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martedì, marzo 27, 2018

Incentivi NEET e MEZZOGIORNO: pubblicate le circolari operative dell’INPS


Con le circolari n. 48 e 49 del 19 Marzo 2018 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione degli incentivi all’occupazione istituiti dai decreti direttoriali dell’ANPAL del 2 gennaio 2018 ed a cui possono accedere tutti i datori di lavoro privati anche tramite la somministrazione di lavoro.

Entrambe le misure incentivanti, ove sussistano tutte le condizioni di fruizioni richieste,  sono cumulabili con l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

L’importo degli incentivi è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione sarà proporzionalmente ridotto.

L’incentivo occupazione NEET è stato istituito al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, i c.d. NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training). L’incentivo è finalizzato all’assunzione di giovani aderenti al “Programma Garanzia Giovani a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

L’agevolazione, che riguarda le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 100.000.000 di euro.
Sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato ed i rapporti di apprendistato professionalizzante,  anche a scopo di somministrazione.

L’incentivo occupazione MEZZOGIORNO è riconoscibile per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che ammontano a 200.000.000,00 di euro, importo che potrà essere incrementato fino a 500.000.000 di euro complessivi.

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Un requisito ulteriore è richiesto per i lavoratori che al momento dell’assunzione incentivata, abbiano già compiuto 35 anni di età, ed infatti, tali soggetti, oltre ad essere disoccupati dovranno risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. A tal proposito il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 ha chiarito è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

L’incentivo occupazione MEZZOGIORNO riguarda le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato ed i rapporti di apprendistato professionalizzante, anche a scopo di somministrazione.

Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro che intende procedere all'assunzione incentivata.

Synergie Legal Departement
#goodjob

lunedì, marzo 19, 2018

Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato: pubblicati i chiarimenti dell’INPS


Con la circolare n. 40 del 2 Marzo 2018 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio per il 2018, una misura di riduzione del costo del lavoro finalizzata alla creazione di forme di occupazione giovanile stabile, tramite assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in somministrazione.

L’esonero contributivo può riguardare l’assunzione di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri, sono invece escluse le assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

È necessario inoltre che, alla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, sia rispettato anche un requisito anagrafico, in particolare:
·        non aver compiuto i 35 anni di età, da intendersi come 34 anni e 364 giorni (per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018);
·        non aver compiuto i 30 anni di età, da intendersi come 29 anni e 364 giorni, (per le assunzioni o trasformazioni dal 1° gennaio 2019);
·        per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto 30 anni di età (età massima di  29 anni e 364 giorni alla data della prosecuzione).

Condizione ulteriore per la fruizione dell’agevolazione assuntiva è che nel corso dell’intera vita lavorativa  i candidati non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia in Italia che all’estero, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.  L’esonero contributivo non spetta nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, questo poiché il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato sin dall’origine.

Alla condizione di “assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato” fanno eccezione i  periodi di apprendistato, presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti a tempo indeterminato ed i  rapporti di lavoro intermittente e di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Infine è importante sottolineare che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. I successivi datori di lavoro potranno infatti usufruire dell’esonero residuo ed indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti sopracitati, l’INPS ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i soggetti abilitati possono acquisire le informazioni in merito ai precedenti rapporti a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nell’ unità produttiva in cui si intenda procedere all’assunzione incentivata. Allo stesso modo, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, il datore di lavoro non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.  Ciò  non è richiesto nelle ipotesi incentivo per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

L’INPS fornisce infine alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute a seguito di periodi di apprendistato “duale” presso il medesimo datore di lavoro.

In particolare con riferimento ai lavoratori assunti da un’agenzia per il lavoro e somministrati ad una azienda utilizzatrice che eroga la formazione, si fa presente che l’esonero spetta non solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale, il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione, ma anche nel caso in cui l’”ex utilizzatore” decida di assumere in via diretta ed a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.



Synergie Legal Dept.
#goodjob