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mercoledì, novembre 16, 2016

Caporalato: in vigore la legge sul contrasto ai fenomeni del lavoro nero

Il 4 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (c.d. legge contro il caporalato).

Gli aspetti principali del provvedimento riguardano la riformulazione della fattispecie di reato che integra il fenomeno del caporalato ed il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale oggi  possono aderire anche le agenzie per il lavoro.

La legge 199/2016 riscrive in primis l’articolo 603–bis del codice penale sulla intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, introducendo una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori: è sanzionato infatti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (intermediazione); e chiunque  utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sopra elencati sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica invece la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Il legislatore ha altresì posto a disposizione degli operatori nuovi strumenti finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato, come ad esempio il rafforzamento dell'istituto della confisca e la concessione di attenuanti in caso di collaborazione con le autorità.

Potenziata la Rete del lavoro agricolo di qualità, uno strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, così definite in base ai criteri specificamente elencati dalla legge, primi tra tutti, non aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale oppure non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché le agenzie per il lavoro autorizzate.

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro, delle politiche agricole, dell'economia e dell'interno; dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dell'Agenzia delle entrate; dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed infine da un rappresentante dell'INPS che presiede la  cabina di regia.

La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni, che promuovono a livello territoriale diverse iniziative volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, ed al miglioramento delle condizioni di trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli enti locali.


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Synergie Legal Dept.

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