Il 22 Maggio 2018 è
stato pubblicato il Decreto del
Ministero del Lavoro 10
aprile 2018 che definisce i requisiti di idoneità dei locali e
delle competenze professionali necessarie
all’iscrizione all’albo delle agenzie
per il lavoro, in attuazione dell’ articolo 5, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 276 del 2003 (c.d. Legge Biagi).
Il decreto del
Ministero del Lavoro, abrogando il precedente del 5 maggio 2004, definisce i criteri relativi alla
disponibilità di uffici in locali idonei e di adeguate competenze professionali: requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro.
Quanto alle competenze
professionali, l’art. 1 del decreto ministeriale dispone che le agenzie per
il lavoro devono avere personale qualificato, secondo le seguenti
modalità:
·
per
le Agenzie di somministrazione di lavoro
e per le agenzie di intermediazione:
o
almeno
quattro unità nella sede principale;
o
almeno
due unità per ogni unità organizzativa;
o
per
ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di
operatore;
·
per
le Agenzie di ricerca e selezione del personale
e di supporto alla ricollocazione
professionale:
o
almeno
due unità nella sede principale;
o
almeno
una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
o
per
ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di
operatore.
Il decreto definisce “personale qualificato” quello dotato di
adeguate competenze
professionali, che possono derivare, in via alternativa, da un'esperienza professionale di durata non inferiore
a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista,
nel campo della gestione o della ricerca
e selezione del personale, della somministrazione
di lavoro, della ricollocazione professionale,
dei servizi per l'impiego, della formazione professionale, dell'orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro
o nel campo delle relazioni industriali.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del
lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza
professionale.
Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza
professionale di minimo due anni si tiene conto anche dei percorsi formativi di durata
non inferiore ad un anno certificati da regioni e province autonome.
Quanto ai locali per l'esercizio dell’attività, le agenzie per il lavoro
devono essere in possesso di locali e attrezzature d'ufficio, informatiche e
collegamenti telematici idonei allo
svolgimento dell’attività.
In particolare i locali adibiti a sportello devono possedere i seguenti requisiti:
·
conformità
alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
·
conformità
alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
·
conformità
alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e
visitabilita' per i disabili;
·
dotazione,
nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività,
in coerenza con il servizio effettuato;
·
presenza
di un responsabile anche con funzioni di operatore;
·
indicazione
visibile all'esterno dei locali dell'orario di apertura al pubblico;
·
indicazione
visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi
o
gli
estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro
erogabili;
o
il
nominativo del responsabile dell’unità organizzativa.
Per lo svolgimento delle attività di somministrazione
e intermediazione è richiesta la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni
sul territorio nazionale.
I locali
adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate alla
somministrazione e intermediazione devono possedere inoltre:
·
garanzia
di una fascia di venti ore settimanali minime di apertura degli sportelli al
pubblico;
·
presenza
di almeno due operatori per ogni sede operativa.
Il decreto ministeriale ha disposto che
le agenzie per il lavoro già
autorizzate allo svolgimento delle relative attività dovranno adeguarsi alle novità introdotte dal decreto entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Synergie Legal Departement
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