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mercoledì, marzo 29, 2017

Appalto: eliminata la preventiva escussione dell’appaltatore

Il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, meglio noto per aver abrogato la disciplina del lavoro accessorio tramite i c.d. voucher lavoro, ha interessato anche la disciplina della responsabilità solidale negli appalti di cui all’art. 29 del D.lgs. 276/2003.
L'appalto, come definito dall’art 1655 del codice civile, è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il legislatore ha stabilito, a tutela dei lavoratori impiegati in un appalto di opere o di servizi il principio di responsabilità solidale in base al quale il committente (o appaltante) è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

La normativa previgente prevedeva che il committente potesse eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Il decreto Legge n. 25/2017 ha eliminato il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore in capo al committente, mantenendo comunque il principio della responsabilità solidale.

Sempre al fine di garantire una maggior tutela dei lavoratori, il decreto ha eliminato altresì la possibilità,  accordata ai contratti collettivi nazionali di  lavoro nella precedente versione della disposizione, di poter derogare  quanto  disposto  dalla  legge  in  materia  di  responsabilità  solidale.


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martedì, marzo 21, 2017

Voucher: in vigore il decreto legge che abroga il lavoro accessorio

Il 17 marzo 2017 è stato pubblicato ed è contestualmente entrato in vigore il decreto legge che ha disposto l’abrogazione del lavoro accessorio tramite i voucher lavoro.

Sono stati abrogati gli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 81/2015, il codice dei contratti del Jobs Act, fonte della disciplina del lavoro accessorio.

Il decreto legge n. 25 ha specificato che i voucher già “in cassaforte” alla data di entrata in vigore del decreto potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017; diversamente dal 17 marzo 2017 non potranno più essere acquistati.

Sebbene venga prevista la possibilità di utilizzare i voucher già acquistati fino al 31 dicembre 2017, l’abrogazione del lavoro accessorio, porta alla necessità di individuare una tipologia contrattuale flessibile per la gestione dei rapporti fin ora inquadrati con il lavoro accessorio.

Una soluzione volta ad evitare fenomeni di lavoro nero potrebbe essere quella della somministrazione di lavoro.

Oltre ai contratti di somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato regolati dalla legge, il contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 (CCNL A.p.L.), ha disciplinato il contratto di somministrazione con monte ore garantito, il c.d. M.O.G.


Il M.O.G. è nato infatti al fine esclusivo di ricondurre altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come il lavoro accessorio tramite voucher lavoro, ad oggi abrogato), alla somministrazione di lavoro, in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita in particolari settori produttivi (Art. 51, comma 1, CCNL A.p.L.).

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martedì, marzo 14, 2017

Una alternativa ai “voucher”? La somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito: il M.O.G.

Nei settori produttivi in cui la flessibilità delle prestazioni di lavoro si fa più esigente,  e in vista della futura eliminazione totale o parziale dei voucher lavoro,  diventa protagonista una nuova formula di somministrazione a tempo determinato: il contratto con Monte Ore Garantito.

Che si arrivi o meno ad una revisione totale o parziale della disciplina del lavoro accessorio ad oggi vigente, in termini di soggetti interessati e di importi, sembra dunque opportuno ricordare la modalità sperimentale e flessibile del contratto di somministrazione, disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 (di seguito CCNL A.p.L.), all’articolo 51.

Il contratto di somministrazione con monte ore garantito, il M.O.G., è infatti nato al fine esclusivo di ricondurre altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie, come il lavoro accessorio tramite i voucher, alla somministrazione di lavoro, in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita in particolari settori produttivi (Art. 51, comma 1, CCNL A.p.L.).

Le Parti firmatarie del CCNL A.p.L. hanno a tal fine individuato i settori Ateco del Turismo, Grande Distribuzione, Logistica, Alimentare, Agricoltura, Telecomunicazioni e Servizi alla Persona nei quali, per periodi determinati, è consentito stipulare contratti di somministrazione di lavoro in quei contesti in cui è necessaria la flessibilità.
L’agenzia per il lavoro stipula con il lavoratore un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato di durata minima di 3 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.

Al lavoratore viene garantita una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell’orario di lavoro normale a tempo pieno applicato presso l’azienda utilizzatrice (il monte ore garantito).
Nel contratto di lavoro, oltre al monte ore garantito, viene indicata anche una fascia oraria di riferimento per svolgere la prestazione, secondo la seguente suddivisione:


·        antimeridiana (6/14)
·        postmeridiana (14/22)
·        serale notturna (22/6)
·        fascia oraria alternativa: massimo 6 ore da specificare nel contratto di assunzione.

