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lunedì, novembre 07, 2016

Disegno di Legge di bilancio 2017: il nuovo esonero contributivo – alternanza scuola lavoro


Il disegno Legge di bilancio 2017, attualmente ancora in “bozza”,  prevede una nuova tipologia di esonero contributivo riferito  alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato, che conseguono a periodi di alternanza scuola lavoro ovvero a  periodi di apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  o di apprendistato di alta  formazione, c.d. “apprendistato duale”.

Le assunzioni agevolate sarebbero quelle presso i datori di lavoro del settore privato decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ad esclusione del lavoro domestico e degli operai del settore agricolo.

L’agevolazione consiste nell'esonero  dal  versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei  premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Le assunzioni agevolate sarebbero quelle avvenute  entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso  il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30% delle  ore  di  alternanza  previste  ai  sensi  dell’art.  1 , comma  33, L. 107/2015, ovvero pari almeno al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del D.lgs. 226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L’esonero contributivo, come descritto, dovrebbe applicarsi altresì ai  datori  di  lavoro  che  assumano  a  tempo  indeterminato,  entro  6  mesi  dall'acquisizione  del  titolo,  gli studenti  che  abbiano  svolto,  presso  il  medesimo datore  di  lavoro,  periodi  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  o  periodi  di apprendistato in alta  formazione.

Il  beneficio  contributivo  sarebbe riconosciuto  nel  limite  massimo  di  spesa  di  7,4 milioni di euro per l’anno 2017; di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018; di 86,9 milioni di euro per l’anno 2019; di 84,0 milioni di euro per l’anno 2020; di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3 milioni  di  euro  per  l’anno  2022. 


Tutto quanto descritto deriva dalla pubblicazione di una prima bozza della legge di Bilancio 2017, segnaleremo le novità “ufficializzate” dalla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.

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giovedì, ottobre 27, 2016

Lavoro accessorio: pubblicate le istruzioni operative dell’Ispettorato Nazionale del lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la circolare n°1/2016, le istruzioni operative riguardanti i nuovi obblighi di comunicazione relativi al lavoro accessorio (c.d. voucher) come modificati dal decreto legislativo correttivo del Jobs Act n. 185/2016.

Il decreto correttivo del Jobs Act ha infatti introdotto nuovi obblighi di comunicazione a carico dei committenti volti a garantire la piena tracciabilità dei voucher lavoro.

In particolare i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono comunicare mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro:
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • il giorno di inizio della prestazione;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e con le stesse modalità (mediante sms o posta elettronica):
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che nell’ambito dell’attivazione di rapporti di lavoro accessorio, resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei confronti dell’INPS. Il committente, oltre a tale dichiarazione, dovrà inviare una e-mail alla Direzione del lavoro territorialmente competente di cui è possibile trovare gli indirizzi in allegato alla circolare n° 1/2016.

La e-mail di comunicazione, dovrà essere priva di qualsiasi allegato e contenere il codice fiscale e la ragione sociale del committente che andranno riportati nell’oggetto della mail, nonché i dati relativi alla prestazione di lavoro accessorio.


In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, la sanzione amministrativa applicata varia dai 400 ai 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui viene omessa la comunicazione. La circolare n°1/2016 ricorda che anche l’assenza della dichiarazione di inizio attività all’INPS comporta l’applicazione della maxisanzione per il lavoro nero.

L'Ispettorato ha informato altresì che il personale ispettivo terrà in conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi di comunicazione, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.lgs. n. 185/2016 e la circolare n° 1/2016.

Si comunica infine che una maggiore semplificazione degli adempimenti potrà avvenire a seguito dell'emanazione di un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

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venerdì, ottobre 14, 2016

Assolavoro: è legittimo attivare contratti di apprendistato “duale” in somministrazione

La circolare n. 06/2016 di Assolavoro, l’associazione nazionale di categoria delle Agenzie per il lavoro, si è pronunciata sulla possibilità di attivare legittimamente contratti di apprendistato di primo e terzo livello in somministrazione presso le Agenzie per il Lavoro associate.

Assolavoro ha chiarito che sebbene il Contratto Collettivo Nazionale per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro disciplini sistematicamente soltanto l’apprendistato professionalizzante (o di secondo livello), è possibile attivare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (o di primo livello) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (o di terzo livello).

La possibilità di attivare contratti di apprendistato duale, è data in particolare dall’articolo 42 del D.lgs. 81/2015, il “codice dei contratti” del Jobs Act, in cui si prevede che la disciplina generale del contratto di apprendistato sia rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Pertanto, anche se non contemplati dal contratto collettivo nazionale di categoria, i contratti di apprendistato duale in somministrazione possono essere attivati in ragione della presenza di accordi interconfederali che ne prevedano una disciplina.

Nel caso delle Agenzie per il lavoro associate ad Assolavoro, ciò è possibile grazie all’accordo interconfederale del 18 maggio 2016 tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, dove peraltro si precisa che, ove non ancora oggetto di una specifica  regolamentazione da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, i contratti di apprendistato di primo e terzo livello possono  fare riferimento alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dagli stessi.


