Il 17 marzo 2017 è stato pubblicato ed è contestualmente entrato in
vigore il decreto legge che ha
disposto l’abrogazione del lavoro
accessorio tramite i voucher
lavoro.
Sono stati abrogati gli articoli
48, 49 e 50 del d.lgs. 81/2015, il codice dei contratti del Jobs Act, fonte
della disciplina del lavoro accessorio.
Il decreto legge n. 25 ha specificato che i voucher già “in cassaforte” alla data di entrata in vigore del
decreto potranno essere utilizzati fino
al 31 dicembre 2017; diversamente dal 17
marzo 2017 non potranno più essere acquistati.
Sebbene venga prevista la possibilità di utilizzare i voucher già
acquistati fino al 31 dicembre 2017, l’abrogazione del lavoro accessorio, porta
alla necessità di individuare una
tipologia contrattuale flessibile per la gestione dei rapporti fin ora
inquadrati con il lavoro accessorio.
Una soluzione volta ad evitare fenomeni di lavoro nero
potrebbe essere quella della somministrazione
di lavoro.
Oltre ai contratti di somministrazione a tempo determinato e a tempo
indeterminato regolati dalla legge, il contratto
collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di
somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 (CCNL A.p.L.), ha
disciplinato il contratto di
somministrazione con monte ore garantito, il c.d. M.O.G.
Il M.O.G. è nato infatti al fine esclusivo di ricondurre altre
tipologie contrattuali flessibili, occasionali
o accessorie (come il lavoro accessorio tramite voucher lavoro, ad oggi
abrogato), alla somministrazione di
lavoro, in quanto forma contrattuale
più tutelante e garantita in particolari settori produttivi (Art. 51, comma
1, CCNL A.p.L.).
Per
maggiori informazioni Contattaci
Synergie Legal Dept.
#goodjob
Nessun commento:
Posta un commento