Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un nuovo incentivo denominato “Incentivo Occupazione Giovani” rivolto alle assunzioni di giovani di età compresa
tra i 16 e i 29 anni, che siano registrati al “Programma Garanzia Giovani”
e pertanto appartenenti alla categoria dei c.d.
NEET (Not [engaged in] Education,
Employment or Training), ovvero
giovani non inseriti in un percorso di studi
o formazione.
L’INPS, a cui compete la completa gestione della Misura, ha pubblicato la Circolare n. 40 del 28/02/2017 in cui vengono fornite le prime
indicazioni operative per accedere alla fruizione dell’incentivo.
L’incentivo è riconosciuto a tutti i
datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti: per le assunzioni a tempo determinato
di durata pari o superiore a 6 mesi, anche a scopo di
somministrazione; per le assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di
somministrazione e per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017,
nel limite delle risorse specificamente
stanziate, che ammontano 200 milioni di euro.
La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate su tutto territorio nazionale,
eccetto che nella Provincia Autonoma di Bolzano.
L’incentivo è escluso nel caso di assunzioni con
contratto di lavoro domestico, accessorio, intermittente e nel caso di
assunzioni con contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e di
ricerca.
In favore dello stesso lavoratore
l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, eccetto che nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è
possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore,
nel rispetto della misura massima di
incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato che è pari ad euro
4.030,00.
Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il
datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma
il rapporto a tempo indeterminato.
L’incentivo è fruibile
in 12 quote mensili a partire dalla
data di assunzione del lavoratore e riguarda:
- il 50% dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura
massima di euro 4.030,00 su base
annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato
(comprese le proroghe);
- la contribuzione
previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni
lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel
rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Il bonus può essere fruito oltre i
limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate
condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
651/2014, variano a seconda della fascia
di età del giovane aderente al Programma “Garanzia giovani”.
Per i giovani che, al momento della registrazione al
Programma abbiano un’età compresa tra i
16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento
occupazionale netto.
Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al
momento della registrazione al Programma abbiano
un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al
fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime
degli aiuti “de minimis”, è previsto,
in aggiunta alla realizzazione dell’incremento
occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente,
di una di queste condizioni:
·
non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
·
non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
·
avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non
avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
·
essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in
tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori
economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno
il 25%.
L’incentivo Occupazione Giovani non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica
o contributiva. Per quanto riguarda il contratto
di apprendistato professionalizzante, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di
lavoro per questa particolare tipologia contrattuale, mentre per gli anni
successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive
già previste per l’apprendistato.
Per i datori di lavoro che svolgono
la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali
possono prevedere specifiche modalità di
svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, eccezionalmente
anche a tempo determinato. Qualora il contratto di apprendistato “stagionale”
abbia una durata pari o superiore a 12 mesi il bonus massimo riconoscibile corrisponde a quello previsto per i rapporti a
tempo indeterminato. Diversamente, nelle
ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore
a 12 mesi, l’importo massimo del beneficio sarà proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.
Allo scopo di conoscere con
certezza la disponibilità delle risorse stanziate prima di effettuare l’ assunzione o la trasformazione, è
previsto un particolare procedimento per
la presentazione dell’istanza e per
l’ammissione al beneficio:
·
Il datore di lavoro inoltra
telematicamente all’INPS una domanda
preliminare di ammissione all’incentivo (su modulo che verrà prossimamente pubblicato
dall’INPS);
·
l’INPS, verificata l’istanza, comunica
in modalità
telematica la prenotazione dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato
nell’istanza preliminare;
·
Qualora l’istanza di prenotazione
venga accolta, il datore di lavoro, entro
7 giorni di calendario dall’accoglimento
della prenotazione, per accedere
all’incentivo dovrà comunicare l’avvenuta assunzione (qualora non
effettuata in precedenza).
·
Parimenti, entro 10 giorni di calendario
dall’accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza,
l’avvenuta assunzione, chiedendo la
conferma della prenotazione effettuata in suo favore, presentando una domanda definitiva di ammissione al
beneficio;
·
L’elaborazione dell’istanza di
conferma in senso positivo da parte dell’INPS costituirà definitiva ammissione al beneficio.
L’incentivo viene autorizzato dall’INPS
in base all’ordine cronologico di
presentazione delle istanze. Le sole istanze relative alle assunzioni
effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il
giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di
richiesta del bonus, saranno elaborate
dall’INPS secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Synergie Legal Dept.