Quindi, in conclusione, nel caso delle Agenzie per il lavoro associate ad Assolavoro  è possibile attivare contratti di apprendistato duale legittimamente facendo riferimento, per il momento, alla disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 sul contratto di apprendistato professionalizzante.

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mercoledì, ottobre 12, 2016

Jobs Act: entrato in vigore il Decreto correttivo

Il 07 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi del Jobs Act.
Le tematiche affrontate dal decreto sono diverse, procediamo ad esporre schematicamente le principali novità sugli argomenti di maggior interesse per i nostri lettori.

Lavoro accessorio:

Dall’ 8 ottobre 2016 è scattata la c.d. “stretta sui Voucher”:

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono comunicare mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro:

i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine (almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione) e con le stesse modalità (mediante sms o posta elettronica):
i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

In caso di violazione degli obblighi sopra riportati, la sanzione amministrativa applicata varia dai 400 ai 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui viene omessa la comunicazione. 

Apprendistato “di primo livello”:

I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, (il c.d. Testo Unico sull’apprendistato, abrogato dal codice dei contratti del Jobs Act), che siano ancora  in corso alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Apprendistato “di terzo livello”:

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, non è dunque più necessario un accordo tra le suddette parti.

Inoltre, in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca viene rimessa alla disciplina di cui al decreto interministeriale 12 ottobre 2015 (Definizione   degli   standard   formativi   dell'apprendistato   e   criteri generali   per   la   realizzazione   dei   percorsi   di   apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale, le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Diritto al lavoro delle persone disabili:

Il decreto 185/2016 è intervenuto anche sul Decreto legislativo 151/2015, e di rimando sulla legge 68/1999 in merito al collocamento mirato delle persone disabili.

In particolare il decreto stabilisce che possono essere computati all’interno della c.d. “quota di riserva” anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, che presentino una capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60%, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

Interessato dalle modifiche del decreto anche l’apparato sanzionatorio della legge 68/1999:

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo assuntivo, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota di riserva, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di una somma pari a cinque volte  la misura del  contributo  esonerativo di  cui  all'articolo  5,  comma 3-bis della stessa legge 68/1999 (il contributo esonerativo è pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato). Tale sanzione è diffidabile ex art. 13 D.lgs. 124/2004. La  diffida prevede,  in  relazione  alla  quota  d'obbligo   non   coperta,   la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione  o la  stipulazione  del  contratto  di  lavoro  con  la   persona   con disabilità avviata dagli uffici.
Gli importi delle sanzioni amministrative previste per le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi assuntivi, sono adeguate con cadenza quinquennale attraverso un decreto del Ministro del Lavoro.

Dimissioni telematiche:

La procedura delle dimissioni telematiche come stabilita dall’art. 26 del D.lgs. 151/2015 non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il decreto 185/2016 è infine intervenuto inserendo all’interno dell’elenco degli enti abilitati a supportare i lavoratori nella procedura di dimissioni telematiche anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.


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lunedì, ottobre 03, 2016

Pubblicato lo Schema di decreto legislativo correttivo del Jobs Act: in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2016 ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi attuativi dell’ultima riforma del mercato del lavoro, nota a tutti come Jobs Act.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale: diverse sono le tematiche affrontate dallo schema di decreto, riportiamo di seguito le novità di maggior interesse previste per ciascun decreto del Jobs Act.

1. Codice dei contratti (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

Le integrazioni apportate al c.d. Codice dei contratti del Jobs Act riguardano alcuni chiarimenti in tema di contratti di apprendistato e rilevanti modifiche in tema di lavoro accessorio, ovvero il lavoro tramite voucher, al fine di garantire la piena tracciabilità degli stessi.

Lo schema di decreto prevede a tal fine che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrano a prestazioni di lavoro accessorio, comunichino, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione di lavoro accessorio. I committenti imprenditori agricoli sono invece tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.


2. Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

Il decreto correttivo riguarda schematicamente questi temi:
possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in contratti di solidarietà “espansivi”;
riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro;
NASpI;
risorse finanziarie non spese da parte di regioni e province autonome;
finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia;
interventi di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate.

3. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva e riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Decreti Legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e 150)

Il decreto chiarisce alcuni aspetti riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, dell’ISFOL e dell’ANPAL.

4. Decreto “semplificazioni” (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151)

Il decreto correttivo reca alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina dell’assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ed alla disciplina delle dimissioni telematiche.

In merito alla procedura di dimissioni telematiche, si chiarisce che quest’ultima non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il decreto inserisce infine, come da più parti auspicato, i consulenti del lavoro tra  i soggetti abilitati a supportare i lavoratore nella procedura di dimissioni online.

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martedì, settembre 20, 2016

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo: spetta anche per i lavoratori somministrati

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’Interpello di una Società esercente attività di progettazione e sviluppo interessata perciò ad usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 3 del D.L. 145/2013 “Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”.

