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mercoledì, ottobre 12, 2016

Jobs Act: entrato in vigore il Decreto correttivo

Il 07 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi del Jobs Act.
Le tematiche affrontate dal decreto sono diverse, procediamo ad esporre schematicamente le principali novità sugli argomenti di maggior interesse per i nostri lettori.

Lavoro accessorio:

Dall’ 8 ottobre 2016 è scattata la c.d. “stretta sui Voucher”:

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono comunicare mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro:

i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine (almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione) e con le stesse modalità (mediante sms o posta elettronica):
i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

In caso di violazione degli obblighi sopra riportati, la sanzione amministrativa applicata varia dai 400 ai 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui viene omessa la comunicazione. 

Apprendistato “di primo livello”:

I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, (il c.d. Testo Unico sull’apprendistato, abrogato dal codice dei contratti del Jobs Act), che siano ancora  in corso alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Apprendistato “di terzo livello”:

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, non è dunque più necessario un accordo tra le suddette parti.

Inoltre, in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca viene rimessa alla disciplina di cui al decreto interministeriale 12 ottobre 2015 (Definizione   degli   standard   formativi   dell'apprendistato   e   criteri generali   per   la   realizzazione   dei   percorsi   di   apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale, le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Diritto al lavoro delle persone disabili:

Il decreto 185/2016 è intervenuto anche sul Decreto legislativo 151/2015, e di rimando sulla legge 68/1999 in merito al collocamento mirato delle persone disabili.

In particolare il decreto stabilisce che possono essere computati all’interno della c.d. “quota di riserva” anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, che presentino una capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60%, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

Interessato dalle modifiche del decreto anche l’apparato sanzionatorio della legge 68/1999:

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo assuntivo, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota di riserva, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di una somma pari a cinque volte  la misura del  contributo  esonerativo di  cui  all'articolo  5,  comma 3-bis della stessa legge 68/1999 (il contributo esonerativo è pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato). Tale sanzione è diffidabile ex art. 13 D.lgs. 124/2004. La  diffida prevede,  in  relazione  alla  quota  d'obbligo   non   coperta,   la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione  o la  stipulazione  del  contratto  di  lavoro  con  la   persona   con disabilità avviata dagli uffici.
Gli importi delle sanzioni amministrative previste per le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi assuntivi, sono adeguate con cadenza quinquennale attraverso un decreto del Ministro del Lavoro.

Dimissioni telematiche:

La procedura delle dimissioni telematiche come stabilita dall’art. 26 del D.lgs. 151/2015 non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il decreto 185/2016 è infine intervenuto inserendo all’interno dell’elenco degli enti abilitati a supportare i lavoratori nella procedura di dimissioni telematiche anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.


Per maggiori informazioni Contattaci 
Synergie Legal Dept.

#goodjob

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