Da oggi e nelle prossime
settimane approfondiremo alcuni istituti dedicati ai giovani, alla formazione e
a come facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Partiamo con i Tirocini!
La Commissione Europea,
nell’ambito della strategia Europa 2020, ha posto l’accento sulla
qualificazione del tirocinio quale canale di inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro.
L’ Italia ha recepito gli input europei con l’ Accordo
Stato-Regioni del Gennaio 2013 (in attuazione della legge 92/2012, c.d. “L.
Fornero”). Le Linee guida approvate in
sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno fornito un quadro di riferimento comune
ed alcuni principi guida per la regolamentazione dei tirocini, declinati successivamente
in modo peculiare dalle singole Regioni e Province Autonome.
Cosa sono i tirocini?
Forse è più semplice partire da
cosa non sono: i tirocini non sono
rapporti di lavoro.
Il tirocinio è infatti una misura
formativa di politica attiva la cui funzione è quella di fornire conoscenze e competenze funzionali all’inserimento nel mondo
del lavoro.
Regioni e Province autonome nelle
Linee Guida del 2013 hanno concordato su due principi guida:
·
il tirocinio non può essere utilizzato per
tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo
formativo;
·
i tirocinanti non possono sostituire i
lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non
possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante
nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari
all’organizzazione dello stesso.
In via generale non sono
attivabili tirocini presso chi non sia in regola con le norme in tema di
sicurezza sul lavoro oppure presso unità produttive nelle quali sia operante
una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, o presso le
quali, negli ultimi sei mesi, vi siano stati licenziamenti collettivi.
Chi sono i soggetti del rapporto di tirocinio?
Soggetto Promotore: i soggetti abilitati a promuovere i tirocini
sono stati individuati prima nell’accordo del 2013 e poi dalle singole Regioni
e Province Autonome.
Soggetto Ospitante: l’ente pubblico o privato presso il quale viene
inserito il tirocinante, le Regioni e le Province autonome indicano
specificamente le caratteristiche che tali enti devono possedere.
Tirocinante: il destinatario del tirocinio in base alla particolare
tipologia dello stesso.
Soggetto promotore e Soggetto
ospitante individuano rispettivamente due tutor referenti per la propria
specifica funzione con l’obiettivo di monitorare l’effettività dell’esperienza
formativa.
Il rapporto tra i soggetti del tirocinio è regolato da due documenti:
·
la
convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante che formalizza
l’accordo per l’attivazione del tirocinio.
·
il
progetto formativo che individua gli obiettivi formativi del tirocinio,
viene elaborato dal soggetto ospitante in collaborazione con l’ente promotore e
viene sottoscritto anche dal tirocinante.
Quali tipologie di tirocinio possiamo attivare?
Tirocini formativi e di orientamento: finalizzati a favorire
l’occupabilità nel percorso di transazione tra la scuola ed il lavoro.
Tirocini di inserimento e reinserimento: rivolti principalmente ad inoccupati
e disoccupati al fine di un inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro
Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in
favore di disabili di cui all’art. 1,comma 1, L.68/1999, persone svantaggiate
ai sensi della L. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale.
Le singole tipologie di tirocinio
vengono regolate in modo particolare dalle Regioni e Province Autonome
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