La legge 20 aprile 2017, n. 49 ha
convertito in legge il decreto legge
17 marzo 2017, n. 25 adottato per l'abrogazione
delle disposizioni in materia di lavoro accessorio e per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in
materia di appalti.
La legge 49/2017 ha pertanto confermato l’abrogazione delle disposizioni in materia
di lavoro accessorio contenute all’interno del codice dei contratti del Jobs Act (articoli 48, 49 e 50 del D.lgs.
81/2015), e la possibilità di utilizzare
fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio già
richiesti prima dell’abrogazione del lavoro accessorio (17 marzo 2017).
Parimenti la legge 49/2017 ha
confermato la modifica delle disposizioni sulla
responsabilità solidale in materia di appalti al fine garantire una maggior tutela in favore dei lavoratori,
eliminando il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore in capo al
committente, nel rispetto del principio
della responsabilità solidale.
Oltre all’abrogazione
dell’istituto del lavoro accessorio, tramite i c.d. voucher lavoro è da considerare la nuova disciplina delle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, a cui,
dall’entrata in vigore del codice dei contratti del Jobs Act, si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato (art. 2 del D.lgs. 81/2015).
Il Jobs Act ha infatti limitato fortemente il ricorso al lavoro
parasubordinato: restano escluse dall’applicazione della disciplina del
rapporto di lavoro subordinato soltanto alcune tipologie di collaborazioni,
come ad esempio quelle regolamentate da
accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore
oppure le collaborazioni prestate
nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali.
Allo stesso tempo, per i lavoratori autonomi, non sempre è possibile aderire al
Regime Forfettario, sostitutivo del Regime dei Minimi, o ricorrere a prestazioni occasionali di lavoro
autonomo con ritenuta d’acconto, stanti i limiti economici e normativi previsti
dal Legislatore.
Una soluzione volta ad evitare fenomeni di lavoro nero nella
situazione attuale caratterizzata da un vuoto di disciplina per quelle
prestazioni ascrivibili al lavoro accessorio, potrebbe essere quella della somministrazione di lavoro.
Oltre ai contratti di somministrazione a tempo determinato e a tempo
indeterminato, il contratto
collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di
somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 (CCNL A.p.L.) ha
disciplinato il contratto di
somministrazione con monte ore garantito, il c.d. M.O.G.
Il M.O.G. è nato infatti al fine esclusivo di ricondurre altre
tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie alla somministrazione di lavoro, in quanto forma
contrattuale più tutelante e garantita in particolari settori produttivi.
Per maggiori informazioni Contattaci
Synergie Legal Dept.
#goodjob
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