Con il messaggio n. 1428 del 30 Marzo 2018 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in
merito alla previsione introdotta dalla
c.d. legge Fornero (arti. 4, comma
24, lett. b), della legge n. 92/2012) circa la possibilità , per la
lavoratrice madre, di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro
gli undici mesi successivi, in alternativa
al congedo parentale, la
corresponsione di voucher per l’acquisto
di servizi di baby-sitting oppure un
contributo per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
A partire dal 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting
è stato rinominato “contributo per l’acquisto
di servizi di baby-sitting” e viene
erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.
Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
·
le lavoratrici
dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
·
le lavoratrici
iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, che si trovino, al momento della presentazione della domanda,
ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo
di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di
congedo parentale;
·
le lavoratrici
autonome o imprenditrici che abbiano concluso il teorico periodo di
fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno
dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del
minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Il beneficio consiste in due
forme di contributo, alternative tra loro:
1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi
privati accreditati;
2. contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto
Famiglia”.
Il contributo è pari a 600
euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), in alternativa alla fruizione del congedo parentale,
comportando, di conseguenza, la rinuncia allo stesso da parte della
lavoratrice.
L’INPS rammenta che, al fine di
determinare i mesi di congedo parentale
ancora spettanti, occorre considerare i limiti
individuali e complessivi dei genitori. Pertanto, anche ai fini della fruizione
del contributo in oggetto, è necessario tenere
conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.
Synergie Legal Departement
#goodjob
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