STAMPA L'ARTICOLO

venerdì, maggio 11, 2018

Permesso di soggiorno per motivi familiari: è ammissibile lo svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una nota congiunta con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’interno della quale si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per i  cittadini stranieri  di svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato.

Il Ministro del Lavoro ripercorre la disciplina applicata alle richieste di permesso per lavoro subordinato, per cui,  ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis del testo unico sull’immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) il soggetto che richiede il permesso per lavoro subordinato può  svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo, a condizione che:

·       la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;

·       il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

Tale disposizione non viene espressamente ribadita anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari.

La nota del Ministero del Lavoro, nel ribadire che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di  ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, afferma che può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis sopra richiamata.

Pertanto, i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa a condizione che siano in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.


Synergie Legal Departement



#goodjob

giovedì, aprile 26, 2018

Attività di vigilanza sui tirocini extracurriculari: pubblicate le indicazioni l’Ispettorato Nazionale del Lavoro


Con la circolare n. 8 del 18 aprile 2018, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito istruzioni utili al corretto inquadramento dei tirocini extracurriculari, anche in tema di sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni che regolano l’istituto.

La circolare ha chiarito che in caso di accertamento di violazioni delle disposizioni regionali o in caso di mancanza dei requisiti propri dell’istituto formativo, il personale ispettivo potrà ricondurre il tirocinio ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, forma comune di rapporto di lavoro ai sensi dell’Art. 1 del D.lgs. n. 81/2015 (il c.d. codice dei contratti del Jobs Act).

Lo scopo dell’attività ispettiva sui tirocini è infatti quello di verificare la genuinità del tirocinio e cioè che il tirocinante sia presente in azienda per una effettiva finalità formativa, e non lavorativa. Tutto ciò al fine di evitare che un’azienda ospiti tirocinanti in modo sistematico oppure che ospiti un numero di tirocinanti elevato rispetto ai limiti di inserimento previsti dalla normativa regionale.

Le violazioni riscontrabili

L’Ispettorato ha fornito un elenco a titolo esemplificativo, delle possibili ipotesi di violazione che si riporta di seguito.

·              Tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive.
·              Tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale.
·              Tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale.
·              Tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge
regionale.
·              Totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore.
·              Totale assenza di PFI.
·              Coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
·              Tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
·              Tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante.
·              Tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni.
·              Tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio,
·              fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge
·              regionale.
·              Tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege.
·              Impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto.
·              Difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e
·              quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
·              Corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Tra i comportamenti sanzionabili la “gestione” del tirocinante assimilata a quella di un lavoratore dipendente dell’azienda ospitante può essere riscontrata in due modi:

1)  Gestione presenze, richieste ferie ed organizzazione orario esattamente come strutturato per i dipendenti.
2)  Organizzazione del processo produttivo tenendo conto anche del tirocinante. Ad esempio, se per raggiungere un obiettivo (o completare un processo produttivo) venga stimato il lavoro di 6 persone, l’”assimilazione” al lavoro dipendente sarebbe riscontrata nel caso in cui l’azienda faccia affidamento sull’apporto di 5 dipendenti e di un tirocinante.

Le  linee  guida  del  2017  hanno  previsto  la  possibilità  di  recepire all’interno della normativa regionale   uno  specifico  apparato n sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni in materia di tirocini. Nel caso in cui l’Ispettorato riscontri una o più violazioni, segnalerà al  competente  ufficio regionale l’applicazione del relativo provvedimento.


Synergie Legal Departement


#goodjob




lunedì, aprile 16, 2018

Contributo per i servizi di baby-sitting e i servizi all’infanzia: pubblicati i chiarimenti dell’INPS


Con il messaggio n. 1428 del 30 Marzo 2018 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla previsione introdotta dalla c.d. legge Fornero (arti. 4, comma 24, lett. b),  della  legge  n.  92/2012) circa la possibilità , per la lavoratrice madre, di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
A partire dal 2018 il  voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting è stato rinominato “contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
·        le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
·        le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale;
·        le lavoratrici autonome o imprenditrici che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Il beneficio consiste in due forme di contributo, alternative tra loro:
1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
2. contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.
Il contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando, di conseguenza, la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.

L’INPS rammenta che, al fine di determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre considerare i limiti individuali e complessivi dei genitori. Pertanto, anche ai fini della fruizione del contributo in oggetto, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.


Synergie Legal Departement

#goodjob

mercoledì, aprile 04, 2018

Appalto o somministrazione di lavoro? Il Consiglio di Stato ribadisce gli elementi di distinzione


Con la Sentenza n. 1571 del 12 marzo 2018 il Consiglio di Stato è intervenuto in tema di appalto di servizi e somministrazione di lavoro fornendo alcuni chiarimenti utili al giusto inquadramento delle diverse tipologie contrattuali.