La fascia oraria può essere modificata in un momento successivo con il consenso del lavoratore e con un preavviso minimo di una settimana.

Il contratto di somministrazione con M.O.G., garantisce pertanto sia le esigenze di flessibilità delle aziende utilizzatrici che i diritti dei lavoratori, nel pieno rispetto della disciplina di legge e contratto collettivo, al fine di limitare quei fenomeni border line che espongono a grossi rischi l’attività delle imprese e la tutela dei prestatori di lavoro.

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giovedì, marzo 09, 2017

INPS: Circolare 40/2017 indicazioni operative per l’“Incentivo Occupazione Giovani”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un nuovo incentivo denominatoIncentivo Occupazione Giovani” rivolto alle assunzioni di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che siano registrati al “Programma Garanzia Giovani” e pertanto appartenenti alla categoria dei c.d. NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ovvero giovani non inseriti in un percorso di studi o formazione.

L’INPS, a cui compete la completa gestione della Misura, ha pubblicato la Circolare n. 40 del 28/02/2017 in cui vengono fornite le prime indicazioni operative per accedere alla fruizione dell’incentivo.

L’incentivo è riconosciuto a  tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti:  per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi, anche a scopo di somministrazione; per le assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione e per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, nel limite delle risorse specificamente stanziate, che ammontano 200 milioni di euro.
La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate su tutto territorio nazionale, eccetto che nella Provincia Autonoma di Bolzano.

L’incentivo è escluso nel caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio, intermittente e nel caso di assunzioni con contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, eccetto che nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato che è pari ad euro 4.030,00.
Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:
  • il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
  • la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Il bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime “de minimis solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al Programma “Garanzia giovani”.
Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime degli aiuti “de minimis”, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una di queste condizioni:

·         non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
·         non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
·         avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
·         essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

L’incentivo Occupazione Giovani non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Per quanto riguarda il contratto di apprendistato professionalizzante, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per questa particolare tipologia contrattuale, mentre per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per l’apprendistato.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, eccezionalmente anche a tempo determinato. Qualora il contratto di apprendistato “stagionale” abbia una durata pari o superiore a 12 mesi il bonus massimo riconoscibile corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato. Diversamente, nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a 12 mesi, l’importo massimo del beneficio sarà proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.

 Allo scopo di conoscere con certezza la disponibilità delle risorse stanziate prima di effettuare l’ assunzione o la trasformazione, è previsto un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza e per l’ammissione al beneficio:

·         Il datore di lavoro inoltra telematicamente all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo (su modulo che verrà prossimamente pubblicato dall’INPS);

·         l’INPS, verificata l’istanza, comunica in modalità telematica  la prenotazione dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare;

·         Qualora l’istanza di prenotazione venga accolta,  il datore di lavoro, entro 7 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, per accedere all’incentivo dovrà comunicare l’avvenuta assunzione (qualora non effettuata in precedenza).

·         Parimenti, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, presentando una domanda definitiva di ammissione al beneficio;

·         L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’INPS costituirà definitiva ammissione al beneficio.

L’incentivo viene autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus, saranno elaborate dall’INPS secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.




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martedì, marzo 07, 2017

INPS: Circolare 41/2017 indicazioni operative per l’“Incentivo occupazione SUD”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito, nell’ambito dei Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO) la Misura "Incentivo occupazione SUD", che ha previsto, in alcune regioni italiane, un incentivo alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante.

I territori interessati dall'incentivo sono le regioni c.d. “meno sviluppate” ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, per le quali il limite delle risorse specificamente stanziate ammonta a 500 milioni di euro, e le regioni c.d. “in transizione” ovvero Abruzzo, Molise e Sardegna, per le quali il limite delle risorse specificamente stanziate ammonta a 30 milioni di euro.

L’INPS, a cui compete la completa gestione della Misura, ha pubblicato la Circolare n. 41 01/03/2017 in cui vengono fornite le prime indicazioni operative per accedere alla fruizione dell’incentivo.

L’incentivo occupazione Sud è rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, e con apprendistato professionalizzante, effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 da parte di datori di lavoro che assumono personale senza esservi tenuti, in raccordo a quanto già previsto in materia di principi generali di fruizione degli incentivi per cui gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (Art. 31, comma 1, lettera a) D.lgs. 151/2015).

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione, l’incentivo spetta a condizione che la prestazione di lavoro si svolga in una regione “meno sviluppata” o “in transizione”, a prescindere dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.

