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lunedì, aprile 16, 2018

Contributo per i servizi di baby-sitting e i servizi all’infanzia: pubblicati i chiarimenti dell’INPS


Con il messaggio n. 1428 del 30 Marzo 2018 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla previsione introdotta dalla c.d. legge Fornero (arti. 4, comma 24, lett. b),  della  legge  n.  92/2012) circa la possibilità , per la lavoratrice madre, di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
A partire dal 2018 il  voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting è stato rinominato “contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
·        le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
·        le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale;
·        le lavoratrici autonome o imprenditrici che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Il beneficio consiste in due forme di contributo, alternative tra loro:
1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
2. contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.
Il contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando, di conseguenza, la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.

L’INPS rammenta che, al fine di determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre considerare i limiti individuali e complessivi dei genitori. Pertanto, anche ai fini della fruizione del contributo in oggetto, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.


Synergie Legal Departement

#goodjob

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