La sentenza trae origine dal bando pubblicato da una ASL, in cui veniva indetta la procedura per l’appalto di alcuni servizi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Una agenzia per il lavoro impugnava gli atti di gara sostenendo che la procedura avviata dalla ASL fosse stata erroneamente impostata come “appalto di servizi”, avendo  in realtà ad oggetto mera somministrazione di personale, attività che per legge è riservata alle Agenzie per il Lavoro munite di autorizzazione del Ministero del Lavoro ed iscritte in un apposito Albo.

In primo grado il Tar Lazio respingeva il ricorso, affermando che la fattispecie esaminata fosse configurabile come genuino appalto di servizi.

L’agenzia per il lavoro proponeva quindi appello nei confronti della sentenza del TAR ed interveniva “ad adiuvandum” Assolavoro, l’Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro. Tale tipologia di intervento, chiarisce il Consiglio di Stato, è legittimato da un lato nella lesione dello scopo istituzionale associativo della questione e dall’altro, nell’interesse comune alle agenzie per il lavoro associate che, attraverso l’intervento in giudizio, Assolavoro ha fatto valere.

La sentenza del Consiglio di Stato ha “ribaltato” la pronuncia del TAR accogliendo il ricorso e dichiarando il carattere fittizio dell’appalto impugnato. Ed infatti i contenuti del contratto esaminato “smentivano” la qualificazione giuridica di appalto, assegnata dall’ASL, poiché conducevano alla somministrazione di lavoro.

Il Consiglio di Stato ha fornito inoltre indicazioni specifiche sui tratti distintivi dell’istituto, ribadendo che gli elementi che connotano in modo tipico il contratto d’appalto e lo differenziano dalla  somministrazione di lavoro, consistono nell'assunzione da parte dell’appaltatore:

·       del potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività richiesta;

·       del potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa;

·       del rischio di impresa.

Tali elementi di distinzione si compendiano nel fatto che attraverso il contratto di appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (obbligazione di risultato) mentre, nel contratto di somministrazione, l’agenzia invia in missione dei lavoratori che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore  (obbligazione di mezzi).

La sentenza ha richiamato anche gli indici sintomatici della non genuinità dell’appalto, che in realtà dissimulano somministrazione di lavoro, già affermati in precedenza dalla Corte di Cassazione. Tali indici di non genuinità dell’appalto sono:

·       la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;

·       l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;

·  l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;

·    la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;

·       l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore;

Il Consiglio di Stato ha affermato anche che nei casi di affiancamento di personale l’indice sintomatico dell’appalto si può trovare analizzando le modalità di coordinamento tra le imprese interessate: l’appalto sarà “genuino” laddove siano nettamente escluse  commistioni, interferenze o sovrapposizioni tra le due realtà organizzative.


Synergie Legal Departement

#goodjob



martedì, marzo 27, 2018

Incentivi NEET e MEZZOGIORNO: pubblicate le circolari operative dell’INPS


Con le circolari n. 48 e 49 del 19 Marzo 2018 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione degli incentivi all’occupazione istituiti dai decreti direttoriali dell’ANPAL del 2 gennaio 2018 ed a cui possono accedere tutti i datori di lavoro privati anche tramite la somministrazione di lavoro.

Entrambe le misure incentivanti, ove sussistano tutte le condizioni di fruizioni richieste,  sono cumulabili con l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

L’importo degli incentivi è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione sarà proporzionalmente ridotto.

L’incentivo occupazione NEET è stato istituito al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, i c.d. NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training). L’incentivo è finalizzato all’assunzione di giovani aderenti al “Programma Garanzia Giovani a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

L’agevolazione, che riguarda le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 100.000.000 di euro.
Sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato ed i rapporti di apprendistato professionalizzante,  anche a scopo di somministrazione.

L’incentivo occupazione MEZZOGIORNO è riconoscibile per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che ammontano a 200.000.000,00 di euro, importo che potrà essere incrementato fino a 500.000.000 di euro complessivi.

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Un requisito ulteriore è richiesto per i lavoratori che al momento dell’assunzione incentivata, abbiano già compiuto 35 anni di età, ed infatti, tali soggetti, oltre ad essere disoccupati dovranno risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. A tal proposito il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 ha chiarito è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

L’incentivo occupazione MEZZOGIORNO riguarda le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato ed i rapporti di apprendistato professionalizzante, anche a scopo di somministrazione.

Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro che intende procedere all'assunzione incentivata.

Synergie Legal Departement
#goodjob

lunedì, marzo 19, 2018

Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato: pubblicati i chiarimenti dell’INPS


Con la circolare n. 40 del 2 Marzo 2018 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio per il 2018, una misura di riduzione del costo del lavoro finalizzata alla creazione di forme di occupazione giovanile stabile, tramite assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in somministrazione.

