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martedì, marzo 07, 2017

INPS: Circolare 41/2017 indicazioni operative per l’“Incentivo occupazione SUD”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito, nell’ambito dei Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO) la Misura "Incentivo occupazione SUD", che ha previsto, in alcune regioni italiane, un incentivo alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante.

I territori interessati dall'incentivo sono le regioni c.d. “meno sviluppate” ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, per le quali il limite delle risorse specificamente stanziate ammonta a 500 milioni di euro, e le regioni c.d. “in transizione” ovvero Abruzzo, Molise e Sardegna, per le quali il limite delle risorse specificamente stanziate ammonta a 30 milioni di euro.

L’INPS, a cui compete la completa gestione della Misura, ha pubblicato la Circolare n. 41 01/03/2017 in cui vengono fornite le prime indicazioni operative per accedere alla fruizione dell’incentivo.

L’incentivo occupazione Sud è rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, e con apprendistato professionalizzante, effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 da parte di datori di lavoro che assumono personale senza esservi tenuti, in raccordo a quanto già previsto in materia di principi generali di fruizione degli incentivi per cui gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (Art. 31, comma 1, lettera a) D.lgs. 151/2015).

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione, l’incentivo spetta a condizione che la prestazione di lavoro si svolga in una regione “meno sviluppata” o “in transizione”, a prescindere dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.

Nel caso di modifica della sede di lavoro, al di fuori delle regioni “incentivate”, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento; diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una regione in transizione verso una regione meno sviluppata o viceversa, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL e fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto. Sono oggetto di agevolazione anche le assunzioni a tempo parziale, in questi casi il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015, in particolare giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni oppure persone con più di 25 anni, purché siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Fatto salvo il caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato, per ottenere l’agevolazione, il lavoratore da assumere non dovrà aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo è escluso nel caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio, intermittente e nel caso di assunzioni con contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, eccezionalmente anche a tempo determinato. Qualora il contratto di apprendistato “stagionale” abbia una durata pari o superiore a 12 mesi il bonus massimo riconoscibile corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, ovvero a 8.060,00 euro. Diversamente, nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a 12 mesi, l’importo massimo del beneficio sarà proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. In alternativa, l’esonero può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis a condizione che l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

L’incentivo occupazione sud non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Per quanto riguarda il contratto di apprendistato professionalizzante, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per questa particolare tipologia contrattuale, mentre per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per l’apprendistato.

Allo scopo di conoscere con certezza la disponibilità delle risorse stanziate prima di effettuare l’ assunzione o la trasformazione, è previsto un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza e per l’ammissione al beneficio:

·         Il datore di lavoro inoltra telematicamente all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo (su modulo che verrà prossimamente pubblicato dall’INPS);

·         l’INPS, verificata l’istanza, comunica in modalità telematica  la prenotazione dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare;

·         Qualora l’istanza di prenotazione venga accolta,  il datore di lavoro, entro 7 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, per accedere all’incentivo dovrà comunicare l’avvenuta assunzione (qualora non effettuata in precedenza).

·         Parimenti, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, presentando una domanda definitiva di ammissione al beneficio;

·         L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’INPS costituirà definitiva ammissione al beneficio.


L’incentivo viene autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus, saranno elaborate dall’INPS secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Per maggiori informazioni Contattaci 
Synergie Legal Dept.

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