La legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legge
193/2016, è intervenuta a fornire una interpretazione
autentica in tema di determinazione
del reddito dei lavoratori in trasferta e dei trasfertisti.
La disposizione oggetto dell’interpretazione
è il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi
(T.U.I.R.) in materia di indennità e
maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori “trasfertisti”, ovvero a
coloro che sono tenuti per contratto ad espletare attività lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità. Tali
indennità e maggiorazioni di retribuzione, come stabilito dalla stessa
disposizione, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro
ammontare.
Il Legislatore ha stabilito che
il comma 6 dell’art. 51 del T.U.I.R.,
si interpreta nel senso che i lavoratori
a cui si fa riferimento, i trasfertisti, sono quelli per cui coesistano contestualmente
le seguenti caratteristiche:
- la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro (c.d. elemento formale);
- lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (c.d. elemento sostanziale)
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (c.d. elemento retributivo).
L’applicazione del comma 6 dell’art. 51 fa sì che le indennità e le maggiorazioni di
retribuzione spettanti ai lavoratori trasfertisti concorrano a formare il
reddito nella misura del 50% del loro ammontare, diversamente, la fattispecie rientrerà nel comma 5, in campo
di trasferta con l’ applicazione dei relativi limiti territoriali e reddituali.
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