Il Decreto Dignità ha esteso, anche per il 2019 e 2020, gli
incentivi occupazionali previsti per le assunzioni a tempo indeterminato per i
lavoratori sotto i 35 anni.
MISURA DELL’INCENTIVO:
Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro (nel limite massimo di 3000 € su base annua) per 36 mesi.
REQUISITI DEL LAVORATORE:
Oltre a non aver compiuto 35 anni, il lavoratore è “portatore” dell’incentivo solo se non ha
mai avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato; non ostano al
riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti
presso un altro datore di lavoro e non successivamente proseguiti.
L’INPS ha già messo a disposizione uno strumento che consente
di verificare l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.
REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO:
Per poter usufruire dello sgravio l’azienda deve
rispettare gli obblighi enunciati dall’articolo 31 d.lgs. 150/2015:
Ø
l’assunzione non deve costituire attuazione di
un obbligo preesistente;
Ø
l’assunzione non viola il diritto di precedenza,
alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
Ø
non avere in atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, o, che pur ricorrendo tali
condizioni, l'assunzione sia finalizzata all'assunzione di lavoratori
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o
da impiegare in diverse unità produttive;
Ø
l’assunzione non deve riguardare lavoratori
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli della scrivente azienda utilizzatrice, ovvero in
rapporto di collegamento o controllo.
Al momento non è previsto alcun riferimento al non
riconoscimento dei benefici per i datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti
all’assunzione incentivata, hanno messo in atto licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex lege n. 223/1991).
La norma rinvia comunque ad un decreto concertato
tra i Ministeri del Lavoro e dell’Economia ove verranno chiarite le modalità di
fruizione dell’esonero.
Synergie Legal Departement
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