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mercoledì, febbraio 10, 2016

Assumere un disabile? Per la legge è un obbligo, per te sarà un'opportunità. Nasce #Synergie68.


Il Jobs Act ha in vario modo interessato la disciplina del diritto al lavoro delle categorie protette di lavoratori, affidando alle Agenzie per il lavoro un compito molto importante: la possibilità di supportare i Clienti nell’adempimento degli obblighi occupazionali tramite la somministrazione di lavoro.

La naturale funzione dell’Agenzia per il lavoro di fautore dell’ incontro tra domanda e offerta del lavoro farà in modo di coadiuvare il cliente nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge 68/1999 e allo stesso tempo favorirà le fasce più deboli di lavoratori nella ricerca di occupazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D.lgs. 81/2015, “in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Tale disposizione permette all’azienda Cliente di assolvere l’obbligo di assunzione della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 68/1999 anche mediante la somministrazione di lavoro.

Le aziende con più di 15 dipendenti sono tenute infatti ad assumere una determinata quota di lavoratori appartenenti alle categorie protette, la c.d. quota di riserva, in particolare:

- 1 lavoratore per le aziende che occupano dai 15 ai 35 dipendenti;

- 2 lavoratori per le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti;

- 7% dei lavoratori occupati per le aziende con più di 50 dipendenti.

Oltre all’obbligo occupazionale la legge 68/1999 prevede anche un incentivo che le aziende potranno ottenere dal 1° gennaio 2016 per un periodo di 36 mesi, che di seguito vi riportiamo:

- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;

- nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;

- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

Synergie ha creato #Synergie68, un servizio specializzato e dedicato esclusivamente alla gestione di tutti i processi legati alla Legge 68/1999 sull’inserimento mirato delle categorie protette di lavoratori, proponendosi come anello di giunzione tra le aziende e i candidati, con l’obiettivo primario di trasformare un obbligo di legge in un valore per entrambi i soggetti.

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Synergie Legal Dept.

#Goodjob

giovedì, gennaio 28, 2016

DETASSAZIONE (Art. 1, commi 182-191 L. 280/2015)

La legge di stabilità 2016 ha previsto nel settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro (percepito nell’anno precedente a quello di percezione delle somme “detassate”) una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali, pari al 10% entro il limite di 2.000 euro lordi, aumentati a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, a cui sono assoggettati:

·         i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (ai fini della determinazione dei premi di produttività è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità);

·         le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Condizione per la detassazione: le somme e i valori sopracitati devono essere erogati in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali.

Nel caso in cui il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016), stabilirà le modalità attuative dell’intero processo di detassazione, in particolare:

·         i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

·         gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro;

·         le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

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Synergie Legal Dept.
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giovedì, gennaio 14, 2016

PART TIME PER I LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA (art 1, comma 284, L. 280/2015)


La legge di stabilità ha previsto un particolare beneficio per i lavoratori del settore privato prossimi alla pensione di vecchiaia.
La previsione riguarda i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per lo stesso diritto.

D’intesa con il datore di lavoro, il lavoratore potrà ridurre l’orario di lavoro dal 40% al 60%  per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata (tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale). Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Dal punto di vista operativo il datore di lavoro, utilizzatore che voglia fruire di questa opzione normativa,  in accordo con il lavoratore interessato al part-time, dovrà dare comunicazione all’INPS ed alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità che verranno stabilite dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016).Il beneficio sarà concesso previa domanda all’INPS ed autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro, nei limiti delle risorse stanziate per tale beneficio, che ammontano a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di euro per il 2017 e 60 milioni di euro per il 2018.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS qualora ricorrano i necessari presupposti e requisiti nei limiti delle risorse e secondo le modalità che saranno anch’esse stabilite dal prossimo decreto del Ministero del Lavoro.

L’INPS provvederà a monitorare le domande di accesso al beneficio ed al raggiungimento del limite delle risorse stanziate, non prenderà in esame ulteriori domande.

