Il 1° Gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di Bilancio per il 2018. Sono confermati gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato nei contenuti che avevamo già condiviso le scorse settimane all'esame del Disegno di Legge. La ripartizione in commi è cambiata nuovamente ma l’esonero contributivo è rimasto il medesimo e lo riportiamo di seguito.
Novità: per le persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale la legge di Bilancio ha introdotto un nuovo incentivo nel caso in cui vengano assunte a tempo indeterminato all’interno di cooperative sociali (si parla di un contributo a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale ma i criteri di assegnazione del contributo verranno definiti in un momento successivo dal Ministero del Lavoro).
Condividiamo al seguente link un flayer informativo.
Gli incentivi:
1)Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a 3000 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato.
Requisiti dei candidati:
• dal 01/01/2018 al 31/12/2018 età massima di 34 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione
• dal 01/01/2019 età massima è di 29 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione
• mai assunti da medesimo o altro datore di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato).
Requisiti del datore di lavoro:
• Assenza nei 6 mesi precedenti all’assunzione incentivata, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex l. 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva.
• Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.lgs. 150/2015).
• Nei 6 mesi successivi l’assunzione incentivata, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo :
- del lavoratore assunto con incentivo;
- di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con esonero comporta la revoca dell’incentivo e il recupero del beneficio già fruito.
2)Esonero contributivo del 50% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a 3000 € su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi per la prosecuzione successiva al 31/12/2017 del contratti di apprendistato in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’esonero decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio di cui all’art. 47 comma 7 D.lgs. 81/2015 (dal 13° mese successivo alla prosecuzione).
Requisiti dei candidati:
· Apprendisti confermati a tempo indeterminato purché abbiano l’ età massima di 29 anni e 364 giorni alla data della prosecuzione.
3) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a 3000 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
Requisiti dei giovani:
studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato “duale”*
*Apprendistato:
1. per la qualifica e il diploma professionale,
2. il diploma di istruzione secondaria superiore,
3. il certificato di specializzazione tecnica superiore;
4. apprendistato di alta formazione
4) Esonero contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL ) nel limite massimo di importo pari a 8.060 € su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi per assunzioni e tempo indeterminato in ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, SICILIA, PUGLIA, CALABRIA E SARDEGNA .
Requisiti dei candidati:
• età massima di 34 anni e 364 giorni alla data dell'assunzione o trasformazione;
• età pari o superiore ai 35 anni purché i candidati siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
• mai assunti da medesimo o altro datore di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato).
5) Contributo a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato nelle cooperative sociali di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.
Il dipartimento Legale di Synergie è a vostra disposizione al seguente link
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