Il decreto semplificazioni del Jobs Act, il D.lgs. 151/2015, a partire dal 12 Marzo 2016 e con la finalità dichiarata dal Ministero del Lavoro di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” rende totalmente telematica per i lavoratori dipendenti del settore privato, la procedura per rassegnare le proprie le dimissioni.
I lavoratori coinvolti potranno
rassegnare le proprie dimissioni, pena l’inefficacia delle stesse, esclusivamente
tramite la procedura online
descritta dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15
dicembre 2015.
La nuova procedura pertanto
comporta l’inefficacia di qualunque tipo
di comunicazione di dimissioni proveniente dal lavoratore diversa da quella
telematica.
Il procedimento telematico di
dimissioni potrà essere posto in essere direttamente dal lavoratore oppure tramite
i soggetti abilitati per legge a supportare il lavoratore.
Il lavoratore dovrà compilare sul sito del Ministero del Lavoro
www.lavoro.gov.it il modulo
appositamente predisposto per le dimissioni, contenente i campi per inserire i
dati: del lavoratore stesso, del datore di lavoro, nonché l’indicazione
del rapporto di lavoro e del tipo di
recesso dallo stesso: dimissioni,
risoluzione consensuale o revoca delle dimissioni.
Il lavoratore potrà compilare il
modulo solo se in possesso delle credenziali
di accesso che sono:
• PIN I.N.P.S.: se il lavoratore non è in
possesso di tale pin, potrà richiederlo
accedendo al portale www.inps.it seguendo l’apposita procedura di
richiesta.
• UTENZA ClicLavoro: se il lavoratore non
è in possesso di tale utenza potrà crearla accedendo al portale
www.cliclavoro.gov.it.
Una volta completata la procedura
telematica, il datore di lavoro riceverà al proprio indirizzo di posta
elettronica certificata la comunicazione delle dimissioni.
I soggetti abilitati a supportare il lavoratore nella procedura di
dimissioni sono espressamente previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015, in particolare sono: patronati, organizzazioni sindacali, enti
bilaterali, commissioni di
certificazione.
Il lavoratore potrà rivolgersi a
tali soggetti che, con la propria utenza ClicLavoro, una volta accertata
l’identità del lavoratore, accederanno alle funzionalità del sito.
Il lavoratore in questo caso non
dovrà fornirsi del PIN I.N.P.S. e dell’ UTENZA ClicLavoro; il soggetto
abilitato provvederà alla trasmissione del modulo cui seguirà la notifica in
DTL e invio della pec al datore di lavoro.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni,
il lavoratore può direttamente o tramite i soggetti abilitati, revocare le dimissioni mediante la
medesima procedura telematica utilizzata per comunicare le dimissioni,
compilando gli appositi campi riguardanti la revoca.
Restano esclusi dalla nuova procedura telematica: le lavoratrici,
durante il periodo di gravidanza, ed i lavoratori genitori durante i primi tre
anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore
adottato o in affidamento, che continueranno a convalidare le dimissioni o la
risoluzione consensuale presso la Direzione del lavoro competente per
territorio; i lavoratori domestici (es.: baby sitter, colf e badanti); i
lavoratori che presentano le dimissioni o la risoluzione consensuale all’interno di un verbale
conciliativo predisposto nelle sedi c.d. protette: Direzione territoriale del
lavoro, Sindacato o Commissione di certificazione.
Aspre sanzioni amministrative sono previste per i datori di lavoro che alterino i moduli
di dimissioni: dai 5.000 a 30.000 euro, l'accertamento e l'irrogazione di
tali sanzioni competono alle Direzioni territoriali del lavoro.
Per maggiori informazioni CONTATTATECI
Synergie Legal Dept.
#Goodjob
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