L’esonero contributivo può riguardare l’assunzione di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri, sono invece escluse le assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

È necessario inoltre che, alla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, sia rispettato anche un requisito anagrafico, in particolare:
·        non aver compiuto i 35 anni di età, da intendersi come 34 anni e 364 giorni (per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018);
·        non aver compiuto i 30 anni di età, da intendersi come 29 anni e 364 giorni, (per le assunzioni o trasformazioni dal 1° gennaio 2019);
·        per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto 30 anni di età (età massima di  29 anni e 364 giorni alla data della prosecuzione).

Condizione ulteriore per la fruizione dell’agevolazione assuntiva è che nel corso dell’intera vita lavorativa  i candidati non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia in Italia che all’estero, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.  L’esonero contributivo non spetta nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, questo poiché il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato sin dall’origine.

Alla condizione di “assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato” fanno eccezione i  periodi di apprendistato, presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti a tempo indeterminato ed i  rapporti di lavoro intermittente e di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Infine è importante sottolineare che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. I successivi datori di lavoro potranno infatti usufruire dell’esonero residuo ed indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti sopracitati, l’INPS ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i soggetti abilitati possono acquisire le informazioni in merito ai precedenti rapporti a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nell’ unità produttiva in cui si intenda procedere all’assunzione incentivata. Allo stesso modo, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, il datore di lavoro non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.  Ciò  non è richiesto nelle ipotesi incentivo per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

L’INPS fornisce infine alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute a seguito di periodi di apprendistato “duale” presso il medesimo datore di lavoro.

In particolare con riferimento ai lavoratori assunti da un’agenzia per il lavoro e somministrati ad una azienda utilizzatrice che eroga la formazione, si fa presente che l’esonero spetta non solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale, il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione, ma anche nel caso in cui l’”ex utilizzatore” decida di assumere in via diretta ed a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.



Synergie Legal Dept.
#goodjob

lunedì, gennaio 15, 2018

LEGGE DI BILANCIO 2018: INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Il 1° Gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di Bilancio per il 2018. Sono confermati gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato nei contenuti che avevamo già condiviso le scorse settimane all'esame del Disegno di Legge. La ripartizione in commi è cambiata nuovamente ma l’esonero contributivo è rimasto il medesimo e lo riportiamo di seguito.

Novità: per le persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale la legge di Bilancio ha introdotto un nuovo incentivo nel caso in cui vengano assunte a tempo indeterminato all’interno di cooperative sociali (si parla di un contributo  a riduzione  o  sgravio  delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale ma i criteri di assegnazione del contributo verranno definiti in un momento successivo  dal Ministero del Lavoro).

Condividiamo al seguente link un flayer informativo.

Gli incentivi:

1)Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  3000 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi per assunzioni  e trasformazioni a tempo indeterminato.

Requisiti dei candidati:

•     dal 01/01/2018 al 31/12/2018 età massima  di 34 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione
•     dal 01/01/2019 età massima è di 29 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione
•     mai assunti da medesimo o altro datore di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato).

Requisiti del datore di lavoro:

Assenza nei  6 mesi precedenti all’assunzione incentivata, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex l. 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva.
Rispetto  dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.lgs. 150/2015).
Nei 6 mesi successivi l’assunzione incentivata, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo :
- del lavoratore assunto con incentivo;
- di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con esonero comporta la revoca dell’incentivo e il recupero del beneficio già fruito.

2)Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  3000 € su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi per la prosecuzione successiva al 31/12/2017 del contratti di  apprendistato in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’esonero decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio di cui all’art. 47 comma 7 D.lgs. 81/2015 (dal 13° mese successivo alla prosecuzione).

Requisiti dei candidati:

·         Apprendisti confermati  a tempo indeterminato purché abbiano l’ età massima di 29 anni e 364 giorni alla data della prosecuzione.

3) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  3000 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

Requisiti dei giovani:

studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato “duale”*

*Apprendistato:
1.       per la qualifica e il diploma professionale,

2.       il diploma di istruzione secondaria superiore,

3.       il certificato di specializzazione tecnica superiore;

4.       apprendistato di alta formazione

4) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a  8.060 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi per  assunzioni e tempo indeterminato in ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, SICILIA, PUGLIA, CALABRIA E SARDEGNA .

Requisiti dei candidati:

età massima  di 34 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione;
età pari o superiore ai 35 anni purché i candidati siano  privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
mai assunti da medesimo o altro datore di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato).

5) Contributo  a riduzione  o  sgravio  delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato nelle cooperative sociali di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.

Il dipartimento Legale di Synergie è a vostra disposizione al seguente link