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giovedì, settembre 13, 2018

Decreto dignità in breve

Il 12 agosto è entrato in vigore il nuovo testo del Decreto Dignità (convertito, con alcune modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 dal Parlamento con la Legge) che ha notevolmente ridefinito alcune importanti regole riguardanti il mondo del lavoro.
Novità significative riguardano i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di lavoro a scopo di somministrazione che qui vi presentiamo nei punti più rilevanti.

DURATA MASSIMA PER I CONTRATTI A TERMINE
Con la nuova normativa la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato (sia a scopo di somministrazione che diretti) non potrà superare:
- 12 mesi per ogni singolo contratto senza necessità di apporre alcuna causale (proroghe comprese);
- Dai 12 e fino a un massimo 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi*, con causale;
- La durata massima non può comunque superare i 24 mesi, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.

CAUSALI
Uno degli aspetti che più contrassegnano la nuova normativa è la modifica all’articolo 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015. Sarà infatti obbligatorio apporre la causale per tutti i contratti superiori ai 12 mesi (sia di durata inziale che per effetto di successive proroghe) e per ciascun rinnovo anche se inferiori alla predetta durata.
Tale obbligo non ricade però sui contratti stagionali.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE INPS DELLO 0,5% PER OGNI RINNOVO
È previsto un incremento della contribuzione pari allo 0,5% per ciascun rinnovo.
Per i soli contratti a tempo determinato, il numero massimo di proroghe passa da 5 a 4.

LIMITI QUANTITATIVI
È previsto un limite massimo per i contratti a tempo determinato del 20% che sale al 30% nel caso in cui ci siano dei contratti di somministrazione (come somma dei due istituti).
Salvo quanto diversamente indicato dai contratti collettivi.
Non fanno comunque mai computo i c.d. lavoratori svantaggiati con contratto a scopo di somministrazione.

PERIODO TRANSITORIO
Fino al 31/10/2018 è prevista una fase transitoria per tutti i rinnovi e le proroghe sottoscritti fino a tale data. Questa fase esclude le causali (in caso di rinnovo) ed innalza la durata massimo fino a 36 mesi (salvo diversa disposizione dei contratti collettivi).

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
È stato esteso lo sgravio contributivo del 50% per le assunzioni degli under 35 fino al 2020.

* N.B.: Si ha la proroga di un contratto quando, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l’iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto (circolare ministero del lavoro n. 18 del 30 luglio 2014).


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