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giovedì, dicembre 15, 2016

Trasfertismo e trasferta: interpretazione autentica sulla determinazione del reddito di lavoratori

La legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legge 193/2016, è intervenuta a fornire una interpretazione autentica in tema di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e dei trasfertisti.

La disposizione oggetto dell’interpretazione è il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) in materia di indennità e maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori “trasfertisti”, ovvero a coloro che sono tenuti per contratto ad espletare attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità. Tali indennità e maggiorazioni di retribuzione, come stabilito dalla stessa disposizione, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Il Legislatore ha stabilito che il comma 6 dell’art. 51 del T.U.I.R., si interpreta nel senso che i lavoratori a cui si fa riferimento, i trasfertisti, sono quelli per cui coesistano contestualmente le seguenti caratteristiche:

  • la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro (c.d. elemento formale);
  • lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (c.d. elemento sostanziale)
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (c.d. elemento retributivo). 
Ai  lavoratori il cui rapporto non possa vantare la contestuale presenza delle condizioni formali, sostanziali e retributive espressamente indicate dalla disposizione interpretativa, non sarà applicabile il comma 6 dell’art. 51 del T.U.I.R., ma sarà riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 dell’ articolo 51 del T.U.I.R..

L’applicazione del comma 6 dell’art. 51 fa sì che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori trasfertisti concorrano a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, diversamente, la fattispecie rientrerà nel comma 5, in campo di trasferta con l’ applicazione dei relativi limiti territoriali e reddituali.


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