Il 4 novembre 2016 è entrata in
vigore la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo (c.d. legge contro il caporalato).
Gli aspetti principali del
provvedimento riguardano la riformulazione
della fattispecie di reato che integra il fenomeno del caporalato ed il potenziamento
della Rete del lavoro agricolo di
qualità, alla quale oggi possono
aderire anche le agenzie per il lavoro.
La legge 199/2016 riscrive in primis l’articolo 603–bis
del codice penale sulla intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, introducendo
una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o
intimidatori: è sanzionato infatti con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun
lavoratore reclutato, chiunque recluta
manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei
lavoratori (intermediazione); e chiunque utilizza,
assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione,
sottoponendo i lavoratori a condizioni
di sfruttamento ed approfittando del
loro stato di bisogno.
Se i fatti sopra elencati sono commessi mediante violenza o minaccia,
si applica invece la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da
1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Il legislatore ha altresì posto a disposizione degli operatori nuovi strumenti
finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato, come ad esempio il rafforzamento
dell'istituto della confisca e la concessione di attenuanti in caso di
collaborazione con le autorità.
Potenziata la Rete del lavoro agricolo di qualità, uno strumento di
controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, alla quale possono
essere iscritte le imprese agricole più
virtuose, così definite in base ai criteri specificamente elencati dalla
legge, primi tra tutti, non aver riportato
condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale oppure non essere state destinatarie, negli ultimi tre
anni, di sanzioni amministrative, per violazioni in materia di lavoro,
legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse.
Alla Rete del lavoro agricolo di qualità
possono aderire attraverso la stipula di
apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti
dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché
le agenzie per il lavoro autorizzate.
Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta dai
rappresentanti dei Ministeri del lavoro, delle politiche agricole, dell'economia
e dell'interno; dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dell'Agenzia delle
entrate; dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; della
Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed
infine da un rappresentante dell'INPS
che presiede la cabina di regia.
La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni, che promuovono a livello
territoriale diverse iniziative volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, ed al
miglioramento delle condizioni di trasporto dei lavoratori fino al luogo di
lavoro, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli enti locali.
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Synergie Legal Dept.
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