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lunedì, luglio 25, 2016

SYNERGIE: il futuro del lavoro è qui.

Oggi Synergie era in prima fila all’evento YOUNG@WORK. Camilla Servi -Responsabile Politiche Attive Lombardia - ha testimoniato come Synergie, grazie ad una consolidata esperienza nei servizi al lavoro e attraverso il dialogo e l’ascolto attivo, ha saputo far emergere le competenze, le attitudini e i desideri dei giovani, supportandoli nell'elaborazione di un progetto professionale e di vita, e orientandoli all'interno del Mercato del Lavoro.


Si è svolta quest’oggi a Milano presso l’Auditorium Testori, la tappa di chiusura dell’evento Young@work, alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, dell’Assessore Valentina Aprea e del Direttore Generale Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Gianni Bocchieri.

L’evento conclusivo ha voluto raccontare l’esperienza di Regione Lombardia a due anni dall’avvio del Programma Europeo Garanzia Giovani, focalizzandosi sui risultati e sulla condivisione di buone prassi.

Dopo i saluti del Presidente Maroni sono stati introdotti i lavori dall’Assessore Valentina Aprea e dal Ministro Poletti.

Gianni Bocchieri ha evidenziato come il sistema lombardo, comparato con i dati nazionali, si sia rivelato particolarmente virtuoso ed equilibrato: quasi il 90% dei giovani che ha beneficiato dei servizi previsti dal programma ha ottenuto nel 50% dei casi un contratto di lavoro e nel restante 50% un tirocinio. I punti di forza messi in campo da Regione sono stati individuati nella proattività, ovvero in tempi di risposta rapidi e nella condizionalità sui tirocini, ovvero la scelta della Regione di responsabilizzare le imprese sull’erogazione dell’indennità. Infine ha giocato un ruolo decisivo l’opportunità per le aziende di usufruire del bonus occupazionale incentivante le assunzioni, con un finanziamento di oltre 53 mln/€, di cui risulta prenotato oltre l’80%.

I dati qualitativi del Prof. Tagliaferri hanno dimostrato che dei quasi 10.000 giovani intervistati, la maggior parte si è detta soddisfatta dei servizi previsti da GG, programma di cui sono venuti a conoscenza per il 31% grazie alle Agenzie per il lavoro.

Tali buone pratiche sono state declinate attraverso le testimonianze degli operatori accreditati ai servizi al lavoro che si sono distinti per i risultati ottenuti: Synergie Italia Spa, Cometa Formazione, Galdus, Afol Metropolitana.

Synergie Italia, unica Agenzia per il Lavoro presente, accreditata ai Servizi al Lavoro dal 2009, dall’avvio del Programma ha gestito le adesioni di oltre 1600 giovani; più dell’80% di questi ha raggiunto un risultato: circa il 55% ha potuto ottenere un’opportunità di stage mentre al restante 45% è stato garantito un inserimento lavorativo superiore ai 6 mesi, secondo differenti tipologie contrattuali.



Secondo Synergie il successo del programma è stato inoltre favorito da misure che hanno saputo tenere conto delle esigenze sia dei giovani che delle imprese locali, e che hanno contribuito a rafforzare la partnership e la fiducia tra operatore e impresa.

È stato infine lasciato spazio alle testimonianze di quattro giovani che grazie a Garanzia Giovani Lombardia hanno ottenuto un’opportunità professionale.

La mattinata si è conclusa con i ringraziamenti dell’Assessore e con l’intervento del Ministro Poletti, il quale ha ringraziato e valorizzato gli ottimi risultati ottenuti, manifestando l’intenzione di collaborare al fine di preservare la continuità delle buone prassi avviate e consolidate in Regione Lombardia.



Synergie - Dipartimento Politiche Attive del Lavoro 

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mercoledì, luglio 20, 2016

Somministrazione di lavoro: l’accordo sulle nuove prestazioni bilaterali

Assolavoro, Nidil CGIL, Felsa CISL e UilTemp hanno sottoscritto, il 12 Aprile 2016, un accordo sulle nuove prestazioni bilaterali a favore dei lavoratori dipendenti delle Agenzie per il lavoro, al fine di sviluppare un sistema di welfare bilaterale che fornisca prestazioni di sostegno ai lavoratori somministrati.
Le parti hanno individuato nuove prestazioni bilaterali al fine di implementare quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, attualmente sono in fase di valutazione presso l’Ebitemp (Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo) le modalità applicative dell’accordo.
Le nuove prestazioni bilaterali riguardano:
·         Contributo per trasporto extraurbano. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro in somministrazione di durata complessiva pari ad almeno un mese, è riconosciuto un rimborso pari all’80% del costo sostenuto per un abbonamento nominativo di trasporto pubblico extraurbano necessario per raggiungere il luogo di lavoro (il lavoratore deve essere residente o domiciliato in un Comune diverso da quello in cui ha sede il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa).
·         Contributo asilo nido per il lavoratore padre. Viene estesa la prestazione a sostegno della maternità anche ai lavoratori padri, ma solo in casi particolari: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre, nuclei monoreddito da lavoro in somministrazione.
·         Contributo “una tantum” per adozione o affido nazionale/internazionale. Viene estesa la prestazione a sostegno della maternità anche alle ipotesi di adozione o affido per le lavoratrici alle quali non spetta l’indennità di maternità prevista dall’INPS.
·         Integrazione contributo INPS per maternità obbligatoria. Contributo integrativo della indennità di maternità, fino al 100% della retribuzione precedentemente percepita, per le lavoratrici in maternità che ricevono direttamente l’indennità dall’INPS e alle quali sia scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione.
·         Buono libri o materiale didattico per i figli dei lavoratori in somministrazione. Per i lavoratori con figli a carico che frequentano la scuola primaria o secondaria, si riconosce un contributo per ogni figlio a carico del valore di 150 euro per l’acquisto di libri o materiale didattico.
·         Buono libri per studenti lavoratori in somministrazione per la frequenza di corsi serali. Ai lavoratori in somministrazione iscritti a corsi serali per il conseguimento del diploma di scuola pubblica secondaria di secondo grado, viene riconosciuto un contributo del valore di 150 euro per l’acquisto di libri o materiale didattico necessario al corso di studio.
·         Contributo retta universitaria per studenti lavoratori in somministrazione. Si riconosce, a determinate condizioni, un contributo annuo di 150 euro per i costi relativi alle tasse universitarie sostenuti dai lavoratori in somministrazione iscritti ad un corso di laurea presso una Università.
·         Sostegno ai familiari non autosufficienti. Viene destinato un contributo annuo di 1.000 euro per i familiari fiscalmente a carico del lavoratore in somministrazione, con missione in corso e con una anzianità di servizio di almeno 90 giorni nel settore, che si trovino nelle condizioni di invalidità civile al 100% e ai quali si applicano le disposizioni della Legge 104/1992.
Come anticipato, sono in fase di valutazione le modalità attuative dell’accordo relativamente alla erogazione delle prestazioni bilaterali a favore dei lavoratori somministrati, vi terremo prontamente aggiornati sulla operatività dell’accordo.

