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giovedì, aprile 26, 2018

Attività di vigilanza sui tirocini extracurriculari: pubblicate le indicazioni l’Ispettorato Nazionale del Lavoro


Con la circolare n. 8 del 18 aprile 2018, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito istruzioni utili al corretto inquadramento dei tirocini extracurriculari, anche in tema di sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni che regolano l’istituto.

La circolare ha chiarito che in caso di accertamento di violazioni delle disposizioni regionali o in caso di mancanza dei requisiti propri dell’istituto formativo, il personale ispettivo potrà ricondurre il tirocinio ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, forma comune di rapporto di lavoro ai sensi dell’Art. 1 del D.lgs. n. 81/2015 (il c.d. codice dei contratti del Jobs Act).

Lo scopo dell’attività ispettiva sui tirocini è infatti quello di verificare la genuinità del tirocinio e cioè che il tirocinante sia presente in azienda per una effettiva finalità formativa, e non lavorativa. Tutto ciò al fine di evitare che un’azienda ospiti tirocinanti in modo sistematico oppure che ospiti un numero di tirocinanti elevato rispetto ai limiti di inserimento previsti dalla normativa regionale.

Le violazioni riscontrabili

L’Ispettorato ha fornito un elenco a titolo esemplificativo, delle possibili ipotesi di violazione che si riporta di seguito.

·              Tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive.
·              Tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale.
·              Tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale.
·              Tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge
regionale.
·              Totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore.
·              Totale assenza di PFI.
·              Coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
·              Tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
·              Tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante.
·              Tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni.
·              Tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio,
·              fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge
·              regionale.
·              Tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege.
·              Impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto.
·              Difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e
·              quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
·              Corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Tra i comportamenti sanzionabili la “gestione” del tirocinante assimilata a quella di un lavoratore dipendente dell’azienda ospitante può essere riscontrata in due modi:

1)  Gestione presenze, richieste ferie ed organizzazione orario esattamente come strutturato per i dipendenti.
2)  Organizzazione del processo produttivo tenendo conto anche del tirocinante. Ad esempio, se per raggiungere un obiettivo (o completare un processo produttivo) venga stimato il lavoro di 6 persone, l’”assimilazione” al lavoro dipendente sarebbe riscontrata nel caso in cui l’azienda faccia affidamento sull’apporto di 5 dipendenti e di un tirocinante.

Le  linee  guida  del  2017  hanno  previsto  la  possibilità  di  recepire all’interno della normativa regionale   uno  specifico  apparato n sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni in materia di tirocini. Nel caso in cui l’Ispettorato riscontri una o più violazioni, segnalerà al  competente  ufficio regionale l’applicazione del relativo provvedimento.


Synergie Legal Departement


#goodjob




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