 
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Synergie Legal Dept.
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lunedì, gennaio 11, 2016

Legge di stabilità ed ESONERO CONTRIBUTIVO 2016 (Art 1, commi 178-181, L. 208/2015 )

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la legge di stabilità ha previsto per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escluso il settore agricolo,  stipulati dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016 (esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico), e per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

L’esonero non spetta:

  • Per i lavoratori che nei sei mesi precedenti risultino occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • Con riferimento ai lavoratori per i quali l’esonero contributivo sia stato già usufruito ai sensi della legge di stabilità 2015 in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • Per le assunzioni che riguardano lavoratori che nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016)  abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro (potenziale richiedente esonero) o società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2016 disporrà l’utilizzo di risorse per l’estensione dell’esonero contributivo 2016 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 
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Synergie Legal Dept.
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mercoledì, dicembre 23, 2015

Jobs Act e Contratto a Progetto: aggiornamento.

Questo post per aggiornarvi sulla situazione delle collaborazioni a progetto a seguito del Jobs Act, in particolare del D.lgs. 81/2015 agli articoli 2 e 54.


Il decreto stabilisce che dal 1°gennaio 2016 anche alle collaborazioni a progetto con caratteristiche equiparabili a rapporti di lavoro subordinato, ovvero prestazioni esclusivamente personali e organizzate dal committente, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Fanno eccezione alcuni casi di collaborazione espressamente richiamati all’articolo 2 per cui continuerà ad applicarsi la disciplina del lavoro autonomo.
Tutto ciò è stato stabilito sia a scopo antielusivo, sia per favorire le assunzioni a tempo indeterminato, più tutelante per i lavoratori.
È previsto anche un incentivo per i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di “soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo”, ovvero l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto (ad eccezione degli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione).
In questo processo, Synergie, può offrire la possibilità di assunzione a tempo indeterminato gli “ex lavoratori a progetto” con i benefici previsti dalla futura legge di stabilità, che prevediamo verrà pubblicata in gazzetta ufficiale entro fine anno.

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Synergie Legal Dept.
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venerdì, ottobre 16, 2015

Why don't you get a job?

di Diego Castagno
 
I giovani in Italia? Sono un po’ bamboccioni, o meglio sono “Choosy”. Elsa Fornero, la lady di ferro della riforma delle pensioni in Italia, liquidava senza troppi indugi e senza troppi giri di parole il problema dell'occupazione giovanile e dei NEET, ovvero di quei giovani che non studiano e non lavorano. Choosy, nel senso che, a fronte di un mercato del lavoro sempre alla ricerca di risorse, molti "giovani" non accettavano i lavori offerti, preferendo restare senza fare nulla. Ovviamente la polemica mediatica e politica fu feroce, ma almeno mise in luce in maniera “ufficiale” e definitivo un problema che in pochi allora riuscivano a focalizzare nel nostro paese, vale a dire l’imbarazzante tasso di disoccupazione giovanile, e la questione NEET. Che non riguarda solo le giovani generazioni, e le cui cause sono per lo più dovute alla carenza di politiche strutturali ed efficaci nel medio periodo.
 
Un recente rapporto dell'ILO, il report sul  Global Employment Trend For Youth 2015, mette in luce come i giovani high-qualified non accettino volentieri lavori “dequalificanti”. E racconta di come in molti paesi del mondo la sfida dell'occupazione giovanile sia stata affrontata con l'ottica sbagliata. Non sono state infatti attuate politiche che tenessero conto del sistema del mercato del lavoro nel suo complesso, ma solamente interventi puntuali, limitati nel tempo e con obiettivi circoscritti, spesso non coordinati fra loro. Tra gli effetti di questa incapacità di ragionare in termini complessivi negli anni è aumentata la lontananza  fra le competenze acquisite nel periodo dell'istruzione e quelle richieste effettivamente nell'ambito lavorativo.
 
