Con
la Sentenza n. 1571 del 12 marzo 2018 il Consiglio di Stato è intervenuto in tema di appalto
di servizi e somministrazione
di lavoro fornendo alcuni chiarimenti utili al
giusto inquadramento delle diverse tipologie contrattuali.
La
sentenza trae origine dal bando pubblicato da una ASL, in cui veniva indetta la
procedura per l’appalto di alcuni servizi, da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Una
agenzia per il lavoro
impugnava gli atti di gara sostenendo che la procedura avviata dalla ASL
fosse stata erroneamente impostata
come “appalto di servizi”,
avendo in realtà ad oggetto mera somministrazione
di personale, attività
che per legge è riservata alle Agenzie per il Lavoro munite di autorizzazione del
Ministero del Lavoro ed iscritte in un apposito Albo.
In
primo grado il Tar Lazio respingeva il ricorso, affermando che la fattispecie
esaminata fosse configurabile come genuino appalto di servizi.
L’agenzia
per il lavoro proponeva quindi appello nei confronti della sentenza del TAR ed interveniva “ad adiuvandum” Assolavoro, l’Associazione
Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro. Tale tipologia di
intervento, chiarisce il Consiglio di Stato, è legittimato da un lato nella lesione
dello scopo istituzionale associativo
della questione e dall’altro, nell’interesse comune alle agenzie per il lavoro associate
che, attraverso
l’intervento in giudizio, Assolavoro ha fatto valere.
La
sentenza del Consiglio di Stato ha “ribaltato” la pronuncia del TAR accogliendo
il ricorso e dichiarando il carattere fittizio dell’appalto impugnato. Ed infatti i
contenuti del contratto esaminato
“smentivano” la qualificazione giuridica di appalto, assegnata dall’ASL, poiché
conducevano alla somministrazione di lavoro.
Il
Consiglio di Stato ha fornito inoltre indicazioni specifiche sui tratti
distintivi dell’istituto, ribadendo che gli elementi che connotano in modo
tipico il contratto d’appalto
e lo differenziano dalla somministrazione di lavoro, consistono nell'assunzione
da parte dell’appaltatore:
· del potere di organizzazione dei
mezzi necessari allo svolgimento dell’attività richiesta;
· del potere direttivo sui
lavoratori impiegati nella stessa;
· del rischio di impresa.
Tali
elementi di distinzione si compendiano nel fatto che attraverso il contratto di
appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio,
il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (obbligazione
di risultato) mentre, nel
contratto di somministrazione, l’agenzia invia in missione dei lavoratori che
svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo
dell’utilizzatore (obbligazione
di mezzi).
La
sentenza ha richiamato anche gli indici sintomatici della
non genuinità dell’appalto,
che in realtà dissimulano somministrazione di lavoro, già affermati in precedenza
dalla Corte di Cassazione. Tali indici di non genuinità dell’appalto sono:
· la richiesta da parte del
committente di un certo numero di ore di lavoro;
· l’inserimento stabile del
personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
· l’identità dell’attività svolta
dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del
committente;
· la proprietà in capo al
committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
· l’organizzazione da parte del
committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore;
Il Consiglio di Stato ha
affermato anche che nei casi di affiancamento di personale l’indice
sintomatico dell’appalto si può trovare analizzando le modalità di
coordinamento tra le imprese interessate: l’appalto sarà “genuino” laddove
siano nettamente escluse commistioni,
interferenze o sovrapposizioni tra le due realtà organizzative.
Synergie Legal Departement
#goodjob
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