L’Ispettorato Nazionale del
lavoro, con la seconda circolare
del 7 novembre 2016, ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta lettura dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori,
come novellato dall’art. 23 del D.lgs.
14 settembre 2015,
n. 151 (c.d. decreto
semplificazioni del Jobs Act) in merito all’istallazione
di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate sulle autovetture
aziendali.
Lo Statuto dei lavoratori prevede
infatti che l’istallazione di impianti
audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, debba essere sottoposta
ad un accordo di contrattazione collettiva oppure ad una apposita
autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Tale procedura “autorizzatoria” non si applica
invece agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa nonché agli strumenti di registrazione degli accessi e delle
presenze.
Al fine di determinare la
disciplina di legge applicabile, sarà pertanto necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di
localizzazione satellitare GPS sia finalizzata a rendere la prestazione
lavorativa e dunque l’apparecchiatura medesima si configuri come mezzo indispensabile per adempiere la
prestazione lavorativa dedotta in contratto.
La circolare afferma a tal proposito che in linea di massima i sistemi
di geolocalizzazione rappresentino un elemento aggiunto agli strumenti di
lavoro, e che siano utilizzati per rispondere ad esigenze ulteriori di
carattere organizzativo, produttivo , assicurativo o per garantire la sicurezza
del lavoro.
In questi casi, la circolare
chiarisce che tali apparecchiature possono dunque essere installate soltanto previo accordo stipulato con la
rappresentanza sindacale, ovvero, in assenza di tale accordo, previa
autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Soltanto in casi del tutto particolari, qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la
concreta attuazione della prestazione lavorativa ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche
disposizioni di legge o di regolamenti, i sistemi stessi possono essere considerati veri e propri strumenti di
lavoro e di conseguenza è possibile prescindere dall’intervento della
contrattazione collettiva o dall’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del
lavoro.
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Synergie Legal Dept.
#goodjob
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