Il 21 luglio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 attuativo della Direttiva 2014/67/UE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
Il decreto, recependo molte delle istanze promosse sul tema da Assolavoro (Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro), regolamenta la disciplina del c.d. distacco transfrontaliero, ovvero quel fenomeno per cui le imprese stabilite in un altro Stato membro, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo.
Il lavoratore distaccato è definito infatti dal decreto come “il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”.
Il distacco transfrontaliero ha in passato prestato il fianco ad una applicazione illegittima dell’istituto con casi frequenti di “distacco” di manodopera a basso costo a scapito sia dei lavoratori che delle aziende colpite da pratiche di concorrenza sleale.
L’obiettivo del decreto, regolamentando questa particolare fattispecie normativa, è dunque quello di garantire la legittimità del distacco transfrontaliero al fine di scongiurare fenomeni di dumping nei confronti delle aziende italiane.
Il decreto si applica anche alle Agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia: in questi casi non è richiesta l’autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all’Art. 4 D.lgs. 276/2003 alle Agenzie di somministrazione che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall’autorità competente di un altro Stato membro.
Per quanto riguarda i lavoratori somministrati trova espressa applicazione il codice dei contratti del Jobs Act nei seguenti punti:
· Per tutta la durata della missione i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
· L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Il decreto 136/2016, a garanzia dell’autenticità del distacco, prevede pertanto la valutazione complessiva degli elementi della fattispecie al controllo degli organi di vigilanza disponendo altresì, nei casi di violazione, una severa disciplina sanzionatoria.
Nei casi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con l’applicazione di severe sanzioni, di seguito gli estratti del decreto: “l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro ne' superiore a 50.000 euro” e casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con “la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo”.
Il decreto, recependo molte delle istanze promosse sul tema da Assolavoro (Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro), regolamenta la disciplina del c.d. distacco transfrontaliero, ovvero quel fenomeno per cui le imprese stabilite in un altro Stato membro, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo.
Il lavoratore distaccato è definito infatti dal decreto come “il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”.
Il distacco transfrontaliero ha in passato prestato il fianco ad una applicazione illegittima dell’istituto con casi frequenti di “distacco” di manodopera a basso costo a scapito sia dei lavoratori che delle aziende colpite da pratiche di concorrenza sleale.
L’obiettivo del decreto, regolamentando questa particolare fattispecie normativa, è dunque quello di garantire la legittimità del distacco transfrontaliero al fine di scongiurare fenomeni di dumping nei confronti delle aziende italiane.
Il decreto si applica anche alle Agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia: in questi casi non è richiesta l’autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all’Art. 4 D.lgs. 276/2003 alle Agenzie di somministrazione che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall’autorità competente di un altro Stato membro.
Per quanto riguarda i lavoratori somministrati trova espressa applicazione il codice dei contratti del Jobs Act nei seguenti punti:
· Per tutta la durata della missione i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
· L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Il decreto 136/2016, a garanzia dell’autenticità del distacco, prevede pertanto la valutazione complessiva degli elementi della fattispecie al controllo degli organi di vigilanza disponendo altresì, nei casi di violazione, una severa disciplina sanzionatoria.
Nei casi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con l’applicazione di severe sanzioni, di seguito gli estratti del decreto: “l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro ne' superiore a 50.000 euro” e casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con “la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo”.
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