Il
Jobs Act ha in vario modo interessato la disciplina del diritto al lavoro delle
categorie protette di lavoratori, affidando alle Agenzie per il lavoro un
compito molto importante: la possibilità di supportare i Clienti
nell’adempimento degli obblighi occupazionali tramite la somministrazione di
lavoro.
La
naturale funzione dell’Agenzia per il lavoro di fautore dell’ incontro tra
domanda e offerta del lavoro farà in modo di coadiuvare il cliente
nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge 68/1999 e allo stesso
tempo favorirà le fasce più deboli di lavoratori nella ricerca di occupazione.
Secondo
quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D.lgs. 81/2015, “in caso di
somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a
dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di
cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Tale disposizione permette all’azienda Cliente di assolvere l’obbligo
di assunzione della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 68/1999
anche mediante la somministrazione di lavoro.
Le
aziende con più di 15 dipendenti sono tenute infatti ad assumere una
determinata quota di lavoratori appartenenti alle categorie protette, la c.d.
quota di riserva, in particolare:
-
1 lavoratore per le aziende che occupano dai 15 ai 35 dipendenti;
-
2 lavoratori per le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti;
-
7% dei lavoratori occupati per le aziende con più di 50 dipendenti.
Oltre
all’obbligo occupazionale la legge 68/1999 prevede anche un incentivo che le
aziende potranno ottenere dal 1° gennaio 2016 per un periodo di 36 mesi, che di
seguito vi riportiamo:
-
nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79%;
-
nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa
tra il 67% e il 79%;
-
nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un
periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione
a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del
contratto.
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