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lunedì, novembre 07, 2016

Disegno di Legge di bilancio 2017: il nuovo esonero contributivo – alternanza scuola lavoro


Il disegno Legge di bilancio 2017, attualmente ancora in “bozza”,  prevede una nuova tipologia di esonero contributivo riferito  alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato, che conseguono a periodi di alternanza scuola lavoro ovvero a  periodi di apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  o di apprendistato di alta  formazione, c.d. “apprendistato duale”.

Le assunzioni agevolate sarebbero quelle presso i datori di lavoro del settore privato decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ad esclusione del lavoro domestico e degli operai del settore agricolo.

L’agevolazione consiste nell'esonero  dal  versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei  premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Le assunzioni agevolate sarebbero quelle avvenute  entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso  il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30% delle  ore  di  alternanza  previste  ai  sensi  dell’art.  1 , comma  33, L. 107/2015, ovvero pari almeno al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del D.lgs. 226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L’esonero contributivo, come descritto, dovrebbe applicarsi altresì ai  datori  di  lavoro  che  assumano  a  tempo  indeterminato,  entro  6  mesi  dall'acquisizione  del  titolo,  gli studenti  che  abbiano  svolto,  presso  il  medesimo datore  di  lavoro,  periodi  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  o  periodi  di apprendistato in alta  formazione.

Il  beneficio  contributivo  sarebbe riconosciuto  nel  limite  massimo  di  spesa  di  7,4 milioni di euro per l’anno 2017; di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018; di 86,9 milioni di euro per l’anno 2019; di 84,0 milioni di euro per l’anno 2020; di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3 milioni  di  euro  per  l’anno  2022. 


Tutto quanto descritto deriva dalla pubblicazione di una prima bozza della legge di Bilancio 2017, segnaleremo le novità “ufficializzate” dalla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.

Per maggiori informazioni Contattaci 
Synergie Legal Dept.

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