Tra le possibili soluzioni, il rapporto dell’ILO ne suggerisce alcune che sembrano fatte apposta per il nostro paese. Innanzitutto servirebbe un maggiore coordinamento fra i vari livelli istituzionali, quello nazionale, regionale e globale, in modo da adottare politiche comuni, o almeno compatibili fra loro. Sarebbe inoltre necessario sostenere con risorse adeguate le politiche attive per il lavoro, con programmazioni a medio termine, senza limitarsi alle politiche passive di contrasto alla disoccupazione da espulsione del mercato del lavoro. 
 
Inoltre dovrebbe essere facilitato l'inserimento dei giovani nelle aziende tramite sgravi fiscali, azione parzialmente operata in Italia grazie al JobAct, con esiti non sempre e non dovunque positivi. Secondo l’ILO, occorre facilitare la transizione scuola-lavoro per le fasce più svantaggiate della popolazione, ma allo stesso tempo bisogna tutelare anche i profili più alti, offrendo loro opportunità lavorative di qualità. Le politiche attive per il lavoro vanno inserite in un quadro di welfare che preveda le garanzie sociali, economiche e legali, per non polarizzare ulteriormente un mercato del lavoro già fortemente “segmentato” tra garantiti, ipergarantiti e non garantiti affatto. Insomma, volendo sintetizzare, i giovani non sono un problema, ma una risorsa, la cui valorizzazione passa attraverso un lavoro che consenta una partecipazione attiva alla società in cui sono inseriti. La disoccupazione giovanile e il mismatch sono due aspetti della stesso “problema”, ovvero la difficoltà di immaginare e sostenere modelli e politiche ambiziose di sviluppo di ampia portata.

lunedì, ottobre 12, 2015

Go big or go home

Un monito, una sfida, un sogno, ma soprattutto un obiettivo.


La canzone degli American Authors è stata la Colonna Sonora di tutte le Finals Nba della passata stagione, e non può che essere il migliore stimolo per il ritorno nella massima divisione nazionale di basket per l’Auxilium Torino, che dopo 22 anni di malinconica assenza non poteva trovare miglior esordio che quello di lunedì 5 ottobre al PalaRuffini contro i ragazzi di Reggio Emilia, freschi conquistatori proprio tra le mura di questo palazzetto della Supercoppa Italia pochi giorni prima.

Esordio agrodolce, severo eppure di grande stimolo, per una formazione, un coach e un pubblico che dovranno fare in fretta tesoro di ogni canestro, fatto, subito, contestato al di là dei 22 punti di passivo al termine dei quattro quarti, inizio di un percorso che di per sé è già una vittoria.

Perché che nonostante il risultato finale, Mancinelli, Fantoni, Giachetti, Ebi e gli americani hanno scaldato l’ovale del Palazzo esaltando il pathos che solo gli appassionati di questo grande sport sanno produrre.

Synergie-Italia ha avuto la possibilità, la fortuna, il merito, la perseveranza, la voglia di scommettere, e speriamo la lungimiranza, di investire in questo grande progetto di basket, e di sport soprattutto, basato come il nostro mestiere sul lavoro di squadra.

E che per il suo esordio è diventato un evento-spettacolo seguito in esclusiva su Sky alla sua prima apparizione dopo più di due decadi di assenza, e che Torino ha accolto come meglio non poteva: palazzetto esaurito, Ultras scatenati a cantare fino alla sirena dei 40’, sciarpata collettiva (grazie anche al gentile dono fatto a tutti i presenti da parte della società) espressione di un calore e un affetto sopito che aspettava di tornare alla luce da troppo tempo.

Tantissimi gli ospiti nel parterre insieme al nostro Amministratore Delegato Giuseppe Garesio, che hanno voluto essere presenti insieme agli altri quasi 4000 tifosi che hanno fatto registrare il “tutto esaurito”, compreso il sindaco della città Piero Fassino.

Sugli spalti ci siamo divertiti tantissimo. E vogliamo continuare a divertirci con questo grande basket.