Il 1° marzo 2017 è entrata in
vigore la legge 27 febbraio 2017, n. 19
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, c.d. decreto Milleproroghe.
La legge di conversione ha interessato anche
le disposizioni relative alle assunzioni
obbligatorie a cui sono tenuti tutti i datori di lavoro nell’ottica di favorire
il diritto al lavoro delle persone disabili di cui alla LEGGE 12 marzo 1999,
n. 68.
Fino al 1° gennaio 2018 presso le aziende private che occupano da
15 a 35 dipendenti, continuerà ad
applicarsi quanto indicato dalla legge
68/1999 prima del c.d. decreto
semplificazioni del Jobs Act, D.lgs. 151/2015: per i datori di lavoro privati
che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo assuntivo si applica solo in caso
di nuove assunzioni.
Il D.lgs. 151/2015 ha infatti abrogato, prima con effetto al 1°
gennaio 2017 e da ultimo con effetto al 1° gennaio 2018, la disposizione della
legge 68/1999 per cui l’obbligo
assuntivo per le aziende da 15 a 35 dipendenti “scatta” al momento della nuova
assunzione, quella del “sedicesimo dipendente”.
Sarà pertanto in vigore dal 1° gennaio 2018 l’obbligo assuntivo di un
lavoratore disabile per i datori di lavoro privati che occupano 15 dipendenti,
a prescindere dalle nuove assunzioni.
Per maggiori informazioni Contattaci
Synergie Legal Dept.
#goodjob
Nessun commento:
Posta un commento