per entrambi i soggetti.

Per maggiori informazioni CONTATTATECI


Synergie Legal Dept.

#Goodjob

Nessun commento:

Posta un commento