Con la circolare n. 40 del 2 Marzo 2018 l’INPS ha
fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo previsto
dalla Legge di bilancio per il 2018, una misura di riduzione del
costo del lavoro finalizzata alla creazione di forme di occupazione
giovanile stabile, tramite assunzioni
con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in
somministrazione.
L’esonero
contributivo può riguardare l’assunzione di lavoratori con la qualifica di operai,
impiegati o quadri, sono invece escluse le
assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
È necessario inoltre
che, alla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, sia rispettato anche un requisito anagrafico,
in particolare:
·
non aver compiuto i 35 anni di età, da
intendersi come 34 anni e 364 giorni (per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018);
·
non aver compiuto i 30 anni di età, da
intendersi come 29 anni e 364 giorni, (per le assunzioni o trasformazioni dal 1° gennaio 2019);
·
per gli apprendisti confermati a tempo
indeterminato il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla
data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto 30
anni di età (età massima di 29 anni e 364 giorni alla data della prosecuzione).
Condizione ulteriore per la fruizione
dell’agevolazione assuntiva è che nel corso dell’intera vita lavorativa i candidati non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, sia in
Italia che all’estero, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro. L’esonero contributivo non spetta nel
caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia
risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del
lavoratore, questo poiché il
rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato sin dall’origine.
Alla condizione di “assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo
indeterminato” fanno eccezione i periodi di apprendistato, presso il medesimo o altro datore di lavoro e non
proseguiti a tempo indeterminato ed i rapporti di lavoro intermittente e di lavoro domestico a tempo
indeterminato.
Infine è
importante sottolineare che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo
indeterminato deve essere rispettato solo al momento della prima
assunzione incentivata. I successivi
datori di lavoro potranno infatti usufruire dell’esonero residuo ed indipendentemente dall’età del lavoratore
alla data della nuova assunzione.
Allo scopo di agevolare le verifiche
in ordine al possesso dei requisiti sopracitati, l’INPS ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i soggetti
abilitati possono acquisire le informazioni in merito ai precedenti rapporti a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli
datori di lavoro privati che, nei
6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nell’ unità produttiva in cui si intenda
procedere all’assunzione incentivata. Allo
stesso modo, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata,
il datore di lavoro non deve procedere al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un lavoratore impiegato
nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Ciò non è richiesto nelle ipotesi incentivo per il
mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.
L’INPS fornisce infine
alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo per le assunzioni
a tempo indeterminato avvenute a seguito di periodi di apprendistato “duale”
presso il medesimo datore di lavoro.
In particolare con riferimento ai lavoratori
assunti da un’agenzia per il lavoro e somministrati ad una azienda utilizzatrice
che eroga la formazione, si
fa presente che l’esonero spetta non
solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale,
il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia
di somministrazione, ma anche nel caso in cui l’”ex utilizzatore” decida di assumere in via diretta ed a tempo
indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.
Synergie Legal Dept.
#goodjob
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