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giovedì, marzo 10, 2016

Dal 12 Marzo via alla nuova procedura “semplificata” per dimettersi.


Il decreto semplificazioni del Jobs Act, il D.lgs. 151/2015, a partire dal 12 Marzo 2016 e con la finalità dichiarata dal Ministero del Lavoro di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” rende totalmente telematica per i lavoratori dipendenti del settore privato, la procedura per rassegnare le proprie le dimissioni.

I lavoratori coinvolti potranno rassegnare le proprie dimissioni, pena l’inefficacia delle stesse, esclusivamente tramite la procedura online descritta dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015.
La nuova procedura pertanto comporta l’inefficacia di qualunque tipo di comunicazione di dimissioni proveniente dal lavoratore diversa da quella telematica.
Il procedimento telematico di dimissioni potrà essere posto in essere direttamente dal lavoratore oppure tramite i soggetti abilitati per legge a supportare il lavoratore.
Il lavoratore dovrà compilare sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it  il modulo appositamente predisposto per le dimissioni, contenente i campi per inserire i dati: del lavoratore stesso, del datore di lavoro, nonché l’indicazione del rapporto di lavoro e del tipo di recesso dallo stesso: dimissioni, risoluzione consensuale o revoca delle dimissioni.
Il lavoratore potrà compilare il modulo solo se in possesso delle credenziali di accesso che sono:

             PIN I.N.P.S.: se il lavoratore non è in possesso di tale pin, potrà richiederlo  accedendo al portale www.inps.it seguendo l’apposita procedura di richiesta.
             UTENZA ClicLavoro: se il lavoratore non è in possesso di tale utenza potrà crearla accedendo al portale www.cliclavoro.gov.it.
Una volta completata la procedura telematica, il datore di lavoro riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica certificata la comunicazione delle dimissioni.
I soggetti abilitati a supportare il lavoratore nella procedura di dimissioni sono espressamente previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015, in particolare sono: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione.
Il lavoratore potrà rivolgersi a tali soggetti che, con la propria utenza ClicLavoro, una volta accertata l’identità del lavoratore, accederanno alle funzionalità del sito.
Il lavoratore in questo caso non dovrà fornirsi del PIN I.N.P.S. e dell’ UTENZA ClicLavoro; il soggetto abilitato provvederà alla trasmissione del modulo cui seguirà la notifica in DTL e invio della pec al datore di lavoro.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni, il lavoratore può direttamente o tramite i soggetti abilitati, revocare le dimissioni mediante la medesima procedura telematica utilizzata per comunicare le dimissioni, compilando gli appositi campi riguardanti la revoca.
Restano esclusi dalla nuova procedura telematica: le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza, ed i lavoratori genitori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, che continueranno a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale presso la Direzione del lavoro competente per territorio; i lavoratori domestici (es.: baby sitter, colf e badanti); i lavoratori che presentano le dimissioni o la risoluzione  consensuale all’interno di un verbale conciliativo predisposto nelle sedi c.d. protette: Direzione territoriale del lavoro, Sindacato o Commissione di certificazione.
Aspre sanzioni amministrative sono previste  per i datori di lavoro che alterino i moduli di dimissioni: dai 5.000 a 30.000 euro, l'accertamento e l'irrogazione di tali sanzioni competono alle Direzioni territoriali del lavoro.

Per maggiori informazioni CONTATTATECI
 
Synergie Legal Dept.
 
#Goodjob

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