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martedì, novembre 22, 2016

Ispettorato nazionale del lavoro: indicazioni operative sull’utilizzazione degli impianti GPS

L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la seconda circolare del 7 novembre 2016, ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta lettura dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come novellato dall’art.  23  del D.lgs.  14  settembre  2015,  n.  151 (c.d. decreto semplificazioni del Jobs Act) in merito all’istallazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate sulle autovetture aziendali.

Lo Statuto dei lavoratori prevede infatti che l’istallazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, debba essere sottoposta ad un accordo di contrattazione collettiva oppure ad una apposita autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Tale procedura “autorizzatoria” non si applica invece agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa nonché agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Al fine di determinare la disciplina di legge applicabile, sarà pertanto necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia finalizzata a rendere la prestazione lavorativa e dunque l’apparecchiatura medesima si configuri come mezzo indispensabile per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto.

La circolare afferma a tal proposito che in linea di massima i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro, e che siano utilizzati per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere organizzativo, produttivo , assicurativo o per garantire la sicurezza del lavoro.

In questi casi, la circolare chiarisce che tali apparecchiature possono dunque essere installate soltanto previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale, ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.


Soltanto in casi del tutto particolari, qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta attuazione della prestazione lavorativa ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche disposizioni di legge o di regolamenti, i sistemi stessi possono essere considerati veri e propri strumenti di lavoro e di conseguenza è possibile prescindere dall’intervento della contrattazione collettiva o dall’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.


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#goodjob

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