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giovedì, marzo 09, 2017

INPS: Circolare 40/2017 indicazioni operative per l’“Incentivo Occupazione Giovani”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un nuovo incentivo denominatoIncentivo Occupazione Giovani” rivolto alle assunzioni di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che siano registrati al “Programma Garanzia Giovani” e pertanto appartenenti alla categoria dei c.d. NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ovvero giovani non inseriti in un percorso di studi o formazione.

L’INPS, a cui compete la completa gestione della Misura, ha pubblicato la Circolare n. 40 del 28/02/2017 in cui vengono fornite le prime indicazioni operative per accedere alla fruizione dell’incentivo.

L’incentivo è riconosciuto a  tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti:  per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi, anche a scopo di somministrazione; per le assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione e per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, nel limite delle risorse specificamente stanziate, che ammontano 200 milioni di euro.
La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate su tutto territorio nazionale, eccetto che nella Provincia Autonoma di Bolzano.

L’incentivo è escluso nel caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio, intermittente e nel caso di assunzioni con contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, eccetto che nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato che è pari ad euro 4.030,00.
Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:
  • il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
  • la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Il bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime “de minimis solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al Programma “Garanzia giovani”.
Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime degli aiuti “de minimis”, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una di queste condizioni:

·         non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
·         non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
·         avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
·         essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

L’incentivo Occupazione Giovani non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Per quanto riguarda il contratto di apprendistato professionalizzante, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per questa particolare tipologia contrattuale, mentre per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per l’apprendistato.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, eccezionalmente anche a tempo determinato. Qualora il contratto di apprendistato “stagionale” abbia una durata pari o superiore a 12 mesi il bonus massimo riconoscibile corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato. Diversamente, nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a 12 mesi, l’importo massimo del beneficio sarà proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.

 Allo scopo di conoscere con certezza la disponibilità delle risorse stanziate prima di effettuare l’ assunzione o la trasformazione, è previsto un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza e per l’ammissione al beneficio:

·         Il datore di lavoro inoltra telematicamente all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo (su modulo che verrà prossimamente pubblicato dall’INPS);

·         l’INPS, verificata l’istanza, comunica in modalità telematica  la prenotazione dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare;

·         Qualora l’istanza di prenotazione venga accolta,  il datore di lavoro, entro 7 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, per accedere all’incentivo dovrà comunicare l’avvenuta assunzione (qualora non effettuata in precedenza).

·         Parimenti, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, presentando una domanda definitiva di ammissione al beneficio;

·         L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’INPS costituirà definitiva ammissione al beneficio.

L’incentivo viene autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus, saranno elaborate dall’INPS secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.




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