L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la circolare n°1/2016, le istruzioni operative riguardanti i nuovi obblighi di comunicazione
relativi al lavoro accessorio (c.d. voucher) come modificati dal decreto legislativo correttivo del Jobs Act
n. 185/2016.
Il decreto correttivo del Jobs Act ha
infatti introdotto nuovi obblighi di comunicazione a carico dei committenti
volti a garantire la piena tracciabilità
dei voucher lavoro.
In particolare i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che
ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono comunicare mediante sms o posta elettronica,
almeno 60 minuti prima dell'inizio della
prestazione, alla sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti
imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell'inizio della
prestazione e con le stesse modalità (mediante sms o posta elettronica):
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito
che nell’ambito dell’attivazione di rapporti di lavoro accessorio, resta ferma
la dichiarazione di inizio attività
da parte del committente nei confronti dell’INPS. Il committente,
oltre a tale dichiarazione, dovrà inviare
una e-mail alla Direzione del lavoro territorialmente competente di cui è possibile
trovare gli indirizzi in allegato alla
circolare n° 1/2016.
La
e-mail di comunicazione, dovrà essere priva di qualsiasi allegato e contenere
il codice fiscale e la ragione sociale del committente che
andranno riportati nell’oggetto della mail, nonché i dati relativi alla prestazione di lavoro accessorio.
In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione, la sanzione
amministrativa applicata varia dai 400
ai 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui viene omessa la
comunicazione. La circolare n°1/2016 ricorda che anche l’assenza della dichiarazione di inizio attività all’INPS comporta
l’applicazione della maxisanzione per il
lavoro nero.
L'Ispettorato ha informato altresì che
il personale ispettivo terrà in conto, in relazione alla attività di vigilanza
sul rispetto dei nuovi obblighi di comunicazione, l'assenza di indicazioni
operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.lgs. n. 185/2016
e la circolare n° 1/2016.
Si comunica infine che una maggiore
semplificazione degli adempimenti potrà avvenire a seguito dell'emanazione di un apposito decreto con il quale il
Ministero del Lavoro potrà definire l'utilizzo del sistema di comunicazione
tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.
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