STAMPA L'ARTICOLO

lunedì, maggio 29, 2017

Incentivo “Occupazione SUD”: chiarimenti dell’INPS circa le modalità di gestione delle richieste telematiche.

Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, ha disposto la realizzazione di un nuovo incentivo, denominato “Incentivo occupazione Sud”,  per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, di soggetti disoccupati, la cui prestazione lavorativa si svolga nelle regioni cosiddette “meno sviluppate” (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del soggetto da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

La gestione dell’incentivo è stata completamente demandata all’INPS che, con la circolare n. 41 del 01 marzo 2017, ha provveduto ad indicare le modalità operative di fruizione dell’incentivo, oltre che a chiarire alcuni degli aspetti principali della misura e con il messaggio n. 1171 del 15 marzo 2017 ha rilasciato i moduli di comunicazione on-line per la fruizione dell’incentivo.

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, e l’INPS, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, mediante i propri sistemi informativi centrali:
·         consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia disoccupato;
·         calcola l’importo dell’incentivo spettante;
·         verifica la disponibilità residua della risorsa;
·         informa, in modalità telematica, mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza, della prenotazione in favore del datore di lavoro dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

A seguito dell’elaborazione delle istanze di prenotazione dell’incentivo sono state riscontrate situazioni di ritardo di aggiornamento degli archivi ANPAL in merito allo stato di disoccupazione dei lavoratori, che hanno determinato il rigetto di istanze che in realtà rispettavano i requisiti richiesti per usufruire dell’incentivo. L’INPS, in questi casi ed in accordo con l’ANPAL, ha interrotto il processo di elaborazione delle richieste di agevolazione.

Con il messaggio n. 2152 del 25 maggio 2017 l’INPS ha comunicato che, sulla base delle informazioni fornite dall’ANPAL, sono state riesaminate le istanze per le quali è stato precedentemente attribuito un esito negativo per mancato riscontro di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da associare al lavoratore: le richieste per le quali, a seguito dell’implementazione della banca dati gestita dall’ANPAL, risulta validamente resa una DID, sono state rielaborate e risultano, ad oggi, accolte.

Come già chiarito dall’INPS, Il datore di lavoro dovrà, entro sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta, se ancora non lo ha fatto,  effettuare l’assunzione.
Parimenti il datore di lavoro dovrà, entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’INPS, comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di dieci giorni determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità di presentare in un momento successivo un’altra domanda.


Il messaggio n. 2152 chiarisce altresì che, nelle ipotesi in cui, dall’ulteriore consultazione della banca dati gestita dall’ANPAL, per il lavoratore non risulti una DID validamente rilasciata, l’INPS  provvederà ad accantonare preventivamente le risorse finalizzate al finanziamento del singolo rapporto di lavoro e a sospendere la definizione della singola richiesta, consultando quotidianamente la banca dati gestita dall’ANPAL in attesa del relativo aggiornamento.



Per maggiori informazioni Contattaci 
Synergie Legal Dept.


#goodjob

Nessun commento:

Posta un commento