· i premi di
risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (ai
fini della determinazione dei premi di produttività è computato il periodo
obbligatorio di congedo di maternità);
· le somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Condizione per la
detassazione: le somme e i valori sopracitati devono essere erogati in
esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali.
Nel caso in cui
il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non sia
lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno
precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di
lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Un decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanare entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016), stabilirà le
modalità attuative dell’intero processo di detassazione, in particolare:
· i criteri di
misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione;
· gli strumenti e
le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro;
· le modalità di
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.
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Synergie Legal Dept.
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