Il decreto legge 17 marzo 2017,
n. 25, meglio noto per aver abrogato la disciplina del lavoro accessorio
tramite i c.d. voucher lavoro, ha
interessato anche la disciplina della responsabilità
solidale negli appalti di cui all’art. 29 del D.lgs. 276/2003.
L'appalto, come definito
dall’art 1655 del codice civile, è il contratto col quale una parte assume,
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Il legislatore ha stabilito, a
tutela dei lavoratori impiegati in un appalto di opere o di servizi il principio di responsabilità solidale in
base al quale il committente (o appaltante)
è obbligato in solido con l'appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due
anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento.
La normativa previgente prevedeva che il committente potesse
eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Il decreto Legge n. 25/2017 ha eliminato
il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore in capo al committente, mantenendo comunque
il principio della responsabilità solidale.
Sempre al fine di garantire una
maggior tutela dei lavoratori, il decreto ha
eliminato altresì la possibilità, accordata ai contratti collettivi nazionali
di lavoro nella precedente versione
della disposizione, di poter derogare quanto
disposto dalla legge
in materia di
responsabilità solidale.
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Synergie Legal Dept.
#goodjob
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