Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito, nell’ambito
dei Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO) la Misura
"Incentivo occupazione SUD", che ha previsto, in alcune regioni italiane, un
incentivo alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
anche in somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante.
I territori interessati dall'incentivo sono le regioni c.d. “meno sviluppate” ovvero Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, per le quali il limite delle risorse
specificamente stanziate ammonta a 500 milioni di euro, e le regioni c.d. “in transizione” ovvero Abruzzo, Molise e Sardegna,
per le quali il limite delle risorse specificamente stanziate ammonta a
30 milioni di euro.
L’INPS, a cui compete la completa gestione della Misura, ha pubblicato la Circolare n. 41 01/03/2017 in cui vengono fornite le prime
indicazioni operative per accedere alla fruizione dell’incentivo.
L’incentivo occupazione Sud è rivolto alle assunzioni a tempo
indeterminato, anche in somministrazione, e con apprendistato
professionalizzante, effettuate tra il 1°
gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 da parte di datori di lavoro che assumono
personale senza esservi tenuti, in raccordo a quanto già previsto in
materia di principi generali di
fruizione degli incentivi per cui gli
incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (Art.
31, comma 1, lettera a) D.lgs. 151/2015).
Con riferimento all’ambito
territoriale di applicazione, l’incentivo spetta a condizione che la prestazione di lavoro si svolga in una regione “meno sviluppata” o “in
transizione”, a prescindere dalla
residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.
Nel caso di modifica della sede di
lavoro, al di fuori delle regioni “incentivate”, l’agevolazione non spetta a
partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento; diversamente, nelle ipotesi di
trasferimento di un lavoratore da una regione in transizione verso una regione
meno sviluppata o viceversa, l’incentivo
originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla
sua naturale scadenza.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL e fruibile in
dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, nella misura massima di 8.060,00 euro su
base annua per ogni lavoratore assunto. Sono oggetto di agevolazione anche
le assunzioni a tempo parziale, in
questi casi il massimale è
proporzionalmente ridotto.
L’incentivo è riconosciuto ai datori di
lavoro che assumano disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs.
150/2015, in particolare giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni oppure persone con più di 25 anni, purché siano prive di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi. Fatto salvo il caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo
determinato, per ottenere l’agevolazione, il lavoratore da assumere non dovrà aver avuto un rapporto di lavoro
negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo è escluso nel caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico,
accessorio, intermittente e nel caso di assunzioni con contratti di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Per i datori di lavoro che svolgono
la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali
possono prevedere specifiche modalità di
svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, eccezionalmente
anche a tempo determinato. Qualora il contratto di apprendistato “stagionale”
abbia una durata pari o superiore a 12 mesi il bonus massimo riconoscibile corrisponde a quello previsto per i rapporti a
tempo indeterminato, ovvero a 8.060,00 euro. Diversamente, nelle ipotesi in cui la durata del periodo
formativo inizialmente concordata sia inferiore a 12 mesi, l’importo
massimo del beneficio sarà proporzionalmente
ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni
di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 - relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
In alternativa, l’esonero può essere legittimamente fruito anche dalle
aziende che abbiano superato l’importo
massimo degli aiuti in regime “de minimis”
a condizione che l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto a termine determini un incremento
occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi
precedenti.
L’incentivo occupazione sud non è cumulabile con altri incentivi
all’assunzione di natura economica o contributiva. Per quanto riguarda il contratto di apprendistato
professionalizzante, l’esonero riguarda
la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per questa particolare
tipologia contrattuale, mentre per gli anni successivi al primo, il datore di
lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per l’apprendistato.
Allo scopo di conoscere con certezza
la disponibilità delle risorse stanziate
prima di effettuare l’ assunzione o la trasformazione, è previsto un particolare procedimento per la presentazione
dell’istanza e per l’ammissione al
beneficio:
·
Il datore di lavoro inoltra
telematicamente all’INPS una domanda
preliminare di ammissione all’incentivo (su modulo che verrà prossimamente pubblicato
dall’INPS);
·
l’INPS, verificata l’istanza, comunica
in modalità
telematica la prenotazione dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato
nell’istanza preliminare;
·
Qualora l’istanza di prenotazione
venga accolta, il datore di lavoro, entro
7 giorni di calendario dall’accoglimento
della prenotazione, per accedere
all’incentivo dovrà comunicare l’avvenuta assunzione (qualora non
effettuata in precedenza).
·
Parimenti, entro 10 giorni di
calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza,
l’avvenuta assunzione, chiedendo la
conferma della prenotazione effettuata in suo favore, presentando una domanda definitiva di ammissione al
beneficio;
·
L’elaborazione dell’istanza di
conferma in senso positivo da parte dell’INPS costituirà definitiva ammissione al beneficio.
L’incentivo viene autorizzato dall’INPS
in base all’ordine cronologico di
presentazione delle istanze. Le sole istanze relative alle assunzioni
effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il
giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di
richiesta del bonus, saranno elaborate
dall’INPS secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Synergie Legal Dept.
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