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Synergie Legal Dept.


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mercoledì, luglio 13, 2016

ANPAL: individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia

Il Governo ha emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016, che definisce la dotazione organica e finanziaria dell’ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con il decreto n. 150/2015 del Jobs Act.
Dotata di personalità  giuridica  di  diritto  pubblico   e  di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa,  contabile  e di bilancio, l’ANPAL è sottoposta alla vigilanza del Ministro  del  lavoro  e al controllo della Corte dei conti.
L’ANPAL, come sancito dal decreto sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del Jobs Act, è l’organismo nazionale deputato al coordinamento della nuova Rete Nazionale dei servizi per l’impiego, una Rete costituita da soggetti sia pubblici che privati, incluse le Agenzie per il lavoro.
La Rete promuove l’effettività dei diritti al lavoro garantiti dalla Costituzione, nonché il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
I soggetti inclusi nella Rete sono pertanto: l’ANPAL; le Strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro; l’INPS; l’INAIL; le Agenzie per il lavoro; i fondi interprofessionali per la formazione continua; i fondi bilaterali della somministrazione; l’ISFOL; il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
L’ANPAL ha un ruolo di impulso nell’attuazione della normativa nazionale in tema di politiche attive del lavoro e nella ridefinizione del ruolo dei contri per l’impiego al fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
La dotazione  delle risorse umane dell'ANPAL, in base al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, è pertanto pari a 217 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale generale, 7 unità di livello dirigenziale non generale, 109 unità di personale non dirigenziale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 100 unità di personale trasferito dall'ISFOL.
Il Decreto stabilisce infine che l’ANPAL è organizzata in sette uffici dirigenziali non generali, in particolare:
a) divisione I - in materia di gestione del personale, delle relazioni sindacali e del bilancio;
b) divisione II - in materia di contratti e procedure di acquisizione di beni e servizi;
c) divisione III - autorità di gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza;
d) divisione IV - in materia di formazione professionale e attività connesse al programma comunitario Erasmus, nonché autorità di gestione dei progetti cofinanziati a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;
e) divisione V - in materia di coordinamento, livelli essenziali e azioni di sistema in materia di servizi per il lavoro, orientamento, Eures e coordinamento del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette;
f) divisione VI - in materia di promozione e coordinamento, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, nonché autorità di certificazione dei programmi operativi dell'Agenzia;
g) divisione VII - in materia di gestione e sviluppo dei sistemi informativi e delle procedure informatizzate, nonché delle iniziative di comunicazione.
 
 
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Synergie Legal Dept.

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mercoledì, luglio 06, 2016

Lavoro stagionale: come assumere un minorenne?

L’esigenza delle aziende di reperire personale nel periodo estivo si manifesta sia al fine di coprire le assenze di dipendenti in ferie, sia al fine di far fronte alla maggior mole di lavoro in particolari settori, dal turismo, all’agricoltura, alla grande distribuzione organizzate (G.D.O.).

Allo stesso tempo, l’offerta di lavoro delle aziende si coniuga con la domanda di nuova occupazione da parte di molti soggetti, sia persone disoccupate che studenti, alla ricerca del famigerato “lavoretto estivo”.

Questa porzione del mercato del lavoro interessa dunque più soggetti e copre più fattispecie normative: il lavoro a termine, anche stagionale, nonché la particolare disciplina del lavoro di coloro che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età. 

Per quanto riguarda il lavoro stagionale, il Codice dei Contratti del Jobs Act (D.lgs. 81/2015) tratta in vari punti questa particolare tipologia contrattuale che, brevemente, deroga ai limiti temporali e di assunzione stabiliti per il contratto di lavoro a tempo determinato; viene escluso dall’obbligo di rispettare le pause intermedie tra un contratto a termine ed il successivo (c.d. “Stop & go”) e rappresenta l’unica possibilità di stipulare un contratto di apprendistato a tempo determinato, sempre se stabilito dal contratto collettivo applicato in azienda.

Allo stesso tempo l’assunzione di un giovane non ancora maggiorenne, ma che comunque abbia compiuto i 16 anni di età, comporta una serie di precauzioni che l’azienda si dovrà premurare di adempiere.


L’età minima per l'ammissione al lavoro è fissata infatti nel momento in cui il minore abbia concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 16 anni compiuti. Il  periodo di istruzione obbligatoria, è definito in 10 anni di frequenza, non sussiste invece la necessità di aver conseguito titolo di studio.

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