L’esonero
non spetta:
- Per i lavoratori che nei sei mesi precedenti risultino occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- Con riferimento ai lavoratori per i quali l’esonero contributivo sia stato già usufruito ai sensi della legge di stabilità 2015 in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- Per le assunzioni che riguardano lavoratori che nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016) abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro (potenziale richiedente esonero) o società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’esonero contributivo
non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente.
Il
datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un
lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero
contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo nei
limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il
rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 30 aprile 2016 disporrà l’utilizzo di risorse per l’estensione
dell’esonero contributivo 2016 alle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti
nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna.
Per maggiori informazioni CONTATTATECI
Synergie Legal Dept.
#goodjob
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