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giovedì, ottobre 27, 2016

Lavoro accessorio: pubblicate le istruzioni operative dell’Ispettorato Nazionale del lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la circolare n°1/2016, le istruzioni operative riguardanti i nuovi obblighi di comunicazione relativi al lavoro accessorio (c.d. voucher) come modificati dal decreto legislativo correttivo del Jobs Act n. 185/2016.

Il decreto correttivo del Jobs Act ha infatti introdotto nuovi obblighi di comunicazione a carico dei committenti volti a garantire la piena tracciabilità dei voucher lavoro.

In particolare i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono comunicare mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro:
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • il giorno di inizio della prestazione;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e con le stesse modalità (mediante sms o posta elettronica):
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che nell’ambito dell’attivazione di rapporti di lavoro accessorio, resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei confronti dell’INPS. Il committente, oltre a tale dichiarazione, dovrà inviare una e-mail alla Direzione del lavoro territorialmente competente di cui è possibile trovare gli indirizzi in allegato alla circolare n° 1/2016.

La e-mail di comunicazione, dovrà essere priva di qualsiasi allegato e contenere il codice fiscale e la ragione sociale del committente che andranno riportati nell’oggetto della mail, nonché i dati relativi alla prestazione di lavoro accessorio.


In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, la sanzione amministrativa applicata varia dai 400 ai 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui viene omessa la comunicazione. La circolare n°1/2016 ricorda che anche l’assenza della dichiarazione di inizio attività all’INPS comporta l’applicazione della maxisanzione per il lavoro nero.

L'Ispettorato ha informato altresì che il personale ispettivo terrà in conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi di comunicazione, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.lgs. n. 185/2016 e la circolare n° 1/2016.

Si comunica infine che una maggiore semplificazione degli adempimenti potrà avvenire a seguito dell'emanazione di un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

Per maggiori informazioni Contattaci 
Synergie Legal Dept.

#goodjob

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