Il quesito della Società riguarda la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per il personale inserito in azienda mediante contratto di somministrazione tramite Agenzie per il lavoro autorizzate.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’ impresa richiedente con la risoluzione/E del 19/07/2016 fornendo un parere di cui riportiamo brevemente il contenuto.

L’articolo 3 del D.L. 145/2013 riconosce alle imprese che effettuano  investimenti  in  attività  di  ricerca  e  sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in misura  pari  al  25% o alternativamente al  50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Tra le categorie di costi ammissibili indicate dalla norma vi sono anche quelle per “personale altamente qualificato” impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo.

Il decreto attuativo del 27  maggio 2015   del Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico, ha specificato che nella categoria di spese per personale  altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione sono ricompresi:

1)  i  costi per il personale dipendente dell’impresa, con esclusione del  personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

2) i  costi  per  il  personale  in  rapporto  di  collaborazione  con  l’impresa,  a  condizione  che  svolga  la  propria  attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria;
Per  quanto  riguarda  la  prima  categoria  di  costi,  una precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E del 16 marzo 2016) ha chiarito che il primo requisito consiste nella presenza di un rapporto di lavoro da  cui  derivi reddito  di  lavoro dipendente.

Per quanto riguarda, invece, il personale altamente qualificato in rapporto di collaborazione con l’impresa, il decreto attuativo ha sottoposto l’agevolazione alla condizione che il collaboratoresvolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa”.

L’Agenzia delle Entrate ha a tal proposito specificato la volontà  di  estendere  il beneficio  a  tutte  le  forme  di  lavoro  mediante  le  quali  il  personale qualificato possa svolgere attività di ricerca alle dipendenze dell’impresa, ed in particolare che presti la propria attività presso le strutture dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, per rispondere al quesito dell’azienda interpellante, ha  sottolineato che se da un punto di vista formale il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore ed Agenzia per il Lavoro, da un punto di vista sostanziale il lavoratore presta la propria attività presso l’azienda utilizzatrice.

Ed inoltre dal  punto  di  vista  contabile, l’impresa  utilizzatrice,  secondo  la  nuova  versione  del  principio  contabile che valorizza il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, iscrive i costi derivanti dalla somministrazione di lavoro nella voce B.9 del conto economico  “costi per il personale” che comprende tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato pertanto il profilo dell’utilizzatore quale datore di lavoro “reale” del lavoratore somministrato, inserito fattivamente nell’organizzazione aziendale nell’attività di ricerca.


Pertanto i costi  sostenuti  dall’Azienda   nella   veste  di  utilizzatore possono  considerarsi rientranti   tra   quelli   per   personale   altamente qualificato, eleggibili al credito di imposta, a condizione che sussistano i presupposti per accedere al beneficio e che detti  lavoratori partecipino  effettivamente  all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.

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martedì, agosto 30, 2016

Il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi: attuazione della direttiva 2014/67/UE

Il 21 luglio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 attuativo della Direttiva 2014/67/UE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Il decreto, recependo molte delle istanze promosse sul tema da Assolavoro (Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro), regolamenta la disciplina del c.d. distacco transfrontaliero, ovvero quel fenomeno per cui le imprese stabilite in un altro Stato membro, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo.

Il lavoratore distaccato è definito infatti dal decreto come “il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”.

Il distacco transfrontaliero ha in passato prestato il fianco ad una applicazione illegittima dell’istituto con casi frequenti di “distacco” di manodopera a basso costo a scapito sia dei lavoratori che delle aziende colpite da  pratiche di concorrenza sleale.

L’obiettivo del decreto, regolamentando questa particolare fattispecie normativa, è dunque quello di garantire la legittimità del distacco transfrontaliero al fine di scongiurare fenomeni di dumping nei confronti delle aziende italiane.

Il decreto si applica anche alle Agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia: in questi casi non è richiesta l’autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all’Art. 4 D.lgs. 276/2003 alle Agenzie di somministrazione che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall’autorità competente di un altro Stato membro.

Per quanto riguarda i lavoratori somministrati trova espressa applicazione il codice dei contratti del Jobs Act nei seguenti punti:

·         Per tutta la durata della missione i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
·         L'utilizzatore è obbligato in solido con il  somministratore  a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a  versare  i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa  verso il somministratore.

Il decreto 136/2016, a garanzia dell’autenticità del distacco, prevede pertanto la valutazione complessiva degli elementi della fattispecie al controllo degli organi di vigilanza disponendo altresì, nei casi di violazione, una severa disciplina sanzionatoria.

Nei casi  in  cui  il  distacco  in  favore  di  un'impresa stabilita  in  Italia  non  risulti  autentico,  il   lavoratore   è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto  che  ne ha utilizzato la prestazione, con l’applicazione di severe sanzioni, di seguito gli estratti del decreto: “l'ammontare della sanzione  non può essere inferiore a 5.000 euro ne' superiore a 50.000  euro” e casi  in  cui  il  distacco  non  autentico  riguardi  i  minori,  il distaccante e il  soggetto  che  ha  utilizzato  la  prestazione  dei lavoratori distaccati sono puniti con “la  pena  dell'arresto  fino  a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo”.

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