Nei settori produttivi in cui la flessibilità delle prestazioni di lavoro
si fa più esigente, e in vista della
futura eliminazione totale o parziale dei voucher lavoro, diventa protagonista una nuova formula di somministrazione a tempo determinato: il
contratto con Monte Ore Garantito.
Che si arrivi o meno ad una revisione totale o parziale della disciplina del lavoro accessorio ad oggi vigente, in termini di soggetti interessati e di importi, sembra dunque opportuno ricordare la modalità sperimentale e flessibile del contratto di somministrazione, disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 (di seguito CCNL A.p.L.), all’articolo 51.
Il contratto di somministrazione con monte ore garantito, il M.O.G., è infatti nato al fine esclusivo di ricondurre altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie, come il lavoro accessorio tramite i voucher, alla somministrazione di lavoro, in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita in particolari settori produttivi (Art. 51, comma 1, CCNL A.p.L.).
Le Parti firmatarie del CCNL A.p.L. hanno a tal fine individuato i settori Ateco del Turismo, Grande Distribuzione, Logistica, Alimentare, Agricoltura, Telecomunicazioni e Servizi alla Persona nei quali, per periodi determinati, è consentito stipulare contratti di somministrazione di lavoro in quei contesti in cui è necessaria la flessibilità.
L’agenzia per il lavoro stipula con il lavoratore un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato di durata minima di 3 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.
Al lavoratore viene garantita una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell’orario di lavoro normale a tempo pieno applicato presso l’azienda utilizzatrice (il monte ore garantito).
Nel contratto di lavoro, oltre al monte ore garantito, viene indicata anche una fascia oraria di riferimento per svolgere la prestazione, secondo la seguente suddivisione:
La fascia
oraria può essere modificata in un momento successivo con il consenso del lavoratore e con un preavviso
minimo di una settimana.
Il contratto di somministrazione con M.O.G., garantisce pertanto sia le esigenze di flessibilità delle aziende utilizzatrici che i diritti dei lavoratori, nel pieno rispetto della disciplina di legge e contratto collettivo, al fine di limitare quei fenomeni border line che espongono a grossi rischi l’attività delle imprese e la tutela dei prestatori di lavoro.
Che si arrivi o meno ad una revisione totale o parziale della disciplina del lavoro accessorio ad oggi vigente, in termini di soggetti interessati e di importi, sembra dunque opportuno ricordare la modalità sperimentale e flessibile del contratto di somministrazione, disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 (di seguito CCNL A.p.L.), all’articolo 51.
Il contratto di somministrazione con monte ore garantito, il M.O.G., è infatti nato al fine esclusivo di ricondurre altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie, come il lavoro accessorio tramite i voucher, alla somministrazione di lavoro, in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita in particolari settori produttivi (Art. 51, comma 1, CCNL A.p.L.).
Le Parti firmatarie del CCNL A.p.L. hanno a tal fine individuato i settori Ateco del Turismo, Grande Distribuzione, Logistica, Alimentare, Agricoltura, Telecomunicazioni e Servizi alla Persona nei quali, per periodi determinati, è consentito stipulare contratti di somministrazione di lavoro in quei contesti in cui è necessaria la flessibilità.
L’agenzia per il lavoro stipula con il lavoratore un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato di durata minima di 3 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.
Al lavoratore viene garantita una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell’orario di lavoro normale a tempo pieno applicato presso l’azienda utilizzatrice (il monte ore garantito).
Nel contratto di lavoro, oltre al monte ore garantito, viene indicata anche una fascia oraria di riferimento per svolgere la prestazione, secondo la seguente suddivisione:
·
antimeridiana (6/14)
·
postmeridiana (14/22)
·
serale notturna (22/6)
·
fascia oraria alternativa: massimo 6 ore da
specificare nel contratto di assunzione.
Il contratto di somministrazione con M.O.G., garantisce pertanto sia le esigenze di flessibilità delle aziende utilizzatrici che i diritti dei lavoratori, nel pieno rispetto della disciplina di legge e contratto collettivo, al fine di limitare quei fenomeni border line che espongono a grossi rischi l’attività delle imprese e la tutela dei prestatori di lavoro.
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