Nel caso di modifica della sede di lavoro, al di fuori delle regioni “incentivate”, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento; diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una regione in transizione verso una regione meno sviluppata o viceversa, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL e fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto. Sono oggetto di agevolazione anche le assunzioni a tempo parziale, in questi casi il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015, in particolare giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni oppure persone con più di 25 anni, purché siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Fatto salvo il caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato, per ottenere l’agevolazione, il lavoratore da assumere non dovrà aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo è escluso nel caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio, intermittente e nel caso di assunzioni con contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, eccezionalmente anche a tempo determinato. Qualora il contratto di apprendistato “stagionale” abbia una durata pari o superiore a 12 mesi il bonus massimo riconoscibile corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, ovvero a 8.060,00 euro. Diversamente, nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a 12 mesi, l’importo massimo del beneficio sarà proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. In alternativa, l’esonero può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis a condizione che l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

L’incentivo occupazione sud non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Per quanto riguarda il contratto di apprendistato professionalizzante, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per questa particolare tipologia contrattuale, mentre per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per l’apprendistato.

Allo scopo di conoscere con certezza la disponibilità delle risorse stanziate prima di effettuare l’ assunzione o la trasformazione, è previsto un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza e per l’ammissione al beneficio:

·         Il datore di lavoro inoltra telematicamente all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo (su modulo che verrà prossimamente pubblicato dall’INPS);

·         l’INPS, verificata l’istanza, comunica in modalità telematica  la prenotazione dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare;

·         Qualora l’istanza di prenotazione venga accolta,  il datore di lavoro, entro 7 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, per accedere all’incentivo dovrà comunicare l’avvenuta assunzione (qualora non effettuata in precedenza).

·         Parimenti, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, presentando una domanda definitiva di ammissione al beneficio;

·         L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’INPS costituirà definitiva ammissione al beneficio.


L’incentivo viene autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus, saranno elaborate dall’INPS secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

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mercoledì, marzo 01, 2017

Milleproroghe: proroghe in materia di assunzioni obbligatorie ex l. 68/1999

Il 1° marzo 2017 è entrata in vigore la legge 27 febbraio 2017, n. 19  di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. decreto Milleproroghe.

 La legge di conversione ha interessato anche le disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie a cui sono tenuti tutti i datori di lavoro nell’ottica di favorire il diritto al lavoro delle persone disabili di cui alla LEGGE 12 marzo 1999, n. 68.

Fino al 1° gennaio 2018 presso le aziende private che occupano da 15 a 35 dipendenti, continuerà ad applicarsi quanto indicato dalla legge 68/1999 prima del c.d. decreto semplificazioni del Jobs Act, D.lgs. 151/2015:  per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo assuntivo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Il D.lgs. 151/2015 ha infatti abrogato, prima con effetto al 1° gennaio 2017 e da ultimo con effetto al 1° gennaio 2018, la disposizione della legge 68/1999 per cui l’obbligo assuntivo per le aziende da 15 a 35 dipendenti “scatta” al momento della nuova assunzione, quella del “sedicesimo dipendente”.


Sarà pertanto in vigore dal 1° gennaio 2018 l’obbligo assuntivo di un lavoratore disabile per i datori di lavoro privati che occupano 15 dipendenti, a prescindere dalle nuove assunzioni.


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martedì, febbraio 14, 2017

Assolavoro: 394 mila occupati a novembre 2016, in un anno +11,2%

Il lavoro in somministrazione continua a mostrare un andamento positivo, uno degli indicatori della crescita è l’incremento del numero dei lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato.

L’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro Assolavoro ha recentemente comunicato i risultati delle elaborazioni di Assolavoro DataLab sul lavoro in somministrazione sulla base dei dati di settore forniti dagli enti bilaterali Forma.Temp ed Ebitemp.

Assolavoro ha reso noto che a novembre 2016 gli occupati in  somministrazione superano le 394mila unità, realizzando così un incremento dell’11,2% rispetto all’anno precedente e dello 0,6% rispetto ad ottobre 2016.

In particolare il numero dei lavoratori a  tempo  indeterminato in somministrazione ammonta a 37.985 unità, in  aumento  rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente  del  43%;  il numero dei lavoratori a tempo determinato cresce invece dell’8,6% raggiungendo le 356.103 unità.

Nel mese di novembre 2016  si è registrato anche un aumento delle ore lavorate dai lavoratori assunti in somministrazione, concretizzando un incremento mese su mese dello 0,6% e anno su anno del 12,3 %.

Dati positivi emergono anche dalle elaborazioni della World Employment Confederation-Europe che attesta in tutta Europa un aumento del numero medio di ore lavorate dai lavoratori delle agenzie per il lavoro nel mese di Gennaio 2017, cresciuto del + 7,2% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.



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