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martedì, giugno 13, 2017

Tirocini formativi e di orientamento: la Conferenza Stato - Regioni definisce le Nuove Linee Guida

L’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 ha definito le nuove Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento con cui le parti hanno voluto “rivedere, aggiornare ed integrare” il contenuto delle Linee Guida approvate nel gennaio del 2013.

L’Accordo apporta alcune modifiche a quanto concordato nel 2013, in ragione delle criticità emerse dal recepimento delle precedenti Linee Guida da parte di Regioni e Province Autonome, inserendo altresì disposizioni sanzionatorie, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato. Regioni e Province Autonome potranno recepire le nuove Linee Guida entro 6 mesi dalla data dell’accordo.

Le nuove Linee Guida definiscono gli standard minimi di disciplina in materia di tirocini extracurriculari ma resta inteso che Regioni e Province autonome potranno fissare disposizioni di maggior tutela. Riportiamo di seguito le principali novità.

1)      Durata del tirocinio. La durata massima comprensiva di proroghe e rinnovi, non può essere superiore a 12 mesi per i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
·         Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
·         Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
·         Lavoratori a rischio di disoccupazione;
·         Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
·         Per i soggetti svantaggiati
Diversamente, per le persone disabili la durata del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.
La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi, mentre per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, la durata minima è ridotta ad un mese.

2)      Soggetti promotori. Le linee guida del 2017 ampliano l’elenco dei soggetti abilitati a promuovere i tirocini extracurriculari con:
·         Gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio dei titoli dell’AFAM;
·         Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
·         Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 150/2015.
·         Agenzia Nazionale per le politiche attive del Lavoro (ANPAL)

3)      L’indennità di partecipazione è stabilita nella misura minima di 300 euro lordi mensili ed è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

4)      Per i tirocini in mobilità interregionale la disciplina di riferimento (compresa la definizione della indennità di partecipazione), è quella della Regione o Provincia Autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

5)      Limiti numerici e premialità. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è stabilito in relazione all’organico del soggetto ospitante, secondo le seguenti proporzioni:
·      1 tirocinio per le unità operative da zero a 5 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio,
·        2 tirocini per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio,
·      Un numero di tirocini pari al 10% dell’organico, per le unità operative più di 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. In tale caso, è stato anche introdotto un meccanismo di premialità, in base al quale i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti potranno superare la quota di contingentamento del 10% a condizione che abbiano stipulato un contratto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi con i tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti. In particolare, i soggetti ospitanti “virtuosi” potranno attivare:

o   1 tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
o   2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
o   3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
o   4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

6)      Disciplina sanzionatoria. Le Linee guida demandano a Regioni e Province Autonome l’inserimento di norme sanzionatorie in caso di violazioni non sanabili e di violazioni sanabili. Nel primo caso sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o al soggetto ospitante, dell’attivazione di nuovi tirocini. Le medesime sanzioni dovranno essere disposte per le violazioni sanabili ove l’invito alla regolarizzazione dei vizi non venga adempiuto.



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