L’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 ha definito le nuove Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento con
cui le parti hanno voluto “rivedere,
aggiornare ed integrare” il contenuto delle Linee Guida approvate nel gennaio del 2013.
L’Accordo apporta alcune
modifiche a quanto concordato nel 2013, in
ragione delle criticità emerse dal recepimento delle precedenti Linee Guida da
parte di Regioni e Province Autonome, inserendo altresì disposizioni
sanzionatorie, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato. Regioni
e Province Autonome potranno recepire le
nuove Linee Guida entro 6 mesi dalla
data dell’accordo.
Le nuove Linee Guida definiscono gli standard minimi di disciplina in materia di tirocini extracurriculari ma
resta inteso che Regioni e Province
autonome potranno fissare disposizioni
di maggior tutela. Riportiamo di seguito le principali novità.
1)
Durata
del tirocinio. La durata massima
comprensiva di proroghe e rinnovi, non
può essere superiore a 12 mesi per i
tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di
inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
·
Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi
dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 compresi coloro che hanno completato i
percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
·
Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
·
Lavoratori a rischio di disoccupazione;
·
Soggetti già occupati che siano in cerca di
altra occupazione;
·
Per i soggetti svantaggiati
Diversamente, per le persone disabili la durata del
tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.
La durata minima del tirocinio non
può essere inferiore a 2 mesi, mentre per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, la
durata minima è ridotta ad un mese.
2)
Soggetti
promotori. Le linee guida del 2017 ampliano l’elenco dei soggetti abilitati
a promuovere i tirocini extracurriculari con:
·
Gli istituti di istruzione universitaria statali
e non statali abilitati al rilascio dei titoli dell’AFAM;
·
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
·
Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai
sensi dell’art. 12 del D.lgs. 150/2015.
·
Agenzia Nazionale per le politiche attive del
Lavoro (ANPAL)
3)
L’indennità
di partecipazione è stabilita nella misura minima di 300 euro lordi mensili ed è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
4)
Per i
tirocini in mobilità interregionale la disciplina di riferimento (compresa
la definizione della indennità di partecipazione), è quella della Regione o
Provincia Autonoma in cui ha sede il
soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).
5)
Limiti
numerici e premialità. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente
è stabilito in relazione all’organico
del soggetto ospitante, secondo le seguenti proporzioni:
· 1
tirocinio per le unità operative da zero
a 5 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data
di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la
scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio,
· 2 tirocini
per le unità operative da 6 a 20
dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di
inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la
scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio,
· Un numero
di tirocini pari al 10% dell’organico, per le unità operative più di 20 dipendenti a tempo
indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia
anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data
di fine del tirocinio. In tale caso, è stato anche introdotto un meccanismo di premialità, in base al
quale i soggetti ospitanti che hanno
unità operative con più di 20 dipendenti potranno superare la quota di contingentamento del 10% a
condizione che abbiano stipulato un contratto di lavoro subordinato di almeno 6
mesi con i tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti. In particolare, i soggetti ospitanti “virtuosi” potranno
attivare:
o
1 tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti
attivati nei 24 mesi precedenti;
o
2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti
attivati nei 24 mesi precedenti;
o
3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei
tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
o
4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti
attivati nei 24 mesi precedenti.
6)
Disciplina
sanzionatoria. Le Linee guida demandano a Regioni e Province Autonome
l’inserimento di norme sanzionatorie in caso di violazioni non sanabili e di
violazioni sanabili. Nel primo caso sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o al
soggetto ospitante, dell’attivazione di
nuovi tirocini. Le medesime sanzioni dovranno essere disposte per le violazioni sanabili ove l’invito alla regolarizzazione dei vizi non
venga adempiuto.
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