Con la circolare n. 8 del 18
aprile 2018,
l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito
istruzioni utili al corretto
inquadramento dei tirocini extracurriculari, anche in tema di sanzioni applicabili in caso di
violazioni delle disposizioni che regolano l’istituto.
La circolare ha chiarito che in
caso di accertamento di violazioni delle
disposizioni regionali o in caso di mancanza
dei requisiti propri dell’istituto formativo, il personale ispettivo potrà
ricondurre il tirocinio ad un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, forma comune di rapporto di
lavoro ai sensi dell’Art. 1 del D.lgs. n. 81/2015 (il c.d. codice dei contratti
del Jobs Act).
Lo
scopo dell’attività ispettiva sui tirocini è infatti quello di verificare la genuinità del tirocinio
e cioè che il tirocinante sia presente in azienda per una effettiva finalità formativa, e non lavorativa. Tutto ciò
al fine di evitare che un’azienda ospiti tirocinanti in modo sistematico oppure
che ospiti un numero di tirocinanti elevato rispetto ai limiti di inserimento
previsti dalla normativa regionale.
Le violazioni riscontrabili
L’Ispettorato
ha fornito un elenco a titolo esemplificativo, delle possibili ipotesi di
violazione che si riporta di seguito.
·
Tirocinio attivato in relazione
ad attività lavorative per le quali non sia
necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e
ripetitive.
·
Tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle
casistiche indicate dalla legge regionale.
·
Tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito
dalla legge regionale.
·
Tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti
previsti dalla legge
regionale.
·
Totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e
soggetto promotore.
·
Totale assenza di PFI.
·
Coincidenza tra soggetto
promotore e soggetto ospitante.
·
Tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi
di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
·
Tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto
ospitante.
·
Tirocinio attivato con un soggetto
che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato
o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante
negli ultimi due anni.
·
Tirocinio attivato con un
soggetto con il quale è intercorso un precedente
rapporto di tirocinio,
·
fatte salve eventuali
proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge
·
regionale.
·
Tirocinio attivato in
eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege.
·
Impiego del tirocinante per un
numero di ore superiore rispetto a quello
indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco
temporale di svolgimento del rapporto.
·
Difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività
previste come oggetto del tirocinio e
·
quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
·
Corresponsione significativa
e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.
Tra i
comportamenti sanzionabili la “gestione”
del tirocinante assimilata a quella di un lavoratore dipendente dell’azienda
ospitante può essere riscontrata in due modi:
1) Gestione presenze, richieste ferie ed
organizzazione orario esattamente come strutturato per i dipendenti.
2) Organizzazione del processo produttivo tenendo
conto anche del tirocinante. Ad esempio, se per raggiungere un obiettivo (o
completare un processo produttivo) venga stimato il lavoro di 6 persone, l’”assimilazione”
al lavoro dipendente sarebbe riscontrata nel caso in cui l’azienda faccia
affidamento sull’apporto di 5 dipendenti e di un tirocinante.
Le linee
guida del 2017 hanno
previsto la possibilità
di recepire all’interno della
normativa regionale uno specifico
apparato n sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni in materia di tirocini. Nel caso
in cui l’Ispettorato riscontri una o più violazioni, segnalerà al competente
ufficio regionale l’applicazione del relativo provvedimento.
Synergie Legal Departement
#goodjob
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